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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2714

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2714 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia

Normativa europea32024R2714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di resine epossidiche da Cina, Corea del Sud, Taiwan e Thailandia nell’ambito di un’inchiesta antidumping già aperta dalla Commissione. La registrazione serve a consentire un’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping definitivi, se in seguito saranno soddisfatte le condizioni previste dal regolamento di base. Il provvedimento precisa prodotto, esclusioni, codici tariffari e durata della registrazione, che è limitata a nove mesi. È inoltre richiamata la disciplina UE sulla protezione dei dati personali per i dati raccolti nel contesto della registrazione.

Registrazione doganale, per un periodo di nove mesi, delle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia nell’ambito di un procedimento antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti contenenti oltre il 35 % in peso di resine epossidiche (o resine epossiche/poliepossidi), in forma solida, semisolida o liquida, classificati attualmente con i codici NC ex 2910 90 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3907 30 00 e con i corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. Riguarda esclusivamente le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia. Sono escluse alcune categorie di prodotti vernicianti e di rivestimento con specifiche percentuali di pigmento, resina epossidica e agente indurente; i preimpregnati; e le miscele di resine epossidiche con altri materiali classificate in codici NC diversi da quelli indicati. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi.

Registrazione delle importazioni di resine epossidiche originarie di Cina, Corea, Taiwan e Thailandia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2714 della Commissione si inserisce nel procedimento antidumping avviato il 1° luglio 2024 sulle importazioni di resine epossidiche nell’Unione. La misura non introduce ancora dazi, ma dispone la registrazione doganale delle importazioni, così da consentire un’eventuale applicazione retroattiva di dazi antidumping definitivi se, al termine dell’inchiesta, ne ricorreranno le condizioni previste dal regolamento (UE) 2016/1036.

Contesto procedurale e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base (regolamento (UE) 2016/1036), che consente la registrazione delle importazioni oggetto di dumping. L’avvio dell’inchiesta del 1° luglio 2024 segue una denuncia presentata il 6 giugno 2024 dalla coalizione ad hoc dei produttori di resine epossidiche, per conto di produttori rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.

Prodotto soggetto a registrazione

Il prodotto in esame comprende prodotti contenenti oltre il 35 % in peso di resine epossidiche, note anche come resine epossiche o poliepossidi. Si tratta di polimeri o prepolimeri con gruppi epossidici reattivi, a base di epicloridrina e di un componente di alcol alifatico o aromatico, come il BPA, in forma solida, semisolida o liquida e di qualsiasi categoria, purezza, peso molecolare o struttura molecolare. Sono compresi anche prodotti contenenti modificanti, agenti indurenti o additivi, a condizione che gli agenti indurenti non abbiano reagito chimicamente al punto da indurire la resina o trasformarla in un prodotto diverso privo di gruppi epossidici.

Esclusioni dal perimetro materiale

Restano esclusi dal campo di applicazione:

  • determinati prodotti vernicianti e di rivestimento, costituiti da miscele o formulazioni di resina epossidica, agente indurente e pigmento, confezionati in uno o più recipienti, in cui il pigmento rappresenta almeno il 10 % del peso totale, la resina epossidica al massimo l’80 % e l’agente indurente dal 5 al 40 %;
  • i tessuti o fibre preimpregnati, comunemente detti preimpregnati, costituiti da materiali compositi con tessuti o fibre impregnati di resina epossidica;
  • le miscele di resine epossidiche con altri materiali classificate in codici NC diversi da 2910 90 00, 3824 99 92, 3824 99 93 e 3907 30 00.

Classificazione tariffaria

Il prodotto è indicato come attualmente classificato con i codici NC ex 2910 90 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3907 30 00, nonché con i codici TARIC 2910 90 00 05, 3824 99 92 96, 3824 99 93 10, 3907 30 00 05, 3907 30 00 20 e 3907 30 00 80. La Commissione precisa espressamente che tali codici hanno valore meramente informativo e non escludono future modifiche della classificazione tariffaria.

Obbligo di registrazione delle importazioni

L’articolo 1 ordina alle autorità doganali di adottare le misure opportune per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto descritto, originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia. La registrazione copre quindi sia il profilo oggettivo del prodotto sia il profilo soggettivo dell’origine dei beni.

Finalità e possibili effetti futuri

La registrazione ha una funzione cautelativa: qualora l’inchiesta si concluda con l’istituzione di dazi antidumping, tali dazi potranno essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate, ma solo se saranno soddisfatte le condizioni previste dal diritto UE applicabile. Il regolamento non determina l’esito dell’inchiesta né impone dazi immediati; la Commissione precisa che la valutazione delle condizioni per la riscossione retroattiva sarà effettuata nel successivo regolamento istitutivo di eventuali dazi definitivi.

