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Sentenza

Sentenza n. 693/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n.69734 del 3 dicembre 2015 con il quale è stata respinta l'istanza di condono edilizio ex l. n. 326/2023 e l.r. Lazio n. 12/2004 presentata dal ricorrente in data 26 febbraio 2004 relativa al fabbricato ad uso abitazione sito in Gaeta, Via del Colle, in catasto al fg. 23, part. 283 (istanza prot. n. 8253, datata 26/02/2004 — prat. n. 29/B); - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, comunque connesso, ivi compresa la nota del Comune di Gaeta prot. n. 26632, datata 05 maggio 2015.

Giustizia amministrativa201600261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un fabbricato di nuova costruzione ricadente in area sottoposta a vincolo idrogeologico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del condono richiesto ai sensi del d.l. n. 269/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004, deducendo incompetenza, errore nei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto che il Comune avesse illegittimamente considerato ostativa la presenza del vincolo idrogeologico, senza tenere conto del nulla osta rilasciato dalla Provincia di Latina, autorità preposta alla tutela del vincolo. Ha inoltre censurato l’omessa verifica della conformità urbanistica del manufatto e la mancata indicazione delle specifiche ragioni urbanistiche ostative alla sanatoria. In via subordinata, ha chiesto il sollevamento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003 e dell’art. 3 l.r. Lazio n. 12/2004, in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 Cost., sostenendo l’irragionevole disparità di trattamento tra opere abusive analoghe, a seconda che ricadano o meno in area vincolata.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato l’intervento come abuso maggiore, trattandosi della realizzazione di un immobile di nuova costruzione, con nuova volumetria e superficie, rientrante nelle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003. Per tali abusi, la presenza del vincolo sull’area determina, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, l’insanabilità ex lege, mentre il condono può riguardare in area vincolata soltanto opere minori prive di aumento di volume e superficie e purché ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla legge. Di conseguenza, non era necessario svolgere ulteriori verifiche di compatibilità dell’opera con il vincolo o con la disciplina urbanistica, né acquisire o valorizzare il nulla osta provinciale. Non sussisteva incompetenza, poiché il Comune non aveva esercitato poteri spettanti all’autorità preposta alla tutela del vincolo, ma aveva applicato il divieto legale di sanatoria. La motivazione del diniego era sufficiente, non essendo necessaria l’esposizione di ulteriori profili ostativi. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: il legislatore, nel disciplinare eccezionalmente il terzo condono, può attribuire prevalenza ai valori paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici rispetto a interessi privati, inclusa la proprietà. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 181/2021, secondo cui il terzo condono ha un ambito oggettivo più ristretto rispetto alla disciplina del 1985 e i limiti ulteriori previsti dall’art. 32, comma 27, lettera d), si aggiungono a quelli degli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se ricorrono le ulteriori condizioni previste dalla disposizione e se si tratta di opere minori prive di aumento di volume e superficie.

    Nel regime del terzo condono, la presenza di un vincolo sull’area preclude la sanatoria delle nuove costruzioni o degli interventi che comportano nuova volumetria o superficie; il condono resta limitato alle opere minori, oltre che subordinato alle ulteriori condizioni di legge.

  • art. 3, comma 1, lettera b), l.r. Lazio 8 novembre 2004, n. 12

    La disposizione regionale, letta in combinato disposto con la disciplina statale del terzo condono, non amplia l’ambito della sanatoria in presenza di vincoli.

  • artt. 32 e 33 l. n. 47/1985

    Le disposizioni della disciplina del 1985 sono fatte salve dal terzo condono, ma i limiti ulteriori previsti dall’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003 si aggiungono a quelli della precedente disciplina.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima dell’adozione del diniego; il ricorrente non ha presentato osservazioni.

  • artt. 3, 42 e 97 Cost.

    I parametri costituzionali invocati non impongono di estendere la sanatoria straordinaria a nuove costruzioni in area vincolata, essendo ragionevole la prevalenza accordata ai valori ambientali, paesaggistici e idrogeologici.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono edilizio, la realizzazione di una nuova costruzione con aumento di volumetria o superficie in area sottoposta a vincolo determina l’insanabilità ex lege dell’abuso, anche quando il vincolo non comporti inedificabilità assoluta.
  • In presenza di un abuso maggiore riconducibile alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, il condono in area vincolata non può essere rilasciato sulla base del solo parere favorevole o nulla osta dell’autorità preposta al vincolo, poiché tale disciplina consente la sanatoria soltanto per opere minori prive di aumento di volume e superficie e al ricorrere delle ulteriori condizioni normative.
  • Quando l’insanabilità dell’abuso deriva direttamente dalla legge per la tipologia dell’intervento e per la presenza del vincolo, non sono necessarie ulteriori verifiche di compatibilità dell’opera con il vincolo o con la disciplina urbanistica, né una motivazione articolata su ulteriori profili ostativi.
  • L’applicazione del divieto legale di sanatoria da parte del Comune non integra incompetenza, poiché non costituisce esercizio delle funzioni di tutela del vincolo riservate all’autorità competente, ma applicazione di una causa normativa ostativa al condono.
  • È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina del terzo condono che preclude la sanatoria delle nuove costruzioni in area vincolata: il legislatore può, nel bilanciamento tra interessi costituzionali, accordare prevalenza ai valori paesaggistici, ambientali e idrogeologici rispetto alla tutela della proprietà privata.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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