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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2716

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2716 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di vanillina originaria della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32024R2716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di vanillina dalla Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping già aperto dalla Commissione. La registrazione serve a preservare la possibilità di riscuotere eventuali dazi antidumping con effetto retroattivo, se e nei limiti in cui ciò sia consentito all’esito dell’inchiesta. Il testo definisce con precisione il prodotto interessato, indica le esclusioni e stabilisce una durata di nove mesi della registrazione. Prevede inoltre che i dati personali raccolti siano trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725.

Registrazione per nove mesi delle importazioni di vanillina originaria della Repubblica popolare cinese ai fini di un procedimento antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di vanillina originaria della Repubblica popolare cinese, avente formula molecolare C8H8O3 oppure C9H10O3 e grado di purezza superiore al 95 % in peso, comprensiva di vanillina sintetica, vanillina naturale, vanillina sintetica di origine biologica (biovanillina) ed etilvanillina, attualmente classificata nei codici NC ex 2912 41 00 ed ex 2912 42 00 (codici TARIC 2912 41 00 10 e 2912 42 00 10). Sono escluse le miscele di sostanze chimiche aromatiche con concentrazione di vanillina inferiore al 95 % in peso. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione, per una durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore.

Registrazione delle importazioni di vanillina originaria della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2716 della Commissione dispone la registrazione doganale delle importazioni di vanillina proveniente dalla Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping già aperto ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. La misura è adottata per preservare, se del caso, la possibilità di applicare dazi antidumping con effetto retroattivo sulle importazioni registrate, qualora l’inchiesta conduca all’istituzione di dazi definitivi e siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto dell’Unione.

Contesto del procedimento antidumping

La Commissione richiama l’avvio dell’inchiesta annunciato il 24 maggio 2024, seguito a una denuncia presentata il 9 aprile 2024 da Syensqo per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale di vanillina. Il provvedimento di registrazione si inserisce quindi nella fase istruttoria del procedimento e non anticipa l’esito sull’esistenza del dumping o del pregiudizio.

Prodotto interessato

Il prodotto soggetto a registrazione è definito in modo tecnico come vanillina avente formula molecolare C8H8O3 oppure C9H10O3 e purezza superiore al 95 % in peso. Il regolamento include espressamente la vanillina sintetica, la vanillina naturale, la vanillina sintetica di origine biologica (biovanillina) e l’etilvanillina. A fini descrittivi, il testo indica gli attuali codici NC ex 2912 41 00 ed ex 2912 42 00, nonché i codici TARIC 2912 41 00 10 e 2912 42 00 10, precisando però che la classificazione tariffaria può essere successivamente modificata.

Ambito oggettivo ed esclusioni

La registrazione si applica alle importazioni nell’Unione del prodotto così definito, ma non alle miscele di diverse sostanze chimiche aromatiche nelle quali la concentrazione di vanillina sia inferiore al 95 % in peso. L’attenzione è dunque rivolta al prodotto ad alta purezza, mentre le miscele con tenore inferiore restano fuori dal perimetro della misura.

Obbligo di registrazione doganale

In base all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali sono tenute ad adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione precisa di aver disposto la registrazione d’ufficio. La funzione della registrazione è quella di conservare la possibilità di una futura riscossione retroattiva di dazi antidumping sulle importazioni registrate, qualora ciò risulti giuridicamente consentito all’esito della procedura.

Dazi futuri e livello di eliminazione del pregiudizio

Il regolamento chiarisce che l’eventuale pagamento di dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta. Vengono inoltre richiamate le indicazioni contenute nella denuncia: un margine di dumping stimato del 55,13 % e un livello medio di eliminazione del pregiudizio compreso tra il 45 % e il 53 % nel periodo gennaio-dicembre 2023. La Commissione ricorda che, di norma, l’eventuale dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra tali due parametri, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

Dati personali

Il testo contiene una clausola specifica sul trattamento dei dati personali raccolti nel contesto della registrazione, che deve avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Decorrenza e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La registrazione delle importazioni ha una durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore, trascorsi i quali cessa automaticamente, salvo eventuali ulteriori sviluppi del procedimento antidumping.

Effetti giuridici

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente operatività immediata delle istruzioni rivolte alle autorità doganali nazionali.

Disposizioni principali

Apertura del procedimento antidumping e contesto

La Commissione richiama l’avviso del 24 maggio 2024 di apertura di un procedimento antidumping sulle importazioni nell’Unione di vanillina originaria della Repubblica popolare cinese, avviato a seguito di denuncia presentata il 9 aprile 2024 da Syensqo per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale di vanillina.

Definizione del prodotto soggetto a registrazione

Il prodotto in esame è la vanillina con formula C8H8O3 o C9H10O3 e purezza superiore al 95 % in peso, comprendente vanillina sintetica, naturale, sintetica di origine biologica (biovanillina) ed etilvanillina. Sono indicati, a fini informativi, i codici NC ex 2912 41 00 ed ex 2912 42 00 e i corrispondenti codici TARIC 2912 41 00 10 e 2912 42 00 10; la classificazione tariffaria può però essere successivamente modificata.

Registrazione delle importazioni

In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali sono istruite a registrare le importazioni del prodotto originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione è disposta d’ufficio dalla Commissione per consentire, se del caso, la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping sulle importazioni registrate, qualora siano soddisfatte le condizioni di legge.

Possibile riscossione retroattiva dei dazi e valutazione del livello

La possibilità di riscuotere dazi con effetto retroattivo sarà valutata nel successivo regolamento che istituirà, se del caso, dazi definitivi. La Commissione richiama le asserzioni della denuncia, secondo cui il margine di dumping stimato sarebbe pari al 55,13 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio oscillerebbe tra il 45 % e il 53 %; l’importo di eventuali futuri dazi dovrebbe di norma corrispondere al minore dei due valori, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

Esclusioni dal prodotto

Restano escluse le miscele di diverse sostanze chimiche aromatiche nelle quali la concentrazione di vanillina sia inferiore al 95 % in peso.

Durata della registrazione

La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Protezione dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingunione doganalecommercio internazionaleprotezione dei dati

Testo integrale

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