Sentenza del 09/03/2020 n. 6568 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva rigettato il ricorso per revocazione esercitato avverso una precedente sentenza (CTR n. 60/2018) relativa all'intimazione di pagamento della TARES 2013. Il ricorrente deduceva errore di fatto (revocazione) perché dagli atti risultava che nel 2013 i rifiuti non erano stati conferiti al servizio comunale ma smaltiti in proprio tramite la ditta C. s.r.l. e, dunque, la decisione della CTR sarebbe basata su un fatto erroneo o su travisamento della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata poggiasse su due distinte rationes decidendi: (a) la circostanza della mancata fruizione del servizio pubblico non era decisiva ai fini della TARES (tributo dovuto dall'occupante indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio) e (b) il ricorrente aveva dedotto il travisamento della prova e non il travisamento dei fatti, quindi la censura era attinente a questioni di diritto/prova che avrebbero dovuto essere impugnate mediante ricorso per cassazione e non con revocazione. Poiché il ricorrente non ha censurato entrambe le rationes decidendi, il ricorso per revocazione è inammissibile. Il ricorrente è condannato a rifondere le spese processuali (Euro 3.000,00 oltre oneri), al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge, e rilevata la sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a norma del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma invocata dal ricorrente per vizio di motivazione/violazione di legge; la Corte la richiama per inquadrare le censure dedotte ma osserva che la revocazione non è lo strumento adeguato per questioni attinenti al travisamento della prova che attengono al diritto/prova più che a un errore di fatto decisivo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Richiamato in relazione alla dedotta omissione di motivazione (omessa pronuncia su profili del regolamento comunale). La Corte valuta le doglianze in punto di motivazione e conclude sull'inammissibilità per mancata censura di tutte le rationes decidendi.
art. 395 c.p.c., n. 4
Norma richiamata in relazione ai motivi di impugnazione (richieste di revocazione); la Corte osserva i presupposti della revocazione per errore di fatto e come vanno distinguuti dai profili di diritto/prova.
art. 402 c.p.c.
Norma sulle revocazioni e relative procedure citata a supporto dell'analisi sulle ragioni e limiti del ricorso per revocazione.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
La legge di stabilità 2013 ha modificato disposizioni relative al contributo unificato introducendo la possibilità di un ulteriore importo; la Corte dà atto che, essendo il ricorso proposto dopo il 30/1/2013 ed essendo respinto, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Richiamato in relazione all'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato nel caso di impugnazioni totalmente respinte presentate dopo la data richiamata; la Corte dispone l'applicazione di tale norma.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis
Riferimento normativo collegato alla disciplina del contributo unificato che la Corte menziona nel disporre gli effetti economici della declaratoria di inammissibilità.
Regolamento comunale (art. 10 e art. 25)
Norme del regolamento comunale invocate dal ricorrente (esenzione o riduzione TARES) ma sulle quali la CTR non si sarebbe espressa nel modo che il ricorrente riteneva; la Corte osserva che il ricorrente non ha censurato tutte le ragioni di decidere e non ha adeguatamente contestato la seconda ratio (travisamento della prova vs errore di fatto).
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se è dimostrabile un errore di fatto decisivo rispetto alla decisione: la semplice contestazione della valutazione della prova (travisamento della prova) rientra spesso in censure di diritto/prova che vanno eccepite con il ricorso per cassazione.
- Se la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi, il ricorrente deve censurarle tutte: la mancata contestazione anche di una sola ratio sufficiente a sostenere la decisione determina l'inammissibilità del ricorso per revocazione.
- La TARES (secondo l'orientamento richiamato nella decisione) può essere dovuta in base alla qualità di occupante di locali/aree, indipendentemente dalla effettiva fruizione del servizio di raccolta; eventuali esenzioni o riduzioni previste dal regolamento comunale devono essere specificamente dedotte e adeguatamente motivate nel gravame.
- Prima di proporre un ricorso per revocazione occorre verificare se la censura attiene a un presunto errore di fatto (giustificabile con revocazione) o a questioni di diritto/valutazione della prova (da impugnare con ricorso per cassazione); l'errata qualificazione dello strumento di impugnazione può portare all'inammissibilità.
- Per massimizzare la probabilità di successo, il contribuente che invoca smaltimento autonomo deve produrre e valorizzare documentazione chiara e decisiva nel primo grado di giudizio; in fase di impugnazione va altresì contestata in modo specifico ogni ratio decisiva della sentenza che si intende rimuovere.
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