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Sentenza

Sentenza n. 541/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento 1) della determinazione dirigenziale n. 1219 del 10 giugno 2025, recante approvazione dei verbali e della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo di vigilanza, indetto con determinazione dirigenziale n. 1702 del 7 ottobre 2022; 2) della determinazione dirigenziale n. 1318 del 12 settembre 2023, recante ammissione con riserva della controinteressata Romina Alfieri; 3) di tutti i verbali della commissione esaminatrice, nella parte in cui non hanno escluso la suddetta controinteressata ed hanno assegnato al controinteressato Gianluca Simeone punteggi non spettanti; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202500711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ammissione di una candidata, verbali della commissione e graduatoria finale del concorso pubblico per un posto di istruttore direttivo di vigilanza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale deducendo, in primo luogo, l’illegittima ammissione di una candidata priva del titolo di studio richiesto dal bando: la laurea magistrale in Scienze e tecniche delle amministrazioni pubbliche, classe LM-63, non sarebbe equipollente ai titoli espressamente previsti dalla lex specialis. In secondo luogo, ha contestato il punteggio attribuito alla medesima candidata per un master, una laurea triennale e alcuni servizi prestati. Con un terzo motivo ha contestato il punteggio attribuito a un altro candidato, sostenendo che non dovessero essere computati periodi di servizio inferiori a sei mesi. Con il quarto motivo ha lamentato l’omessa o insufficiente attribuzione di punteggio per corsi di aggiornamento, formazione e incarichi professionali. La ricorrente non ha contestato la posizione della prima classificata né chiesto direttamente l’assunzione, ma soltanto la riformulazione della graduatoria e il miglioramento della propria posizione. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che non vi fossero ulteriori posti disponibili e che lo scorrimento fosse impossibile. I controinteressati hanno eccepito anche la nullità della procura alle liti e hanno contestato nel merito le censure.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. L’eccezione relativa alla procura è stata respinta: la procura cartacea, depositata telematicamente come copia informatica insieme al ricorso, deve considerarsi apposta in calce all’atto e quindi speciale, anche se priva degli estremi completi della causa. È stato riconosciuto l’interesse a ricorrere, poiché la validità triennale delle graduatorie degli enti locali e la possibilità di utilizzarle anche da parte di altre amministrazioni consentono di configurare una legittima aspettativa allo scorrimento su scala più ampia. Nel merito, è stato accolto il primo motivo: la laurea magistrale LM-63 posseduta dalla candidata ammessa non rientrava tra i titoli indicati dal bando e non poteva essere considerata equipollente ai titoli richiesti attraverso una successione o proprietà transitiva tra equiparazioni ed equipollenze. La candidata avrebbe quindi dovuto essere esclusa; gli atti impugnati sono stati annullati nei limiti necessari alla riformulazione della graduatoria, espungendo il suo nominativo. Il secondo motivo è stato assorbito, perché relativo alla valutazione dei titoli di una candidata da escludere. Il terzo motivo è stato respinto: la clausola del bando relativa all’anno o frazione superiore a sei mesi non impediva di sommare diversi periodi di servizio, dovendosi privilegiare, in caso di ambiguità, l’interpretazione letterale e più favorevole alla partecipazione. Il quarto motivo è stato respinto: per i corsi di aggiornamento la ricorrente aveva già ottenuto il massimo punteggio; quanto agli incarichi professionali, la valutazione della commissione costituiva espressione di discrezionalità tecnica e non risultava manifestamente illogica, irragionevole, arbitraria o viziata da travisamento, poiché non era stata dimostrata la particolare responsabilità delle mansioni svolte. Le spese sono state integralmente compensate per la soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Richiede la procura speciale alle liti; nel caso concreto la procura depositata telematicamente insieme al ricorso è stata ritenuta speciale secondo le regole tecniche del processo telematico.

  • art. 8, comma 3, lett. b), decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 maggio 2020

    quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La procura su foglio separato, depositata come copia informatica insieme all’atto cui si riferisce, si considera apposta in calce all’atto e conserva natura speciale.

  • art. 91, comma 4, d.lgs. 267/2000

    La validità triennale delle graduatorie degli enti locali concorre a fondare l’interesse della candidata alla possibile utilizzazione della graduatoria.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    La possibilità di utilizzare una graduatoria concorsuale formata da un’altra amministrazione consente di riconoscere un interesse concreto alla riformulazione della graduatoria anche in assenza di un’attuale richiesta di utilizzazione da parte di altri enti.

  • art. 3, comma 1, lett. h), del bando di concorso

    La clausola che individua i titoli di studio richiesti vincola rigidamente l’amministrazione e non consente di ammettere titoli non espressamente previsti sulla base di una proprietà transitiva tra equiparazioni ed equipollenze.

  • d.m. 9 luglio 2009

    Disciplina le equiparazioni tra titoli dei diversi ordinamenti universitari, ma non consente di trasformare automaticamente una laurea magistrale equiparata a un titolo del vecchio ordinamento in un titolo ulteriore dichiarato equipollente a quest’ultimo.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le clausole della lex specialis concorsuale devono essere interpretate secondo il criterio letterale e sistematico; in presenza di ambiguità deve preferirsi il significato più favorevole alla partecipazione.

  • art. 9, comma 1, lett. B), del bando di concorso

    La previsione del punteggio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio non esclude la sommatoria di diversi periodi lavorativi, quando il dato testuale non imponga chiaramente il contrario.

  • art. 9, comma 1, lett. C), del bando di concorso

    Disciplina il punteggio per corsi di aggiornamento e incarichi professionali; la valutazione della commissione resta sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, incompletezza, incongruenza o disparità di trattamento.

Massime di principio

  • L’equiparazione di un titolo di studio appartenente a un ordinamento universitario successivo a un titolo del vecchio ordinamento non determina, per proprietà transitiva, l’equipollenza del titolo successivo rispetto a un diverso titolo richiesto dal bando. Le equipollenze operano nei limiti dei titoli espressamente individuati dalla normativa e non possono essere estese analogicamente.
  • Le clausole del bando di concorso vincolano rigidamente l’amministrazione e devono essere interpretate in senso letterale e sistematico. In caso di ambiguità testuale, deve essere preferita l’interpretazione più favorevole alla partecipazione e alla valorizzazione della professionalità dei candidati, purché compatibile con il testo della lex specialis.
  • La possibilità di utilizzazione della graduatoria concorsuale da parte di altre amministrazioni, unitamente alla durata legale della graduatoria, è sufficiente a fondare l’interesse concreto della candidata alla riformulazione della graduatoria, anche quando non sia ancora intervenuta una specifica richiesta o un accordo tra amministrazioni.
  • La valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto quando emergano profili manifesti di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, superficialità, incompletezza, incongruenza, disparità di trattamento o travisamento; la mera opinabilità del giudizio non è sufficiente.
  • La procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente come copia informatica insieme al ricorso si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce e deve essere qualificata come procura speciale, anche se non contiene gli estremi identificativi completi della controversia.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereProcesso amministrativo telematico
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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