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Sentenza

Sentenza n. 12671/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del Decreto Assessoriale n.1247 del 13/12/2022 della Regione Siciliana, Assessorato Alla Salute, con il quale è stato individuato l'elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da queste dovuti, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di cui all'articolo 2, comma 2, del DM 6 ottobre 2022.

Giustizia amministrativa202304471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto Assessoriale n. 1247 del 13 dicembre 2022 della Regione Siciliana, recante l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e gli importi dovuti per gli anni 2015-2018

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto regionale e gli atti presupposti relativi al payback sui dispositivi medici. Ha dedotto: l'illegittimità costituzionale della disciplina legislativa per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost., sostenendo che il prelievo avrebbe natura tributaria, sarebbe privo di adeguata giustificazione e sarebbe parametrato al fatturato senza considerare i costi sostenuti; la retroattività della fissazione dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018, con violazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, 9-ter d.l. n. 78/2015, dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU, degli artt. 41 e 42 Cost., del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della buona fede e dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; l'illegittimità costituzionale della disciplina per violazione della riserva di legge, del principio di legalità e dell'art. 113 Cost., anche per l'insufficiente prevedibilità dei criteri applicativi. Ha chiesto, se necessario, la rimessione alla Corte costituzionale, la disapplicazione della normativa nazionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La decisione

Il TAR ha respinto nel merito le censure rivolte alla disciplina legislativa e agli atti statali presupposti, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. Secondo tale pronuncia, il payback costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, diretto alla razionalizzazione della spesa sanitaria; la disciplina rispetta la riserva di legge perché individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri generali di determinazione. È stata esclusa anche la violazione dei principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento, poiché l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano era conoscibile dalle imprese già dal 2015, prima delle procedure di gara. Il TAR ha inoltre ritenuto che le imprese avrebbero dovuto considerare il tetto nazionale del 4,4% quale parametro di riferimento e assumere l'alea economica derivante dall'eventuale superamento. Quanto specificamente al decreto regionale, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le attività regionali consistono infatti nella verifica tecnico-contabile dei dati, nell'individuazione delle imprese e nella quantificazione matematica della quota di ripiano sulla base di criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali, senza margini di discrezionalità o esercizio di potere autoritativo. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'obbligazione di pagamento e spetta al giudice ordinario. È stata dichiarata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015

    Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e il meccanismo di ripiano a carico delle imprese fornitrici; la Corte costituzionale e il TAR ne hanno ritenuto costituzionalmente legittimi i presupposti essenziali.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    Attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di individuare le aziende soggette al ripiano e i relativi importi, sulla base dei dati contabili e dei criteri già stabiliti a livello legislativo e statale.

  • art. 2, commi 1 e 2, d.m. 6 ottobre 2022

    Fissa i criteri percentuali per la ripartizione del ripiano tra le aziende fornitrici, in rapporto all'incidenza del fatturato.

  • d.m. 6 luglio 2022

    Certifica il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018 e quantifica il ripiano complessivo a carico delle imprese.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Ha previsto un fondo e una riduzione della quota dovuta dalle imprese; la disciplina è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non si applicava anche alle imprese che non avevano rinunciato al contenzioso.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...

    Consente di estinguere l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25% degli importi regionali o provinciali, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali connesse.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia declinato la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR precisa che la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di rapporto obbligatorio patrimoniale a valle dell'esercizio del potere.

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    Le censure fondate su capacità contributiva, uguaglianza e riserva di legge sono state ritenute infondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, giustificato dall'esigenza di razionalizzare la spesa sanitaria e assicurare le risorse necessarie alla tutela della salute.
  • La disciplina del payback rispetta la riserva di legge quando individua direttamente i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri generali di determinazione del ripiano, demandando agli atti amministrativi soltanto attività attuative e tecnico-contabili.
  • La fissazione successiva dei tetti di spesa regionali per annualità anteriori non viola, di per sé, il principio di irretroattività né il legittimo affidamento, quando l'esistenza del tetto e dell'obbligo di ripiano fosse già conoscibile dalle imprese, nei suoi tratti essenziali, prima della partecipazione alle gare e della conclusione dei contratti.
  • Le controversie contro i provvedimenti regionali che si limitano a ricognire i dati contabili, individuare le imprese e calcolare matematicamente la quota di payback sulla base di criteri già predeterminati riguardano diritti soggettivi patrimoniali e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • L'attività regionale di attuazione del payback non costituisce esercizio di potere autoritativo quando è integralmente vincolata nei presupposti, nel contenuto e nelle modalità procedurali, senza margini di discrezionalità amministrativa o tecnica.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

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