Cassazione Civile, Ordinanza n. 28221/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto che non sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio di legittimità riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 383/2019. Dalla testuale ordinanza non emergono i fatti sostanziali che avevano originato la lite nei gradi di merito né i motivi specifici del ricorso. Nel corso del procedimento in Cassazione, il ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; la parte resistente ha apposto visto per accettazione in calce alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato solo per la difesa personale dell'avvocato ricorrente in proprio
art. 390 c.p.c.
consente la rinuncia al ricorso per cassazione, che nel caso concreto è stata ritualmente depositata
art. 391 c.p.c.
richiamato quale base della declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso ritualmente depositata e accettata dalla controparte determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di legittimità se non ne ravvisa i presupposti nel caso concreto.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte può escludere l'ulteriore contributo unificato se non ricorrono i presupposti di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27952/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27954/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27955/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27956/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27957/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27958/2021 del 14/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →