Risoluzione n. 46 del 24/02/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate esamina se, in una fusione inversa, il disavanzo imputato a beni già presenti nel patrimonio dell’incorporante possa essere affrancato con imposta sostitutiva. Conclude negativamente: il regime si applica solo ai maggiori valori riferiti a beni ricevuti dall’incorporata e non ai beni propri dell’incorporante.
Fusione inversa e affrancamento dei beni ricevuti ai fini dell’imposta sostitutiva ex art. 172, comma 10-bis, TUIR
Fusione inversa e affrancamento del disavanzo di fusione
La risoluzione n. 46/E del 24 febbraio 2009 affronta il tema dell’applicabilità dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 172, comma 10-bis, del TUIR in caso di fusione inversa. Il documento chiarisce quando i maggiori valori emersi in bilancio a seguito del disavanzo di fusione possono ottenere rilevanza fiscale tramite riallineamento.
Fattispecie esaminata
Nel caso prospettato, ALFA Srl aveva acquistato nel luglio 2006 il 90% di BETA Srl; il restante 10% era detenuto da due persone fisiche. Successivamente, le partecipazioni di ALFA Srl e le quote residue di BETA Srl furono conferite in GAMMA Spa, che divenne controllante di entrambe.
Nel 2007 BETA fu trasformata in BETA Spa e, nel maggio 2007, fu predisposto un progetto di fusione inversa con incorporazione di ALFA Srl in BETA Spa. La fusione fu deliberata a giugno 2007, perfezionata il 20 settembre 2007, con effetti dal 3 ottobre 2007 e retrodatazione contabile e fiscale all’1 gennaio 2007.
A seguito della fusione, nel bilancio di BETA Spa emerse un disavanzo di fusione di circa 3 milioni di euro, imputato:
- per circa 2 milioni di euro a incremento del valore di fabbricati già presenti nel patrimonio della società incorporante;
- per circa 1 milione di euro ad avviamento.
La società intendeva affrancare tali valori mediante il regime dell’imposta sostitutiva previsto per le operazioni straordinarie, chiedendo se fosse possibile farlo con riferimento alla dichiarazione Unico SC 2009 per il periodo d’imposta 2008.
Posizione del contribuente
La società istante sosteneva che la disciplina del riallineamento fiscale fosse applicabile anche alla fusione inversa, almeno nei casi in cui la controllante-incorporata detenga il 100% della controllata-incorporante. A suo avviso, la fusione inversa produce effetti sostanzialmente equivalenti a quelli della fusione diretta, con la sola differenza dell’ammontare del disavanzo.
Secondo il contribuente, se si fosse realizzata una fusione diretta, il riallineamento sarebbe stato certamente possibile; pertanto, negarlo nella fusione inversa avrebbe creato una disparità di trattamento. La società richiamava inoltre il DM 3 marzo 2008 e la circolare n. 57 del 25 settembre 2008, interpretandoli però in senso favorevole alla propria tesi.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia qualifica l’operazione come fusione inversa, ossia come fusione per incorporazione in cui la società partecipata incorpora la società partecipante. Tale schema resta soggetto alla medesima disciplina civile e fiscale delle fusioni, incluso l’art. 2504-bis c.c.
L’Amministrazione ricorda che il comma 4 dell’art. 2504-bis impone il principio di continuità dei valori e prevede che l’eventuale disavanzo di fusione sia imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo e, per la parte residua, ad avviamento nei limiti dell’art. 2426, n. 6, c.c.
Viene inoltre precisato che:
- il disavanzo può assumere la forma di disavanzo da concambio oppure di disavanzo da annullamento;
- tale distinzione non rileva ai fini della disciplina civilistica e fiscale della fusione;
- l’art. 172, comma 10-bis, del TUIR si applica indifferentemente a entrambe le ipotesi.
Limiti del regime di imposta sostitutiva
L’Agenzia richiama il DM 25 luglio 2008 e la circolare n. 57/2008, che limitano il riconoscimento fiscale ai soli beni “ricevuti” in occasione della fusione o scissione. In particolare, il regime agevolato riguarda i maggiori valori iscritti in bilancio con riferimento a beni provenienti dalla società incorporata e attribuiti alla società incorporante.
La circolare precisa che il rinvio all’art. 176, comma 2-ter, consente l’imposizione sostitutiva solo quando, in sede di fusione o scissione, siano attribuiti alla società risultante dall’operazione compendi aziendali e non singoli beni.
Valutazione del caso concreto
Nel caso specifico, la società incorporante aveva imputato il disavanzo a beni che già facevano parte del proprio patrimonio ante fusione. Secondo l’Agenzia, ciò è decisivo: il regime dell’imposta sostitutiva non si applica ai beni che derivano dal patrimonio della società incorporante, ma solo a quelli provenienti dal patrimonio dell’incorporata.
Ne consegue che, pur essendo astrattamente ammissibile l’affrancamento in una fusione inversa quando il disavanzo sia imputato a beni ricevuti dall’incorporata, nel caso in esame l’opzione non è esercitabile perché i beni oggetto di riallineamento non sono “ricevuti” in senso fiscale.
Esito e ulteriori precisazioni
L’Agenzia non condivide la soluzione proposta dal contribuente e conclude che la società non può avvalersi, nella fattispecie, del regime di cui all’art. 172, comma 10-bis, del TUIR.
Viene infine precisato che il parere riguarda esclusivamente l’applicazione di tale disposizione alla fattispecie rappresentata e resta ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di valutare eventuali profili elusivi ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, del DPR n. 600/1973.
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