Indicazioni sui possibili livelli dei dazi

Il regolamento riepiloga, sulla base della denuncia, i margini di dumping e i livelli medi di eliminazione del pregiudizio stimati per i diversi Paesi. Per la Repubblica popolare cinese i margini di dumping sarebbero tra il 140 % e il 170 % e il livello di eliminazione del pregiudizio tra il 50 % e il 60 %; per la Repubblica di Corea i margini sarebbero tra il 10 % e il 40 % e il livello di eliminazione tra il 40 % e il 50 %; per Taiwan i margini sarebbero tra il 10 % e il 40 % e il livello di eliminazione tra il 50 % e il 60 %; per la Thailandia i margini sarebbero tra il 60 % e il 90 % e il livello di eliminazione tra il 40 % e il 50 %.

La Commissione richiama inoltre la regola generale dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, secondo cui il dazio futuro è normalmente fissato al livello inferiore tra margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio. Per la Cina, qualora nel corso dell’inchiesta emergano distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrà essere fissato al livello del margine di dumping secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter, se un dazio inferiore non risultasse sufficiente a rimuovere il pregiudizio all’industria dell’Unione.

Protezione dei dati personali

I dati personali eventualmente raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, richiamato espressamente nel considerando dedicato alla protezione dei dati.

Entrata in vigore, durata ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La registrazione ha durata limitata e scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura del procedimento antidumping

La Commissione richiama l’avvio, il 1° luglio 2024, di un procedimento antidumping sulle importazioni nell’Unione di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, conseguente a una denuncia presentata il 6 giugno 2024 da una coalizione di produttori rappresentativa di oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.

Definizione del prodotto soggetto a registrazione

Il prodotto in esame è costituito da prodotti contenenti oltre il 35 % in peso di resine epossidiche, in forma solida, semisolida o liquida, di ogni tipo di categoria, purezza, peso molecolare o struttura molecolare, anche contenenti modificanti, agenti indurenti o additivi, purché gli agenti indurenti non abbiano reagito chimicamente fino a rendere la resina epossidica un prodotto diverso privo di gruppi epossidici reattivi.

Esclusioni dal campo materiale

Sono esclusi: (i) determinati prodotti vernicianti e di rivestimento in cui il pigmento rappresenta almeno il 10 % del peso totale, la resina epossidica al massimo l’80 % e l’agente indurente dal 5 al 40 %; (ii) tessuti o fibre preimpregnati, detti preimpregnati; (iii) miscele di resine epossidiche con altri materiali classificate con codici NC diversi da 2910 90 00, 3824 99 92, 3824 99 93 e 3907 30 00.

Codici doganali interessati

Il prodotto è attualmente classificato con i codici NC ex 2910 90 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3907 30 00, corrispondenti ai codici TARIC 2910 90 00 05, 3824 99 92 96, 3824 99 93 10, 3907 30 00 05, 3907 30 00 20 e 3907 30 00 80. I codici sono indicati solo a fini informativi e possono essere modificati in futuro.

Ordine di registrazione alle autorità doganali

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali devono adottare le misure necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originarie dei quattro Paesi indicati.

Finalità della registrazione e possibile retroattività

La registrazione è disposta per consentire, qualora l’inchiesta si concluda con l’istituzione di dazi antidumping, la possibile riscossione retroattiva sui quantitativi registrati, ma solo se saranno soddisfatte le condizioni giuridiche applicabili. La Commissione precisa che tali condizioni saranno valutate nel regolamento che istituirà eventuali dazi definitivi.

Indicazioni sui possibili dazi futuri

Per la Repubblica popolare cinese, la denuncia stima margini di dumping tra il 140 % e il 170 % e un livello di eliminazione del pregiudizio tra il 50 % e il 60 %. Per Corea, Taiwan e Thailandia la denuncia stima rispettivamente margini di dumping tra il 10 % e il 40 %, tra il 10 % e il 40 %, e tra il 60 % e il 90 %; i livelli medi di eliminazione del pregiudizio sarebbero tra il 40 % e il 50 % per la Corea e tra il 50 % e il 60 % per Taiwan, e tra il 40 % e il 50 % per la Thailandia. La Commissione richiama inoltre l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base e, per la Cina, le possibili conseguenze dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, in caso di distorsioni relative alle materie prime.

Tutela dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Durata della registrazione ed entrata in vigore

La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingunione doganaleclassificazione tariffariaprotezione dei dati

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