Risoluzione n. 50 del 25/02/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che la detrazione spetta entro il limite di 210 euro per ciascun ragazzo e che tale tetto è complessivo per entrambi i genitori, non per ciascun genitore. Vengono inoltre richiamati i requisiti delle strutture sportive ammesse e la documentazione necessaria a prova della spesa.
Detrazione del 19% per spese di iscrizione a strutture sportive per figli tra 5 e 18 anni
Detrazione per spese sportive dei figli
La risoluzione chiarisce l’applicazione dell’art. 15, comma 1, lettera i-quinquies, del TUIR alle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento a strutture sportive per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni. Il documento affronta il caso di genitori con dichiarazioni separate e stabilisce come vada inteso il limite di spesa agevolabile.
Quadro normativo di riferimento
La detrazione è stata introdotta dal comma 319 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che ha inserito nel TUIR la lettera i-quinquies all’art. 15, comma 1. La norma consente di detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 210 euro per ciascun ragazzo, per:
- iscrizione annuale;
- abbonamento;
- associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
Strutture sportive ammesse
Il decreto interministeriale 28 marzo 2007, emanato dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2007, ha definito le caratteristiche delle strutture sportive rilevanti ai fini dell’agevolazione.
In particolare, sono comprese:
- le associazioni sportive;
- le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90, commi 17 e seguenti, della legge n. 289/2002, purché nella denominazione sociale sia espressamente indicata la finalità sportiva e la natura dilettantistica;
- le palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi intesi come impianti comunque organizzati destinati alla pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi.
Documentazione richiesta
Per fruire della detrazione, la spesa deve risultare da una specifica documentazione. Il decreto del 28 marzo 2007 prevede che il pagamento sia attestato da:
- bollettino bancario o postale; oppure
- fattura, ricevuta o quietanza rilasciata dalla struttura sportiva.
Il documento deve contenere:
- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, oppure, se persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale del soggetto che rilascia il documento;
- la causale del pagamento;
- l’attività sportiva esercitata;
- l’importo corrisposto;
- i dati anagrafici del praticante;
- il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Limite di spesa e ripartizione tra i genitori
Sul punto centrale del quesito, l’Agenzia precisa che il limite di 210 euro per ciascun ragazzo non si applica a ciascun genitore separatamente, ma costituisce il tetto massimo complessivo della spesa agevolabile sostenuta da entrambi i genitori per la pratica sportiva del figlio.
Ne deriva che:
- se entrambi i genitori sostengono la spesa, devono ripartire tra loro l’importo complessivo su cui calcolare la detrazione;
- la detrazione va determinata in relazione all’onere effettivamente sostenuto da ciascun genitore;
- la ripartizione deve risultare dal documento rilasciato dalla struttura sportiva.
Risposta al quesito del contribuente
L’interpretazione proposta dal contribuente non è condivisa dall’Agenzia. Non è quindi corretto ritenere che il limite di 210 euro si applichi distintamente a ciascun genitore per ciascun figlio. Il limite resta invece riferito a ciascun ragazzo e alla spesa complessivamente sostenuta dai genitori.
Indicazioni finali
La risoluzione richiama infine le istruzioni già fornite nei modelli di dichiarazione dei redditi per gli anni 2008 e 2009, nelle quali è ribadito che la detrazione spetta entro il limite di 210 euro per ciascun ragazzo. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sull’applicazione puntuale di tali principi da parte degli uffici.
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