Cassazione Civile, Ordinanza n. 38545/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti processuali)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione, da parte del Tribunale, del compenso spettante a un consulente tecnico d'ufficio nominato in una causa in materia bancaria in cui si discuteva della ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra una società e un istituto di credito, con verifica di saldo, usura e anatocismo. Il giudice aveva liquidato al consulente 50.000 euro oltre accessori; l'interessato aveva proposto opposizione avverso tale decreto, deducendo in particolare che non erano state esaminate richieste istruttorie ritenute utili a valutare l'attività svolta e che la liquidazione non rispettava i criteri tabellari del d.m. 30 maggio 2002, sia perché sarebbe stato applicato un tetto massimo errato, sia perché il compenso avrebbe dovuto essere calcolato tenendo conto dei singoli accertamenti e non del valore complessivo della causa. In cassazione sono stati proposti tre motivi: omessa pronuncia/omessa motivazione sulle richieste istruttorie; violazione della tabella sui compensi del consulente tecnico in relazione al valore della controversia; violazione della medesima tabella per avere il giudice adottato un criterio unitario anziché frazionato per singoli accertamenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo a questioni di merito e, comunque, la censura non individuava in modo specifico l'area della materia controversa rimasta senza motivazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la tabella del d.m. 30 maggio 2002 fissa come base massima di calcolo 516.456,90 euro e che, in ogni caso, ciò che rileva è che la liquidazione non sia inferiore al minimo tabellare, circostanza non contestata. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo: la consulenza era unitaria, perché tutti gli accertamenti erano funzionali al medesimo risultato di ricostruzione del rapporto bancario e di verifica del saldo; pertanto il giudice poteva liquidare un compenso unitario, senza dover necessariamente sommare compensi distinti per ciascun accertamento. È stato altresì dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia riguarda solo il mancato esame di questioni di merito, non le eccezioni di rito o la mera insoddisfazione rispetto alle richieste istruttorie.
art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.
La censura di legittimità deve essere specifica e, per il vizio motivazionale residuale, deve individuare con precisione l'oggetto della motivazione mancante.
artt. 1 e 2 tabella allegata al d.m. 30 maggio 2002
"non oltre euro 516.456,90"
Per le consulenze tecniche in materia amministrativa, contabile e fiscale, il valore di euro 516.456,90 costituisce il limite massimo della base di calcolo; oltre tale soglia non si computa il compenso a percentuale. Inoltre, il compenso non può essere inferiore al minimo tabellare.
d.P.R. n. 115/2002
La liquidazione del compenso al consulente tecnico avviene nel quadro della disciplina delle spese di giustizia e delle tariffe tabellari.
Cass. S.U. n. 8053/2014
Il vizio motivazionale oggi scrutinabile è solo quello radicale e residualmente configurabile, che richiede una puntuale delimitazione della parte di decisione priva di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/02
È il parametro richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice abbia omesso di decidere su una vera questione di merito; non può essere utilizzato per contestare il mancato accoglimento di istanze istruttorie o per mascherare una censura di motivazione generica.
- Il vizio motivazionale deducibile in cassazione deve individuare in modo puntuale quale parte della decisione sia rimasta priva di motivazione e quale sia la sua concreta incidenza sulla decisione; non basta lamentare in termini generici la mancata acquisizione di prove.
- Nella liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio in materia contabile, il limite di valore fissato dalla tabella ministeriale indica la base massima di calcolo e non un tetto massimo del compenso astrattamente liquidabile.
- Ai fini della liquidazione del compenso del consulente tecnico, ciò che conta è almeno il rispetto del minimo tabellare; l'eventuale errore nell'individuazione del valore massimo non determina di per sé l'illegittimità della liquidazione se l'importo riconosciuto non è inferiore al minimo.
- Quando l'incarico del consulente tecnico è sostanzialmente unitario, anche se articolato in più verifiche strumentali al medesimo risultato, il giudice può riconoscere un compenso unitario senza dover frammentare la liquidazione in tante voci quanti sono gli accertamenti svolti.
- La somma dei compensi per singoli accertamenti è ammissibile solo se le indagini presentano effettiva autonomia e i parametri per ciascun accertamento corrispondono ai rispettivi valori, evitando liquidazioni sproporzionate o moltiplicazioni artificiose del compenso.
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