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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2715

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2715 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32024R2715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione delle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping già avviato dalla Commissione. La registrazione serve a preservare la possibilità di applicare, se del caso, dazi antidumping con effetto retroattivo qualora l’inchiesta confermi i presupposti di legge. La misura è limitata nel tempo: dura nove mesi dalla sua entrata in vigore. Il regolamento richiama inoltre il quadro generale del calcolo dei futuri dazi, inclusa l’eventuale applicazione delle regole su distorsioni relative alle materie prime.

Registrazione, ai fini antidumping, delle importazioni nell’Unione di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese per un periodo di nove mesi.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese, identificato come prodotto a purezza pari almeno al 95 % in peso secco, in forma solida o come soluzione acquosa con concentrazione superiore al 40 % in peso, attualmente classificato al codice NC ex 2918 30 00 (codice TARIC 2918 30 00 13). Destinatari operativi sono le autorità doganali degli Stati membri, tenute a registrare le importazioni. La misura si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento e cessa dopo nove mesi; restano impregiudicate le eventuali determinazioni future sull’istituzione di dazi antidumping definitivi e sulla loro eventuale riscossione retroattiva.

Registrazione delle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2715 della Commissione dispone la registrazione delle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping avviato nel luglio 2024. La misura è adottata sulla base dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a preservare la possibilità di applicare eventuali dazi antidumping con effetto retroattivo, se le risultanze dell’inchiesta lo consentiranno.

Contesto del procedimento antidumping

La Commissione ricorda che il procedimento è stato aperto il 25 luglio 2024 a seguito di una denuncia presentata il 10 giugno 2024 da WeylChem Lamotte SAS per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di acido gliossilico. Il provvedimento di registrazione si inserisce dunque nella fase iniziale dell’istruttoria e non anticipa l’esito dell’inchiesta né l’eventuale istituzione di dazi definitivi.

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il prodotto in esame è definito come acido gliossilico, numero CAS 298-12-4, di purezza almeno pari al 95 % in peso secco, in forma solida o come soluzione acquosa con concentrazione superiore al 40 % in peso. Ai fini doganali, il prodotto è attualmente classificato sotto il codice NC ex 2918 30 00 e il codice TARIC 2918 30 00 13; la Commissione precisa tuttavia che tali codici hanno valore meramente informativo e possono subire modifiche di classificazione.

Registrazione delle importazioni e funzione della misura

L’articolo 1, paragrafo 1, ordina alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione è funzionale a consentire, in presenza dei presupposti di legge, la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping sulle importazioni registrate. La Commissione precisa che le condizioni per tale riscossione saranno valutate nel regolamento che istituirà eventuali dazi definitivi.

Durata ed efficacia temporale

La registrazione ha durata limitata: ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, essa scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Indicazioni sui futuri dazi antidumping

Nelle premesse la Commissione richiama le stime contenute nella denuncia, secondo cui i margini di dumping sarebbero compresi tra il 96 % e il 112 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio tra circa il 50 % e il 60 % per il periodo gennaio-dicembre 2023. Viene inoltre richiamata la disciplina dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, secondo cui il dazio definitivo sarebbe normalmente fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio. Tuttavia, se nel corso dell’inchiesta emergessero elementi di prova di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, ove un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio all’industria dell’Unione.

Trattamento dei dati personali

La Commissione precisa che i dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.

Disposizioni principali

Avvio del procedimento antidumping e contesto

La Commissione richiama l’apertura, il 25 luglio 2024, di un procedimento antidumping sulle importazioni nell’Unione di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese, avviato a seguito di denuncia presentata il 10 giugno 2024 da WeylChem Lamotte SAS per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione del prodotto.

Prodotto soggetto a registrazione

La misura riguarda l’acido gliossilico (numero CAS 298-12-4), di purezza almeno pari al 95 % in peso secco, sia in forma solida sia come soluzione acquosa con concentrazione superiore al 40 % in peso. Il prodotto è attualmente classificato nel codice NC ex 2918 30 00 e nel codice TARIC 2918 30 00 13, con indicazione espressa che tali codici hanno valore meramente informativo e possono essere modificati in seguito.

Obbligo di registrazione delle importazioni

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ordina alle autorità doganali di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese.

Finalità della registrazione e possibile retroattività

La registrazione è disposta per garantire che, qualora dall’inchiesta emergesse la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni giuridiche applicabili. Le condizioni per la riscossione retroattiva saranno valutate nel regolamento che istituisce eventuali dazi definitivi.

Durata della registrazione

La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Criteri potenziali per i futuri dazi antidumping

La Commissione richiama che, secondo la denuncia, i margini di dumping stimati sarebbero compresi tra il 96 % e il 112 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio tra circa il 50 % e il 60 % nel periodo gennaio-dicembre 2023. In linea generale, eventuali futuri dazi sarebbero fissati al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base; tuttavia, in presenza di elementi di prova di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, se un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio.

Protezione dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdoganecommercio internazionale

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