Regolamento (UE) 2024/2718
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2718 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione delle importazioni nell’Unione di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese nel contesto di un procedimento antidumping già avviato. La misura consente, in linea di principio, un’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping qualora, al termine dell’inchiesta, ne siano soddisfatte le condizioni giuridiche. La registrazione è limitata a un prodotto definito da caratteristiche tecniche precise, dura nove mesi ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Registrazione doganale delle importazioni nell’Unione di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un procedimento antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità doganali degli Stati membri e alle importazioni nell’Unione di "carta decorativa" originaria della Repubblica popolare cinese, come definita dal regolamento. Il prodotto è identificato da specifiche caratteristiche tecniche e da determinati codici NC/TARIC, ma i codici hanno valore meramente informativo. Sono escluse le carte da parati e rivestimenti murali simili, nonché le carte impregnate con soluzioni di resine a base acquosa melaminiche, ureiche, fenoliche o termoplastiche termoindurenti. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi.
Registrazione delle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2718 della Commissione dispone la registrazione doganale delle importazioni nell’Unione di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese, nel quadro di un procedimento antidumping già aperto. La misura si fonda sull’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a preservare la possibilità di una riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping, ove ne ricorrano i presupposti al termine dell’inchiesta.
Contesto del procedimento
La Commissione ricorda che il procedimento antidumping è stato aperto il 14 giugno 2024 a seguito di una denuncia presentata il 2 maggio 2024 da quattro produttori dell’Unione di carta decorativa, rappresentativi di oltre il 25 % della produzione totale unionale. Nelle premesse, la Commissione richiama inoltre le stime contenute nella denuncia: margini di dumping tra il 35 % e il 45 % e livello medio di eliminazione del pregiudizio tra circa il 43 % e il 53 % nel periodo ottobre 2022-settembre 2023.
Prodotto interessato e esclusioni
Il prodotto soggetto a registrazione è definito in modo tecnico attraverso parametri fisici e prestazionali: peso tra 30 e 150 g/m2, tenore di ceneri tra il 5 % e il 50 %, assorbimento minimo, resistenza alla trazione a umido, permeabilità all’aria, lisciatura, formato in rotoli e possibile preimpregnazione con lattici o leganti naturali. Restano escluse le carte da parati e i rivestimenti murali simili, nonché le carte impregnate con specifiche soluzioni di resine a base acquosa melaminiche, ureiche, fenoliche o termoplastiche termoindurenti.
Classificazione doganale
La carta decorativa interessata è attualmente ricondotta ai codici NC ex 4802 54 00, ex 4802 55, ex 4805 91 00 ed ex 4811 60 00, con i corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. La Commissione precisa espressamente che tali codici hanno valore solo informativo e che la classificazione tariffaria può essere modificata successivamente.
Effetti della registrazione e possibile retroattività
La registrazione viene ordinata alle autorità doganali per tutte le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La finalità è consentire, in caso di imposizione di dazi antidumping definitivi, l’eventuale riscossione retroattiva sui volumi registrati, ma solo se saranno soddisfatte le condizioni di legge. La Commissione sottolinea che la decisione finale sull’eventuale prelievo dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta in corso.
Criteri di quantificazione di eventuali dazi futuri
Nelle premesse la Commissione richiama la disciplina dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1036. In via ordinaria, il dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di eliminazione del pregiudizio. Tuttavia, se nel corso dell’inchiesta emergessero distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il livello del dazio potrebbe corrispondere al margine di dumping, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, qualora un dazio inferiore non risultasse sufficiente a rimuovere il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
Durata, entrata in vigore e dati personali
La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Disposizioni principali
Apertura del procedimento antidumping
La Commissione richiama l’avvio, il 14 giugno 2024, di un procedimento antidumping sulle importazioni nell’Unione di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese, a seguito di una denuncia presentata il 2 maggio 2024 da quattro produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.
Definizione del prodotto soggetto a registrazione
Il prodotto in esame è carta decorativa con peso tra 30 e 150 g/m2, tenore di ceneri tra il 5 % e il 50 %, assorbimento (metodo Klemm) di almeno 12 mm/10 min o tasso di impregnazione della resina tra il 20 % e il 200 %, resistenza alla trazione a umido tra 6 e 12 N/15 mm, permeabilità all’aria (metodo Gurley) tra 3 e 80 secondi/100 ml, liscio (metodo Bekk) tra 20 e 300, in rotoli di larghezza non superiore a 300 cm, anche preimpregnata con lattici o leganti naturali. Sono escluse le carte da parati e rivestimenti murali simili, nonché le carte impregnate con talune soluzioni resinose a base acquosa.
Classificazione tariffaria
Il prodotto è attualmente classificato con i codici NC ex 4802 54 00, ex 4802 55, ex 4805 91 00 ed ex 4811 60 00, corrispondenti ai codici TARIC 4802 54 00 10, 4802 55 15 10, 4802 55 25 10, 4802 55 30 10, 4802 55 90 10, 4805 91 00 10 e 4811 60 00 10. I codici sono indicativi e possono essere modificati in caso di variazione della classificazione tariffaria.
Obbligo di registrazione delle importazioni
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali sono istruite a registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione è disposta per consentire, se del caso, la possibile riscossione retroattiva di dazi antidumping sulle importazioni registrate, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa applicabile.
Valutazione di eventuali dazi futuri
La Commissione precisa che l’eventuale istituzione di dazi definitivi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta. In via ordinaria, il dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di eliminazione del pregiudizio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base; qualora emergano distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrà essere fissato al livello del margine di dumping secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter, se un dazio inferiore non fosse sufficiente a rimuovere il pregiudizio all’industria dell’Unione.
Durata della registrazione
La registrazione delle importazioni scade dopo nove mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
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