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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2719

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2719 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, dell’India, del Giappone e del Vietnam

Normativa europea32024R2719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione delle importazioni di specifici prodotti piani laminati a caldo originari di Egitto, India, Giappone e Vietnam, nell’ambito di un procedimento antidumping avviato dalla Commissione il 8 agosto 2024. La registrazione consente, se in seguito saranno istituiti dazi antidumping definitivi e ne ricorrano le condizioni, la possibile riscossione retroattiva sui prodotti importati durante il periodo di registrazione. Il provvedimento precisa il perimetro merceologico, i codici tariffari interessati, le esclusioni e la durata della registrazione.

Registrazione doganale delle importazioni di determinati prodotti piani laminati a caldo di ferro e acciai non legati o legati originari di Egitto, India, Giappone e Vietnam, nell’ambito di un procedimento antidumping.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, anche arrotolati (inclusi prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), classificati nei codici NC e TARIC indicati all’articolo 1. Riguarda esclusivamente le importazioni originarie di Egitto, India, Giappone e Vietnam. Sono espressamente esclusi alcuni prodotti specifici di acciaio inossidabile e al silicio, acciaio per utensili e rapido, nonché taluni prodotti non arrotolati con determinate caratteristiche dimensionali. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento; il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Registrazione delle importazioni di determinati prodotti piani laminati a caldo originari di Egitto, India, Giappone e Vietnam

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2719 dispone la registrazione doganale delle importazioni di specifici prodotti laminati piatti di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, nell’ambito di un procedimento antidumping avviato dalla Commissione l’8 agosto 2024. Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, con la finalità di preservare la possibilità di applicare retroattivamente eventuali dazi antidumping definitivi, se in seguito ne ricorrano le condizioni.

Contesto e finalità della misura

La registrazione è disposta dopo l’apertura dell’inchiesta conseguente a una denuncia presentata il 24 giugno 2024 da EUROFER per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di determinati prodotti piani laminati a caldo. La Commissione chiarisce che l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi sarà valutata nel regolamento che istituirà, se del caso, dazi definitivi, e che il pagamento di futuri dazi dipenderà dall’esito dell’inchiesta.

Ambito merceologico

Il prodotto oggetto di registrazione è costituito da determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati, inclusi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti. Il testo elenca i codici NC e TARIC interessati, precisando che tali codici sono indicativi e possono essere modificati in caso di revisione della classificazione tariffaria.

Sono esclusi dal campo di applicazione:

  • prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti "magnetici" a grani orientati;
  • prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;
  • prodotti non arrotolati, non presentanti motivi in rilievo, con spessore superiore a 10 mm e larghezza pari o superiore a 600 mm;
  • prodotti non arrotolati, non presentanti motivi in rilievo, con spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Paesi interessati e meccanismo di registrazione

La registrazione riguarda le importazioni originarie di Egitto, India, Giappone e Vietnam. Le autorità doganali degli Stati membri sono tenute ad adottare le misure necessarie per registrare tali importazioni, così da consentire, in caso di istituzione di dazi definitivi, una eventuale applicazione retroattiva sulle quantità registrate, nei limiti e alle condizioni previste dal diritto UE antidumping.

Indicazioni sui possibili dazi futuri

Nel preambolo la Commissione richiama le stime contenute nella denuncia circa i margini di dumping e i livelli medi di eliminazione del pregiudizio per il periodo gennaio-dicembre 2023. Per Egitto e Giappone, il dazio sarebbe normalmente fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di eliminazione del pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Per India e Vietnam, la Commissione segnala inoltre che, qualora emergano elementi di prova di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe essere fissato al margine di dumping secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter, se un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio.

Durata, entrata in vigore e trattamento dei dati

La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. I dati personali raccolti nell’ambito della procedura sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Disposizioni principali

Apertura del procedimento antidumping e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1036, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, e dà atto dell’apertura, in data 8 agosto 2024, di un procedimento antidumping sulle importazioni nell’Unione del prodotto in esame, su denuncia presentata da EUROFER per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.

Prodotto oggetto di registrazione e esclusioni

L’articolo 1 individua il prodotto soggetto a registrazione come determinati prodotti laminati piatti di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, classificati nei codici NC e TARIC elencati nel regolamento. Sono esclusi: prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti "magnetici" a grani orientati; prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido; prodotti non arrotolati non presentanti motivi in rilievo, con spessore superiore a 10 mm e larghezza pari o superiore a 600 mm; prodotti non arrotolati non presentanti motivi in rilievo, con spessore tra 4,75 mm e 10 mm e larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Registrazione delle importazioni e finalità retroattiva

Le autorità doganali sono istruite a registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario di Egitto, India, Giappone e Vietnam. La registrazione è disposta per consentire, se l’inchiesta dovesse concludersi con l’istituzione di dazi antidumping, la possibile riscossione retroattiva sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto applicabile.

Valutazione di eventuali dazi futuri e margini indicativi

La Commissione precisa che l’eventuale imposizione di dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta. Richiama, per Egitto e Giappone, i margini di dumping e i livelli di eliminazione del pregiudizio indicati nella denuncia, osservando che il dazio sarebbe normalmente fissato al livello inferiore tra i due ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Per India e Vietnam richiama altresì la possibile applicazione dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, in presenza di elementi di prova di distorsioni relative alle materie prime.

Durata della registrazione

La registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdoganepolitica commercialeimportazionitutela dell'industria dell'unione

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