Sentenza n. 7666/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle licenze di polizia per attività investigative, servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo e servizi steward
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca delle licenze di polizia rilasciate ai sensi dell’art. 134 TULPS, deducendo: a) travisamento dei presupposti, violazione degli artt. 8 e 10 TULPS, violazione del principio di personalità della responsabilità e difetto assoluto di motivazione, poiché le violazioni erano state commesse da un’altra società giuridicamente distinta e non dalla ricorrente; b) violazione della proporzionalità, perché la revoca avrebbe dovuto riguardare soltanto la licenza relativa ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, settore nel quale si erano verificate le contestazioni; c) ulteriore violazione della proporzionalità, carenza di istruttoria e sviamento, in ragione della mancata considerazione della memoria difensiva, del successivo rinnovo delle licenze, dell’avvenuto pagamento di alcune sanzioni, dell’asserita estraneità della ricorrente ad alcune condotte e dell’erroneità o infondatezza di altri addebiti. Le contestazioni riguardavano, in un arco temporale compreso tra il 2022 e il 2025, l’impiego di addetti alla sicurezza non iscritti negli elenchi prefettizi, la mancata comunicazione preventiva dei nominativi degli operatori, l’irregolarità dei tesserini identificativi e la mancata collaborazione con le forze dell’ordine in occasione di un grave episodio verificatosi in un locale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo che la Prefettura considerasse condotte formalmente riferite a un’altra società, poiché le autorizzazioni di polizia hanno natura personale e sono rilasciate intuitu personae in ragione dei requisiti soggettivi, morali e professionali della persona fisica titolare o legale rappresentante. La medesima persona fisica rivestiva la qualità di amministratrice delle due società, sicché le condotte erano oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione della sua affidabilità complessiva. Quanto alla revoca di tutte le licenze, il Collegio ha escluso la violazione della proporzionalità: i requisiti generali di affidabilità e buona condotta richiesti dall’art. 11 TULPS costituiscono presupposti comuni a tutte le autorizzazioni di pubblica sicurezza e il loro venir meno incide trasversalmente su ciascun titolo, rendendo legittima la revoca unitaria. Il TAR ha riconosciuto un parziale difetto di istruttoria limitatamente a due episodi, per i quali la società aveva dimostrato di avere effettuato le comunicazioni prescritte. Tuttavia, ha ritenuto tale vizio non decisivo, poiché restavano accertate numerose altre violazioni, reiterate tra il 2022 e il 2025, alcune non contestate, l’impiego di personale non iscritto negli elenchi prefettizi, la mancata comunicazione preventiva, l’utilizzo di personale riconducibile alla società in situazioni irregolari, la mancata collaborazione con le forze dell’ordine e ulteriori violazioni riscontrate presso diversi locali. La valutazione prefettizia è stata ritenuta complessiva e non atomistica, sostenuta da un autonomo e sufficiente quadro fattuale, nonché esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, non ravvisati nel caso concreto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 134 TULPS
Costituisce la base autorizzatoria per l’esercizio delle attività investigative e dei servizi di controllo oggetto delle licenze.
art. 8 TULPS
Sancisce la personalità delle autorizzazioni di polizia, che sono rilasciate intuitu personae in relazione ai requisiti del titolare o del legale rappresentante.
art. 10 TULPS
Consente la revoca delle licenze già rilasciate quando vengono meno i requisiti richiesti o ricorrono gravi violazioni delle disposizioni applicabili e motivi di ordine e sicurezza pubblica.
art. 11 TULPS
Prevede i requisiti soggettivi generali di affidabilità e buona condotta, il cui venir meno può giustificare la revoca delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.
art. 257-quater R.D. 635/1940
Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l’impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall’articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.
Prevede la revoca o sospensione delle licenze per perdita dei requisiti, gravi violazioni delle prescrizioni o ulteriori motivi di ordine e sicurezza pubblica.
art. 3, comma 11, legge n. 94/2009
Impone gli obblighi relativi agli addetti ai servizi di controllo, inclusa la preventiva comunicazione dei nominativi alla Prefettura; la sua violazione è stata ritenuta indice di inaffidabilità.
D.M. 6 ottobre 2009
Disciplina i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, compresi i requisiti degli addetti, gli elenchi prefettizi e i tesserini identificativi.
D.M. 13 agosto 2013
Riguarda i servizi steward oggetto di una delle licenze revocate.
Massime di principio
- Le autorizzazioni di polizia hanno natura personale e sono rilasciate intuitu personae: la valutazione dei requisiti non riguarda soltanto l’impresa formalmente titolare, ma anche l’affidabilità soggettiva della persona fisica titolare o del legale rappresentante, che deve permanere per tutta la durata dell’autorizzazione.
- Le violazioni commesse nell’ambito di una società diversa da quella formalmente titolare della licenza possono essere valutate ai fini della revoca quando risultino oggettivamente riconducibili alla medesima persona fisica che riveste la qualità di legale rappresentante o amministratore delle società coinvolte.
- Quando viene meno il requisito personale generale di affidabilità richiesto per le autorizzazioni di pubblica sicurezza, la revoca può legittimamente estendersi a tutte le licenze intestate al medesimo titolare, anche se le violazioni hanno riguardato operativamente soltanto una delle attività autorizzate.
- Nella valutazione dell’affidabilità ai fini della revoca di licenze di polizia, l’amministrazione può procedere a una valutazione complessiva e non atomistica delle condotte, considerando la reiterazione, la distribuzione temporale delle violazioni e la loro incidenza sull’ordine e sulla sicurezza pubblica.
- Un parziale difetto di istruttoria non determina l’illegittimità della revoca quando, espunti gli episodi non adeguatamente verificati, residui un autonomo e sufficiente quadro di violazioni reiterate e gravi idoneo a sostenere la valutazione di inaffidabilità.
- La discrezionalità amministrativa in materia di autorizzazioni di polizia è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o del travisamento dei fatti; non è sufficiente dimostrare l’inesattezza di singoli elementi se la motivazione resta sorretta da un complesso fattuale autonomamente adeguato.
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