Cassazione Penale, Sentenza n. 21447/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/01/2022 con cui il Tribunale, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del 12/11/2021 del GIP che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. L'indagato era imputato di associazione per delinquere e reati contro la pubblica amministrazione (artt. 416, 416-bis.1, 81, 110, 319, 319-bis, 321, ecc.) aggravati dall'agevolazione dell'associazione mafiosa 'ndrangheta. Nel ricorso si denunciava violazione di legge (art. 310, art. 274, comma 1, lett. a) e c), c.p.p.) e vizio di motivazione per presunte formule stereotipate del Tribunale: si sosteneva che non sussistessero più le esigenze cautelari (rischio di inquinamento probatorio e pericolo di reiterazione), poiché la posizione dell'indagato era stata stralciata, erano state acquisite le prove documentali e intercettive, il ruolo era marginale, e l'indagato aveva già cessato ogni carica societaria, ceduto le quote e subito una misura interdittiva amministrativa antimafia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: dopo la proposizione del ricorso la misura cautelare coercitiva era stata sostituita con una misura interdittiva, e l'indagato ha rinunciato all'impugnazione con nota. Per tale motivo il giudice non si è pronunciato nel merito sulle censure dedotte. Inoltre, non è stata irrogata alcuna condanna alle spese processuali né il versamento alla Cassa delle ammende, poiché la rinuncia derivava da fatti non imputabili al ricorrente.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Articolo richiamato quale base normativa per il riesame davanti al Tribunale dell'ordinanza del GIP; il Tribunale è stato investito del reclamo ex art. 310 ma il ricorso è stato poi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza decisione sul merito.
art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. a) e c., cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente con riferimento alle ragioni che avrebbero dovuto giustificare la modifica o revoca della misura cautelare; dal dispositivo emerge che il Tribunale non ha esaminato in profondità tali censure nel merito a causa dell'inammissibilità per mancanza di interesse sopravvenuta.
artt. 416 e 416-bis (cod. pen.) e altri
artt. 416 e 416-bis.1, 81, 110, 319, 319-bis, 321, 416-bis.1 cod. pen.
Norme sostanziali indicate nel capo d'imputazione: associazione per delinquere, delitti contro la pubblica amministrazione e aggravamento per finalità di agevolazione della 'ndrangheta. La menzione serve a delineare la gravità dei fatti che giustificavano originariamente la misura cautelare.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso cautelare, sopravvengono eventi che eliminano l'interesse dell'impugnante (es. sostituzione della misura cautelare con una misura meno gravosa o diversa), il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza entrare nel merito.
- La rinuncia o la sopravvenuta mancanza di interesse, quando dovuta a fatti non imputabili al ricorrente, comporta in genere l'esclusione della condanna alle spese e del pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
- Nel valutare richieste di attenuazione della misura cautelare il giudice richiede elementi nuovi e concreti che dimostrino la cessazione o l'attenuazione delle esigenze cautelari originarie (rischio di inquinamento probatorio e pericolo di reiterazione); semplici argomentazioni generiche o il richiamo a prove già acquisite potrebbero non essere ritenuti sufficienti.
- Quando si prospetta che la posizione processuale sia ormai priva di interesse, è opportuno comunicare tempestivamente la rinuncia all'impugnazione o aggiornare il ricorso con le nuove circostanze per evitare inutili spese e procedimenti.
- Se l'obiettivo è ottenere una pronuncia sul vizio di motivazione o su questioni di diritto, la sopravvenuta rimozione della misura cautelare può vanificare l'impugnazione: valutare se chiedere comunque una decisione sul merito o rivolgersi ad altro rimedio procedurale prima che l'interesse venga meno.
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