Cassazione Civile, Sentenza n. 5635/2020 del 02/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il 30 maggio 2009 l’Agenzia del Territorio notificava al contribuente un avviso che rettificava in aumento le rendite catastali dichiarate con procedura DOCFA per due immobili. Il contribuente impugnava l’atto deducendo difetto di motivazione, sovrastima delle rendite sulla base di una valutazione soltanto “a tavolino” e necessità di integrare il contraddittorio con la sorella, comproprietaria al 50%. La CTP di Napoli, con sentenza del 26 aprile 2010, rigettava il ricorso, ritenendo che l’Ufficio avesse effettuato una stima diretta e che non fosse stata dimostrata una sperequazione rispetto a unità similari. In appello il contribuente riproponeva preliminarmente la questione del litisconsorzio necessario; la CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, dichiarava l’appello inammissibile per tardività. Accolta dalla CTR la successiva revocazione nella fase rescindente, la fase rescissoria si concludeva comunque con il rigetto nel merito. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 102 c.p.c. per mancata partecipazione della comproprietaria, necessaria parte del giudizio; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla relativa eccezione; 3) violazione degli artt. 30 e 8 del d.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che la stima DOCFA richiedesse un sopralluogo e non potesse fondarsi soltanto su valutazioni indirette; 4) violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, contestando la ritenuta congruità della motivazione dell’avviso.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i primi due motivi. Ha ritenuto che l’impugnazione dell’atto di classamento relativo a immobili appartenenti a più comproprietari comporti litisconsorzio necessario, perché l’accertamento catastale non può condurre a valutazioni diverse sulla natura del medesimo immobile; ha inoltre rilevato che la pluralità degli intestatari non era contestata e che l’Agenzia aveva riferito che la notifica dell’atto agli altri intestatari non era stata perfezionata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTP di Salerno, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti delle parti necessarie. Il terzo e il quarto motivo, relativi ai criteri di stima DOCFA e alla motivazione dell’avviso, sono stati dichiarati assorbiti e non decisi nel merito. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
art. 14 del d.lgs. n. 546/1992
In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento, vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo.
Nel contenzioso tributario relativo all’impugnazione del classamento di un immobile in comproprietà, tutti i comproprietari devono partecipare al giudizio come litisconsorti necessari.
art. 102 c.p.c.
In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento, vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo.
L’unitarietà dell’accertamento catastale e l’esigenza di evitare valutazioni difformi sulla natura dello stesso immobile impongono la partecipazione al giudizio di tutti i comproprietari; se manca una parte necessaria, il contraddittorio deve essere integrato.
art. 112 c.p.c.
I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono fondati.
La Corte ha accolto anche la censura di omessa pronuncia sulla questione del litisconsorzio necessario, esaminandola congiuntamente alla violazione delle regole sulla partecipazione delle parti necessarie.
Massime di principio
- L’impugnazione di un atto di classamento catastale relativo a un immobile in comproprietà dà luogo a litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari: l’accertamento, rilevante per l’esercizio del potere impositivo, non può condurre a valutazioni diverse sulla natura del medesimo immobile.
- Quando nel giudizio tributario relativo al classamento non partecipano tutti i comproprietari, il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti; la sentenza va cassata con rinvio al giudice di primo grado perché provveda all’integrazione.
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