Risoluzione n. 47 del 24/02/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’aggio corrisposto dalle Camere di Commercio ai terzi incaricati della riscossione del diritto annuale rientra nell’esenzione IVA di cui all’art. 10, n. 5, DPR 633/1972, perché il diritto annuale ha natura tributaria.
Esenzione IVA dell’aggio per la riscossione del diritto annuale camerale
Trattamento IVA dell’aggio per la riscossione del diritto annuale camerale
La risoluzione esamina il regime IVA applicabile all’aggio corrisposto dalle Camere di Commercio ai soggetti terzi incaricati della riscossione del c.d. diritto annuale. Il chiarimento si fonda sull’art. 10, n. 5) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’esenzione per le operazioni relative alla riscossione dei tributi.
Quesito posto da UNIONCAMERE
L’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura segnala che il finanziamento ordinario delle Camere di Commercio avviene anche tramite la riscossione del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
L’ente evidenzia che la riscossione è effettuata tramite terzi incaricati, ai quali viene corrisposto un aggio, e chiede se tale compenso sia esente da IVA come operazione relativa alla riscossione di somme aventi natura tributaria.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
UNIONCAMERE sostiene che l’esenzione di cui all’art. 10, n. 5) del DPR n. 633/1972 si applichi a tutti i compensi corrisposti per la riscossione di entrate con carattere tributario.
Richiama a sostegno:
- la giurisprudenza della Corte di Cassazione;
- la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 26 gennaio 2007.
In base a tali riferimenti, ritiene che il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio abbia natura tributaria e che, di conseguenza, anche l’aggio corrisposto all’agente incaricato della riscossione debba beneficiare dell’esenzione IVA.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ribadisce che l’art. 10, n. 5) del DPR n. 633/1972 esenta dall’IVA le operazioni relative alla riscossione dei tributi. La norma, quindi, ricomprende nell’esenzione il compenso, o aggio, versato ai soggetti incaricati del servizio di riscossione di entrate aventi natura tributaria.
Precisa però che l’esenzione opera solo se la prestazione riguarda la riscossione di entrate tributarie; al contrario, i corrispettivi per attività di riscossione di somme non tributarie restano imponibili ai fini IVA.
Natura tributaria del diritto annuale camerale
Per risolvere il quesito, la risoluzione richiama il precedente orientamento espresso con la risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007, secondo cui il diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio ai sensi dell’art. 18 della legge n. 580/1993 ha natura di entrata tributaria.
Viene inoltre richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare:
- Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13549 del 24 giugno 2005;
- Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10469 del 23 aprile 2008.
Tali pronunce confermano la natura tributaria del diritto annuale e la devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.
Conclusione sul regime IVA dell’aggio
Poiché l’aggio corrisposto dalle Camere di Commercio ai soggetti incaricati della riscossione del diritto annuale è connesso alla riscossione di un’entrata avente natura tributaria, l’Agenzia conclude che esso rientra nel regime di esenzione dall’IVA previsto dall’art. 10, n. 5) del DPR n. 633/1972.
Ambito applicativo della risposta
La risposta viene resa nell’ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000. La risoluzione dispone inoltre che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati dagli uffici.
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