Risoluzione n. 48 del 24/02/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 48/E del 24 febbraio 2009 qualifica come prestazioni di consulenza e assistenza tecnica i servizi resi da collaboratori extra UE a una cooperativa italiana per la ricerca, scansione e traduzione di articoli. Ne deriva la rilevanza IVA in Italia con obbligo di autofatturazione ex art. 17, comma 3, D.P.R. 633/1972 e la deducibilità ai fini IRES dei costi, se ricorrono le condizioni dell’art. 109, comma 5, TUIR.
Interpello IVA su prestazioni di collaboratori extra UE per rassegna stampa
Risoluzione n. 48/E del 24 febbraio 2009: trattamento IVA e IRES delle prestazioni rese da collaboratori extra UE
La risoluzione affronta un interpello presentato da una società cooperativa che svolge attività di rassegna stampa e che si avvale di collaboratori residenti in Paesi extra UE per la ricerca, scansione, traduzione e trasmissione telematica di articoli di stampa. Il quesito riguarda la corretta qualificazione tributaria delle prestazioni ai fini IVA e la deducibilità dei relativi costi ai fini IRES.
Fattispecie rappresentata dall’istante
La Cooperativa ALFA svolge attività di realizzazione di rassegne stampa, sia per conto proprio sia per conto terzi, mediante ricerca di articoli e successiva raccolta digitalizzata. L’attività viene svolta interamente in rete da soci, dipendenti e collaboratori autonomi che operano dai propri alloggi con strumenti propri, mentre la cooperativa dispone solo della sede legale per amministrazione e contabilità.
I collaboratori interagiscono tra loro con compiti definiti e utilizzano uno spazio server in hosting, accessibile esclusivamente a loro. La ricerca riguarda articoli di stampa reperiti sia sul Web sia su riviste cartacee specializzate in lingua straniera, riferite ai mercati esteri sui quali i clienti della cooperativa hanno collocato i propri prodotti.
Gli articoli sono poi scansionati, tradotti nelle lingue richieste, impacchettati digitalmente e inviati telematicamente al committente italiano. Il lavoro svolto all’estero è affidato a stranieri, spesso studenti, residenti in Paesi extra comunitari, reclutati tramite annunci in rete. Tali collaboratori sono pagati in base al numero di battute degli articoli reperiti, sia se già digitalizzati e scaricati dal Web, sia se cartacei e quindi scansionati. I compensi sono corrisposti tramite bonifico bancario internazionale al raggiungimento di una determinata soglia.
Quesito posto dalla società
La società chiede:
- il corretto trattamento ai fini IVA delle operazioni intrattenute con i collaboratori extra UE;
- se i relativi costi siano riconosciuti ai fini IRES.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Secondo la cooperativa, le prestazioni rese da soggetti privati non comunitari, commissionate e utilizzate nell’ambito dell’attività svolta per clienti italiani e comunitari, sarebbero territorialmente rilevanti in Italia presso il committente.
La società riteneva quindi applicabile l’art. 7, quarto comma, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972, con conseguente obbligo di autofatturazione ai sensi dell’art. 17, terzo comma, ultimo periodo, dello stesso decreto. In tal modo la cooperativa riteneva di adempiere agli obblighi IVA e di ottenere anche il riconoscimento del costo ai fini IRES.
Inquadramento normativo richiamato dall’Amministrazione
La Direzione richiama anzitutto il concetto di soggetto passivo di cui all’art. 9 della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui è soggetto passivo chiunque eserciti in modo indipendente un’attività economica, in qualsiasi luogo e indipendentemente dallo scopo o dai risultati. Lo stesso principio è recepito negli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, che collegano l’esercizio di impresa, arte o professione allo svolgimento abituale dell’attività, anche se non esclusiva.
Ne deriva che, quando una prestazione di servizi è resa nell’ambito di un’attività economica abituale, il prestatore assume la qualifica di soggetto passivo, a prescindere da domicilio o residenza. Per l’assoggettamento a IVA in Italia occorre però anche il presupposto territoriale, oltre a quello soggettivo e oggettivo.
Qualificazione delle prestazioni rese dai collaboratori extra UE
Per la fattispecie concreta, l’attività dei collaboratori non residenti consiste nella fornitura alla cooperativa di una raccolta di articoli specialistici, cartacei o reperiti via Web, individuati in Stati esteri rilevanti per gli interessi informativi dei clienti. Gli articoli vengono poi scansionati, digitalizzati, tradotti e inviati telematicamente al soggetto istante.
L’Amministrazione esclude che si tratti di commercio elettronico. Richiama infatti il Regolamento CE n. 1777/2005, art. 11, e la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 312 del 21 luglio 2008, precisando che il commercio elettronico sussiste solo quando la prestazione è essenzialmente automatizzata, con intervento umano minimo, e non può essere garantita senza tecnologia dell’informazione.
Nel caso concreto, invece, la ricerca di articoli specialistici e le successive traduzioni richiedono capacità professionali di notevole livello e sono attività indispensabili per completare la prestazione. Per tale ragione, la scrivente ritiene che le prestazioni rese alla cooperativa siano qualificabili come prestazioni di consulenza e assistenza tecnica.
Territorrialità IVA e obbligo di autofatturazione
Le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica sono territorialmente rilevanti in Italia, ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972, quando rese a soggetti domiciliati o residenti e utilizzate nella Comunità economica europea.
Poiché nel caso in esame risultano integrati i presupposti soggettivi e territoriali, l’Amministrazione conclude che le prestazioni devono essere autofatturate dalla società istante ai sensi dell’art. 17, terzo comma, ultima frase, del D.P.R. n. 633/1972.
Trattamento ai fini IRES
Quanto ai profili reddituali, la risoluzione afferma che i costi sostenuti per i collaboratori extra UE sono deducibili dal reddito ai fini IRES solo qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 109, comma 5, del TUIR.
Principio finale espresso dalla risoluzione
La Direzione Centrale Normativa e Contenzioso conclude che:
- le prestazioni rese dai collaboratori extra UE alla cooperativa sono prestazioni di consulenza e assistenza tecnica;
- tali prestazioni sono territorialmente rilevanti in Italia;
- la cooperativa deve emettere autofattura;
- i costi relativi ai collaboratori extra UE sono deducibili ai fini IRES nei limiti e alle condizioni dell’art. 109, comma 5, TUIR.
Le Direzioni Regionali sono infine invitate a vigilare sulla puntuale osservanza dei principi e delle istruzioni contenuti nella risoluzione.
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