Cassazione Penale, Sentenza n. 17567/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 sostenendo un contrasto tra decisori: la confisca di prevenzione disposta nei confronti del ricorrente si fondava sugli stessi fatti e indici di pericolosità che avevano originato analoga misura nei confronti di Giuseppe Iuzzolino. Tuttavia il provvedimento a carico dello Iuzzolino fu poi annullato in sede di rinvio perché la Corte ritenne che i delitti tributari contestati (dichiarazioni infedeli ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000) costituissero mero "risparmio di spesa" e non condotte lucro-genetiche capaci, da sole, di fondare la pericolosità sociale; ne conseguirebbe un insanabile contrasto tra i due giudicati che giustificherebbe la revocazione della confisca a carico di Castiglione
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che non sussista una inconciliabilità di ricostruzioni di fatto rilevanti ai fini della confisca: le condotte (fatti) valorizzate in entrambi i procedimenti sono rimaste sostanzialmente le stesse, mentre il giudice che ha annullato il decreto a carico dello Iuzzolino ha operato una diversa valutazione giuridica sulla rilevanza di quelle condotte (in particolare sulla capacità degli illeciti tributari di rivelare una pericolosità lucro-genetica). Poiché la revocazione ex art. 28 richiede una contrapposizione di ricostruzioni di fatto assolutamente inconciliabili e non la mera divergenza su valutazioni giuridiche o valutazioni di merito, il requisito non è stato soddisfatto e la domanda di revocazione è stata respinta
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28, comma 1, lett. b)
art. 28, comma 1, lett. b)
Consente la revocazione per contrasto di giudicati anche tra provvedimenti di prevenzione; va interpretata alla luce delle finalità analoghe alla revisione, ma la revocazione richiede un conflitto su ricostruzioni di fatto rilevanti e di assoluta inconciliabilità
Codice antimafia, art. 1, lett. b) (definizione della pericolosità sociale)
La pericolosità generica ai fini della misura di prevenzione richiede elementi che evidenzino serialità e capacità di produrre profitto illecito; il mero status di evasore o l'accumulo patrimoniale non collegato a condotte di matrice lucro-genetica non è automaticamente sufficiente
codice di procedura penale, artt. 630 e ss. (revisione)
art. 630, comma 1, lett. a)
I criteri interpretativi della revisione penale sono richiamati per delimitare l'ambito della revocazione: la revocazione è ammissibile per contrasti di fatto assolutamente inconciliabili, non per divergenze valutative o giuridiche
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4 (delitti tributari)
La fattispecie della dichiarazione infedele può, a seconda della struttura dell'illecito, essere valutata come condotta generatrice di profitto o come mera sottrazione di imposta; ai fini della pericolosità preventiva rilevano le condotte che dimostrino una serialità 'lucro-genetica'
Massime di principio
- La revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 richiede l'esistenza di un contrasto su ricostruzioni di fatto rilevanti e assolutamente inconciliabili tra decisioni definitive; divergenze di valutazione giuridica o di merito non sono sufficienti
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali la semplice coincidenza di fatti o indici tra due posizioni non basta: bisogna dimostrare che uno dei giudicati esclude fattualmente elementi che invece sono stati ritenuti decisivi nell'altro
- Il "mero" status di evasore fiscale non è, di per sé, sufficiente a fondare la pericolosità sociale ai fini della confisca di prevenzione; occorre valutare se le condotte hanno natura lucro-genetica e manifestano serialità finalizzata al profitto illecito
- L'accumulo patrimoniale 'ingiustificato' assume rilievo ai fini preventivi solo se collegabile concretamente a condotte illecite di matrice lucrativa; un incremento patrimoniale isolato, non dimostrato come prodotto di reati finalizzati al profitto, ha valore limitato
- Per ottenere la revocazione per contrasto di giudicati è utile documentare con precisione quali elementi di fatto risultano contraddetti dalle decisioni a confronto, mostrando l'impossibilità logica di conciliare le due ricostruzioni
- Quando il contrasto denunciato concerne soprattutto l'interpretazione giuridica di fatti identici, è probabile che la richiesta di revocazione sia respinta: l'oggetto della revocazione è il conflitto fattuale decisivo, non la diversa applicazione del diritto
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