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Risoluzione

Risoluzione n. 53 del 25/02/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’indennità una tantum corrisposta ai Vigili del Fuoco per servizi fuori sede, pur finanziata tramite il Fondo di amministrazione, ha natura sostanziale di indennità di trasferta e quindi beneficia del regime dell’art. 51, comma 5, del TUIR, nei limiti previsti per le trasferte fuori dal territorio comunale. Restano invece imponibili integralmente le somme per trasferte svolte all’interno del territorio comunale.

Trattamento IRPEF dell’indennità una tantum per servizi fuori sede dei Vigili del Fuoco

Trattamento fiscale dell’indennità per servizi fuori sede

La risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, dell’indennità denominata "una tantum per servizi fuori sede" corrisposta ai dipendenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Il documento valuta se tale emolumento debba essere tassato integralmente come ordinario compenso di lavoro dipendente oppure se possa rientrare nel regime agevolato previsto per le indennità di trasferta ai sensi dell’art. 51, comma 5, del DPR n. 917 del 1986 (TUIR).

Quesito e caratteristiche dell’indennità

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in qualità di sostituto d’imposta, chiede chiarimenti sul trattamento fiscale dell’indennità prevista dall’accordo dell’8 maggio 2008 tra Ministero dell’Interno e organizzazioni sindacali.

L’indennità presenta le seguenti caratteristiche:

  • è finanziata con risorse straordinarie stanziate dall’art. 3, comma 136, della legge n. 244 del 2007;
  • è corrisposta in misura giornaliera, frazionabile ad ore, pari a euro 20 quando non è riconosciuto il rimborso per vitto e alloggio;
  • è corrisposta nella misura di euro 6,67, sempre frazionabile ad ore, quando è invece previsto il rimborso di vitto e alloggio;
  • ha carattere temporaneo fino al 31 dicembre 2008, salvo proroga;
  • spetta per compiti istituzionali svolti in località situate oltre 10 km dalla sede di servizio e per un periodo non inferiore a quattro ore.

Posizione del Comando istante

Il Comando istante ritiene che l’indennità non debba essere assoggettata a imposizione piena. Secondo la sua tesi, l’emolumento conserva la funzione di compensare il disagio derivante da servizi svolti fuori dalla sede ordinaria e, quindi, deve essere trattato come indennità di trasferta.

A sostegno di questa interpretazione vengono richiamati tre profili:

  • l’inserimento dell’indennità tra quelle del Fondo Unico di Amministrazione non ne muterebbe la funzione sostanziale;
  • il fatto che essa non gravi sul capitolo di bilancio destinato alle indennità di missione sarebbe una circostanza meramente finanziaria, priva di rilievo fiscale;
  • nel diritto tributario rileverebbe la sostanza dell’emolumento e non la definizione formale adottata nella prassi amministrativa.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama in primo luogo l’art. 51, comma 1, del TUIR, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, secondo il principio di omnicomprensività, salvo le deroghe previste dai commi successivi.

Richiama poi l’art. 51, comma 5, del TUIR, che disciplina le indennità e i rimborsi per trasferte fuori dal territorio comunale, prevedendo che concorrano a formare il reddito solo per la parte eccedente:

  • lire 90.000, pari a euro 46,48 al giorno;
  • lire 150.000, pari a euro 77,47 al giorno per le trasferte all’estero, oltre al netto delle spese di viaggio e trasporto.

L’Agenzia osserva che l’accordo contrattuale collega espressamente l’erogazione delle somme allo svolgimento di compiti istituzionali fuori dalla sede di servizio e ritiene quindi che tali somme possano essere ricomprese tra le indennità di trasferta, poiché remunerano attività prestata in località significativamente distante dalla sede.

Irrilevanza della collocazione contabile

La risoluzione precisa che non assume rilievo, ai fini fiscali, il fatto che il compenso sia inserito nel Fondo Unico di Amministrazione e non nel capitolo di bilancio destinato alle indennità di missione. Il trattamento impositivo deve essere determinato in base alle caratteristiche sostanziali dell’emolumento e non alla sua classificazione contabile o terminologica.

Limiti applicativi del regime agevolato

La risoluzione chiarisce inoltre che il comma 5 dell’art. 51 del TUIR si applica solo alle trasferte o missioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Ne deriva che:

  • le indennità percepite per trasferte fuori dal territorio comunale rientrano nel regime previsto dall’art. 51, comma 5, TUIR;
  • le indennità percepite per trasferte all’interno del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro sono interamente imponibili e confluiscono nella base imponibile del reddito di lavoro dipendente.

Indicazioni finali e vigilanza

La risoluzione conclude affidando alle Direzioni regionali il compito di vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni fornite e i principi espressi nel documento.

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