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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23282/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una dipendente ATA della scuola che, dopo una serie di contratti a tempo determinato reiterati, aveva chiesto l'accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato con qualifica di assistente tecnico, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, invocando la propria posizione nella graduatoria permanente e la disponibilità di posti nell'organico di diritto della provincia. Il tribunale aveva accolto la domanda di costituzione del rapporto stabile e aveva respinto la domanda risarcitoria; in appello, su impugnazione del Ministero, la decisione era stata riformata: escluso il diritto all'assunzione per mancanza dell'autorizzazione alle immissioni in ruolo e accolto il solo risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 554 del d.lgs. n. 297/1994 e vizio motivazionale, sostenendo che l'inserimento nella graduatoria permanente e la partecipazione al concorso per titoli bastassero a fondare il diritto all'assunzione; dall'altro, violazione della disciplina eurounitaria e della direttiva 1999/70/CE, assumendo l'illegittimità della mancata conversione e delle clausole di apposizione del termine. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: il diritto all'assunzione nel pubblico impiego scolastico sorge solo se, oltre alla vacanza di posti e alla posizione utile in graduatoria, vi sia anche l'autorizzazione alle assunzioni e l'individuazione dei posti interessati; inoltre, nell'impiego pubblico contrattualizzato la violazione delle norme sulle assunzioni non comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato, restando possibile solo un ristoro risarcitorio del danno da abuso, nei limiti delineati dalla giurisprudenza nazionale ed europea.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione, confermando la sentenza d'appello nella parte in cui aveva escluso il diritto all'assunzione a tempo indeterminato per difetto dell'autorizzazione ministeriale alle immissioni in ruolo e aveva riconosciuto, in sostituzione, il solo risarcimento del danno comunitario da reiterazione abusiva dei contratti a termine. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 554 d.lgs. n. 297/1994

    La disposizione sulle graduatorie permanenti del personale ATA va letta insieme alla normativa generale sul reclutamento pubblico: la nomina avviene secondo l'ordine della graduatoria ma solo nei limiti dei posti disponibili, che presuppongono anche l'autorizzazione alle assunzioni e l'individuazione dei posti tramite atto di macro-organizzazione.

  • art. 39, commi 3 e 3-bis, L. n. 449/1997

    La disciplina autorizzatoria impone che le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche siano subordinate alla determinazione annuale del contingente massimo e alle ulteriori condizioni previste dalla legge.

  • art. 6, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato come norma che conferma il collegamento tra programmazione del fabbisogno e determinazioni di avvio delle procedure di reclutamento.

  • art. 35, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    L'avvio delle procedure concorsuali è subordinato alla programmazione del fabbisogno e, per alcune amministrazioni, all'emanazione di apposito decreto autorizzativo.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Nell'impiego pubblico contrattualizzato la violazione di disposizioni imperative in materia di assunzione non può determinare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

  • art. 2697 c.c.

    L'autorizzazione ministeriale alle assunzioni, quale elemento costitutivo del diritto alla stabilizzazione, deve essere allegata e provata dal soggetto che ne invoca l'esistenza.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    La doglianza di violazione di legge e di vizio motivazionale è stata ritenuta infondata; il controllo sul vizio di motivazione è limitato alle anomalie estreme previste dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto, è apparente, perplessa, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile, non quando sia semplicemente non condivisa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • direttiva 1999/70/CE

    clausola 5 dell'Accordo quadro

    La clausola 5 non osta a una normativa nazionale che vieti la conversione dei rapporti a termine nel settore pubblico, purché sia prevista una misura alternativa adeguata ed effettiva per sanzionare l'abuso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico il diritto soggettivo all'assunzione a tempo indeterminato del personale inserito in graduatoria permanente sorge solo se alla posizione utile in graduatoria si aggiungono sia la disponibilità dei posti sia l'autorizzazione alle immissioni in ruolo e l'individuazione dei posti oggetto di copertura.
  • La mera vacanza di posti in organico di diritto non basta a fondare il diritto all'assunzione: occorre anche l'atto amministrativo di macro-organizzazione che consenta concretamente l'immissione in ruolo entro il contingente autorizzato.
  • Quando l'autorizzazione alle assunzioni costituisce il presupposto costitutivo del diritto alla stabilizzazione, grava sul lavoratore che invoca tale diritto l'onere di allegarla e provarla.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato la violazione delle regole sull'assunzione non determina la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato; la tutela può consistere in un risarcimento del danno da abuso, secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria.
  • In sede di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo nelle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente o insanabilmente contraddittoria, non già per una semplice divergenza sulla valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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