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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2720

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2720 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32024R2720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione doganale di determinate importazioni di tubi senza saldature di ferro o acciaio originari della Cina, nell’ambito di un procedimento antidumping già aperto dalla Commissione. La misura mira a preservare la possibilità di riscuotere retroattivamente eventuali dazi antidumping definitivi, se ne ricorreranno le condizioni di legge. La registrazione non comporta di per sé l’imposizione di dazi, ma anticipa gli effetti di un eventuale futuro provvedimento definitivo. La durata della registrazione è fissata in nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

Registrazione, per nove mesi, delle importazioni nell’Unione di alcuni tubi senza saldature di ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, ai fini di un eventuale futuro dazio antidumping retroattivo.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, compresi i tubi di precisione, a sezione circolare, con diametro esterno non superiore a 406,4 mm e valore equivalente di carbonio (CEV) non superiore a 0,86, classificati nei codici NC e TARIC indicati nel regolamento. Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti originari della Repubblica popolare cinese. Produce effetti nei confronti delle autorità doganali degli Stati membri, che devono registrare le importazioni interessate; la registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore. Non disciplina direttamente l’irrogazione di dazi, che dipenderà dall’esito dell’inchiesta antidumping.

Registrazione delle importazioni di alcuni tubi senza saldature originari della Cina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2720 dispone la registrazione doganale di determinate importazioni di tubi senza saldature di ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un procedimento antidumping già avviato dalla Commissione. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e ha la funzione di preservare la possibilità di un’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping definitivi, se in seguito ne ricorrano i presupposti legali.

Contesto del procedimento antidumping

La Commissione richiama l’apertura del procedimento antidumping del 17 maggio 2024, successiva a una denuncia presentata il 2 aprile 2024 dall’European Steel Tube Association per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di tubi senza saldature di ferro o acciaio. Il regolamento non conclude l’inchiesta né determina l’esistenza di dumping o di pregiudizio, ma si limita a introdurre una misura cautelare di registrazione.

Prodotto interessato

Il prodotto soggetto a registrazione è definito come alcuni tubi senza saldature di ferro o acciaio, compresi i tubi di precisione, a sezione circolare, con diametro esterno non superiore a 406,4 mm e valore equivalente di carbonio (CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’International Institute of Welding (IIW). Il regolamento elenca i codici NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 50, ex 7304 39 82, ex 7304 39 83, ex 7304 51 89, ex 7304 59 82 ed ex 7304 59 83, nonché i corrispondenti codici TARIC. Tali codici sono indicati solo a fini informativi e possono essere modificati in seguito alla classificazione tariffaria.

Registrazione doganale e finalità

Alle autorità doganali è imposto di predisporre la registrazione delle importazioni nell’Unione del prodotto interessato originario della Cina. La registrazione serve a evitare che eventuali dazi antidumping definitivi possano risultare inefficaci per il periodo anteriore alla loro istituzione, consentendo in astratto la riscossione retroattiva sulle importazioni registrate, ma solo se saranno soddisfatte le condizioni previste dal diritto applicabile.

Possibili futuri dazi antidumping

La Commissione precisa che il pagamento di eventuali futuri dazi dipenderà esclusivamente dalle risultanze dell’inchiesta. In base alla denuncia, i margini di dumping sarebbero compresi tra il 10 % e il 132 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe pari al 42 % nel periodo ottobre 2022-settembre 2023. Il regolamento richiama il criterio del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base e la disciplina delle distorsioni relative alle materie prime di cui all’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, che potrebbero incidere sull’importo di un eventuale dazio definitivo.

Durata, entrata in vigore e trattamento dei dati

La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Disposizioni principali

Apertura del procedimento antidumping e presupposti della registrazione

La registrazione si colloca nel quadro di un procedimento antidumping aperto il 17 maggio 2024 a seguito di denuncia dell’European Steel Tube Association presentata il 2 aprile 2024 per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione del prodotto interessato. La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

Definizione del prodotto soggetto a registrazione

Il prodotto interessato comprende alcuni tubi senza saldature di ferro o acciaio, inclusi i tubi di precisione, a sezione circolare, con diametro esterno non superiore a 406,4 mm e CEV non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica IIW. Sono indicati specifici codici NC e TARIC, forniti a titolo informativo e suscettibili di successiva modifica della classificazione tariffaria.

Obbligo di registrazione doganale

Le autorità doganali degli Stati membri devono adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni del prodotto interessato originarie della Repubblica popolare cinese, in modo da rendere possibile un’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping qualora l’inchiesta lo consenta e siano soddisfatte le condizioni di legge.

Effetti sul futuro dazio antidumping

La Commissione precisa che l’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta. La riscossione retroattiva sarà valutata nel regolamento che istituirà i dazi definitivi, se adottato. La misura richiama inoltre il criterio del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, nonché le ipotesi di distorsioni relative alle materie prime di cui all’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter.

Durata della registrazione e applicazione temporale

La registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tutela dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedoganedifesa commerciale

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