Ordinanza n. 183/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia della Prefettura di Palermo e comunicazione di decadenza di diritto dall’attività ai sensi dell’art. 67 d.lgs. 159/2011, adottata dalla Camera di Commercio
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato l’informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Palermo e la conseguente comunicazione della Camera di Commercio relativa alla decadenza di diritto dall’attività ai sensi dell’art. 67 d.lgs. 159/2011, chiedendo inoltre l’annullamento degli atti presupposti, consequenziali o connessi. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR, non decidendo ancora la controversia, ha ritenuto necessario acquisire copia autentica dei provvedimenti impugnati, tutti gli atti e gli eventuali ulteriori accertamenti sui quali essi si fondano, nonché ogni altro documento utile ai fini della decisione. Ha ordinato alla Prefettura di Palermo e alla Camera di Commercio di depositare tale documentazione entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore. Il deposito dovrà avvenire telematicamente secondo le regole del processo amministrativo telematico; per eventuali atti classificati è consentita la trasmissione cartacea e la richiesta di acquisizione e protocollazione manuale ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.a. L’ordinanza dispone quindi un incombente istruttorio e non formula una valutazione definitiva sulla legittimità dell’interdittiva o della decadenza.
Norme richiamate
art. 67 d.lgs. 159/2011
decadenza di diritto dall’attività
La Camera di Commercio ha adottato la comunicazione di decadenza in conseguenza dell’informativa interdittiva antimafia, secondo quanto indicato nell’oggetto dell’impugnazione.
art. 136, comma 2, c.p.a.
Consente, per gli atti classificati, la trasmissione in forma cartacea e la richiesta di acquisizione e protocollazione manuale nel fascicolo processuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia richiede la conoscenza integrale dei provvedimenti impugnati, degli atti presupposti e degli accertamenti posti a fondamento dell’azione amministrativa, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione d’ufficio della documentazione necessaria prima di pronunciarsi sul merito.
- In un giudizio contro un’informativa interdittiva antimafia e contro gli atti consequenziali di decadenza, il giudice può ordinare alla Prefettura e all’amministrazione che ha adottato l’atto conseguente di depositare il complesso documentale e istruttorio su cui si fondano i provvedimenti contestati.
- Il deposito degli atti richiesti dal giudice amministrativo deve avvenire, di regola, in forma telematica secondo le disposizioni del processo amministrativo telematico; per gli atti classificati può essere utilizzata la forma cartacea, con acquisizione e protocollazione manuale ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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