Cassazione Penale, Sentenza n. 37676/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva riformato la sentenza di primo grado riqualificando i fatti originariamente contestati ai sensi dell'art. 317 c.p. (concussione) in induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319‑quater c.p., e dichiarando l'estinzione dei reati per prescrizione. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 522 c.p.p. per presunta riqualificazione giuridica operata senza rispettare i limiti descrittivi dell'imputazione e ledente il diritto di difesa; (ii) vizi di motivazione e travisamento della prova nella valutazione della volontarietà del Dianti, della causale dei pagamenti, della rilevanza delle registrazioni ambientali e della posizione di soggezione/di parità tra le parti; (iii) nuovi motivi circa l'omessa dimostrazione dell'abuso induttivo e dell'elemento eziologico tra abuso e dazioni, con richiesta anche di revoca delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la riqualificazione giuridica in termini di induzione indebita (art. 319‑quater) anche se la contestazione originaria era fondata sull'art. 317, richiamando la continuità normativa introdotta dalla legge n. 190/2012 e consolidata giurisprudenza. Non ha ritenuto violato il diritto di difesa, osservando che la stessa difesa aveva chiesto in appello la derubricazione. I restanti motivi sono stati giudicati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e pretendevano un accertamento 'ictu oculi' incompatibile con l'art. 129, comma 2, c.p.p.; la Corte ha inoltre dichiarato generica la richiesta di revoca delle statuizioni civili. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 317 c.p. (concussione, formulazione previgente alla legge n.190/2012)
Il reato originariamente contestato; la Corte osserva che, antecedentemente alle modifiche del 2012, la fattispecie poteva essere ricondotta alla concussione ma che dopo la modifica normativa il medesimo fatto può essere riqualificato come induzione indebita se la condotta corrisponde agli elementi di quest'ultimo reato.
art. 319‑quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità)
La Corte ha ritenuto applicabile tale norma alla fattispecie in quanto le condotte del pubblico ufficiale hanno avuto carattere induttivo e il privato si è determinato a dare utilità per un tornaconto personale; è stata ribadita la continuità normativa fra la previgente concussione per induzione e la nuova fattispecie.
art. 522 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per censurare la riqualificazione in appello; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione non violi l'art. 522 quando sia adeguatamente motivata e il soggetto abbia potuto contestarla in sede di legittimità, e nel caso di specie la difesa stessa aveva sollecitato la derubricazione.
art. 129, comma 2, c.p.p.
La Corte utilizza questo principio per escludere l'ammissibilità di doglianze che chiedano una rivalutazione probatoria ordinaria: il giudice può pronunciare assoluzione per causa di estinzione solo se l'assenza del fatto o della rilevanza penale emerge dagli atti in modo 'assolutamente non contestabile' (percezione ictu oculi), condizione non soddisfatta dalle censure del ricorrente.
art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p.
Norma processuale richiamata in relazione ai motivi nuovi; la Corte ha ritenuto che i nuovi motivi non siano idonei perché mirano a un diverso apprezzamento delle prove e non sollevano questioni di diritto che rendano il motivo ammissibile.
legge n. 190/2012
La Corte richiama la modifica normativa che ha introdotto l'art. 319‑quater e conferma la continuità sostanziale tra la concussione per induzione e la nuova fattispecie, giustificando la riqualificazione.
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica del fatto da parte del giudice di merito è ammessa anche se diversa dall'imputazione originaria purché sia adeguatamente motivata e l'imputato abbia avuto la possibilità di contestarla (anche in sede di cassazione se non già contestata in appello).
- Dopo la legge n.190/2012, molti fatti prima inquadrati come concussione per induzione possono essere ricondotti all'art. 319‑quater c.p.; la riqualificazione non cancella automaticamente i diritti risarcitori della persona offesa salvo specifiche valutazioni.
- I motivi di cassazione che chiedono una nuova valutazione del materiale probatorio o propongono una ricostruzione alternativa dei fatti sono frequentemente inammissibili quando sostanzialmente mirano a ribaltare l'apprezzamento di merito anziché a evidenziare vizi di diritto; ciò è particolarmente stringente se la questione riguarda l'estinzione del reato e si applica l'art. 129, comma 2, c.p.p. che richiede evidenze 'ictu oculi' per assolvere senza ulteriore accertamento.
- La semplice contestazione della logica motivazionale dei giudici di merito non è sufficiente se dal ricorso emerge la richiesta di un approfondimento istruttorio o di un differente apprezzamento delle prove; tali doglianze possono essere dichiarate inammissibili.
- Le statuizioni civili adottate in prima o seconda grado non vengono automaticamente revocate in caso di riqualificazione del reato a seguito dell'entrata in vigore della legge n.190/2012: la giurisprudenza ritiene in molti casi che permangano i profili di diritto alla restituzione o al risarcimento per la persona offesa.
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