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Risoluzione

Risoluzione n. 52 del 25/02/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che, se nell’asse ereditario vi è un immobile acquistato per usucapione dal de cuius, gli eredi devono indicarlo in dichiarazione di successione anche in assenza della sentenza dichiarativa. L’ufficio liquida l’imposta sulla base della dichiarazione e redige il certificato di successione includendo il bene, con effetti solo fiscali e senza valore traslativo della proprietà verso i terzi.

Dichiarazione di successione: indicazione di immobile usucapito anche senza sentenza

Dichiarazione di successione e bene immobile acquistato per usucapione

La risoluzione affronta il caso in cui, nella dichiarazione di successione, debba essere indicato un immobile che il de cuius avrebbe acquistato per usucapione, pur in assenza di una sentenza di accertamento dell’usucapione. Il chiarimento riguarda sia la correttezza dell’indicazione da parte degli eredi o legatari, sia il comportamento degli uffici nella liquidazione dell’imposta e nella formazione del certificato di successione.

Quesito sottoposto all’Agenzia

Viene chiesto se sia corretto indicare nella dichiarazione di successione, come facente parte dell’asse ereditario, un immobile pervenuto al de cuius per usucapione, anche quando non sia ancora intervenuta la sentenza dichiarativa dell’avvenuto acquisto.

Soluzione prospettata dall’istante

L’istante riteneva non corretto enunciare in dichiarazione di successione il diritto di proprietà in capo al de cuius per avvenuta usucapione in assenza di sentenza, poiché la decisione giudiziale sarebbe necessaria ai fini dell’opponibilità ai terzi del diritto acquisito.

Inquadramento giuridico dell’usucapione

La Direzione richiama il principio per cui l’usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si perfeziona con il decorso del tempo previsto dalla legge e con il possesso ininterrotto del bene. L’acquisto del diritto avviene quindi per effetto della legge, nel momento in cui matura il termine stabilito dal codice civile, in particolare dagli articoli 1158 e seguenti.

Viene inoltre ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la sentenza che accerta l’intervenuta usucapione ha natura dichiarativa e non costitutiva. La trascrizione della sentenza, ai sensi dell’articolo 2651 c.c., ha natura di pubblicità-notizia, finalizzata a garantire completezza ai pubblici registri.

Disciplina fiscale della successione

La risoluzione applica alla fattispecie l’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, secondo cui l’attivo ereditario comprende tutti i beni e diritti che formano oggetto della successione, salvo quelli espressamente esclusi.

Da ciò deriva che, se nell’asse ereditario è presente un bene immobile acquisito per usucapione dal de cuius e manca la sentenza accertativa, gli eredi o i legatari sono tenuti a indicare nella dichiarazione di successione i dati identificativi del bene, specificando che l’acquisto è avvenuto per usucapione.

Attività degli uffici e liquidazione dell’imposta

Gli uffici locali competenti, ricevuta la dichiarazione di successione con l’indicazione di immobili che gli eredi assumono essere stati usucapiti dal de cuius, devono procedere alla liquidazione dell’imposta limitandosi all’esame della dichiarazione, come previsto dall’articolo 33, comma 1, del TUS.

Non è quindi richiesto un ulteriore accertamento sulla titolarità dei beni indicati come facenti parte del patrimonio ereditario.

Certificato di successione e trascrizione

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, gli uffici devono redigere il certificato di successione in conformità alle risultanze della dichiarazione, inserendovi anche gli immobili dichiarati come usucapiti dal de cuius, e richiederne la trascrizione.

La risoluzione precisa però che, secondo l’articolo 5, comma 2, del medesimo testo unico, la trascrizione del certificato è prevista solo per gli effetti fiscali e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.

Rilevanza della trascrizione della denuncia di successione

La Direzione richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la trascrizione della denuncia di successione non è sufficiente a rendere opponibile ai terzi il trasferimento dei diritti reali, poiché la denuncia ha rilevanza esclusivamente fiscale e non rientra tra gli atti pubblicitari previsti dagli articoli 2643 c.c. e seguenti.

Viene altresì richiamato un precedente della Cassazione secondo cui trascrizioni e volture catastali non sono fatti idonei a determinare il trasferimento della proprietà. In senso conforme è richiamata anche la circolare 11 luglio 1991, n. 37, parte 2, che esclude che la trascrizione della dichiarazione di successione costituisca titolo pubblicitario degli acquisti a causa di morte o elemento di continuità delle trascrizioni.

Conclusione operativa

In sintesi, la risoluzione stabilisce che:

  • l’immobile usucapito dal de cuius deve essere inserito nella dichiarazione di successione anche senza sentenza dichiarativa;
  • gli eredi o legatari devono specificare che l’acquisto è avvenuto per usucapione;
  • l’ufficio liquida l’imposta sulla base della sola dichiarazione;
  • il certificato di successione deve includere anche tale immobile;
  • la trascrizione del certificato ha solo effetti fiscali e non vale come titolo di trasferimento della proprietà né come opponibilità ai terzi.

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