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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21447/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 11/01/2022 con cui il Tribunale, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del 12/11/2021 del GIP che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. L'indagato era imputato di associazione per delinquere e reati contro la pubblica amministrazione (artt. 416, 416-bis.1, 81, 110, 319, 319-bis, 321, ecc.) aggravati dall'agevolazione dell'associazione mafiosa 'ndrangheta. Nel ricorso si denunciava violazione di legge (art. 310, art. 274, comma 1, lett. a) e c), c.p.p.) e vizio di motivazione per presunte formule stereotipate del Tribunale: si sosteneva che non sussistessero più le esigenze cautelari (rischio di inquinamento probatorio e pericolo di reiterazione), poiché la posizione dell'indagato era stata stralciata, erano state acquisite le prove documentali e intercettive, il ruolo era marginale, e l'indagato aveva già cessato ogni carica societaria, ceduto le quote e subito una misura interdittiva amministrativa antimafia.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: dopo la proposizione del ricorso la misura cautelare coercitiva era stata sostituita con una misura interdittiva, e l'indagato ha rinunciato all'impugnazione con nota. Per tale motivo il giudice non si è pronunciato nel merito sulle censure dedotte. Inoltre, non è stata irrogata alcuna condanna alle spese processuali né il versamento alla Cassa delle ammende, poiché la rinuncia derivava da fatti non imputabili al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato quale base normativa per il riesame davanti al Tribunale dell'ordinanza del GIP; il Tribunale è stato investito del reclamo ex art. 310 ma il ricorso è stato poi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza decisione sul merito.

  • art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. a) e c., cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente con riferimento alle ragioni che avrebbero dovuto giustificare la modifica o revoca della misura cautelare; dal dispositivo emerge che il Tribunale non ha esaminato in profondità tali censure nel merito a causa dell'inammissibilità per mancanza di interesse sopravvenuta.

  • artt. 416 e 416-bis (cod. pen.) e altri

    artt. 416 e 416-bis.1, 81, 110, 319, 319-bis, 321, 416-bis.1 cod. pen.

    Norme sostanziali indicate nel capo d'imputazione: associazione per delinquere, delitti contro la pubblica amministrazione e aggravamento per finalità di agevolazione della 'ndrangheta. La menzione serve a delineare la gravità dei fatti che giustificavano originariamente la misura cautelare.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso cautelare, sopravvengono eventi che eliminano l'interesse dell'impugnante (es. sostituzione della misura cautelare con una misura meno gravosa o diversa), il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza entrare nel merito.
  • La rinuncia o la sopravvenuta mancanza di interesse, quando dovuta a fatti non imputabili al ricorrente, comporta in genere l'esclusione della condanna alle spese e del pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
  • Nel valutare richieste di attenuazione della misura cautelare il giudice richiede elementi nuovi e concreti che dimostrino la cessazione o l'attenuazione delle esigenze cautelari originarie (rischio di inquinamento probatorio e pericolo di reiterazione); semplici argomentazioni generiche o il richiamo a prove già acquisite potrebbero non essere ritenuti sufficienti.
  • Quando si prospetta che la posizione processuale sia ormai priva di interesse, è opportuno comunicare tempestivamente la rinuncia all'impugnazione o aggiornare il ricorso con le nuove circostanze per evitare inutili spese e procedimenti.
  • Se l'obiettivo è ottenere una pronuncia sul vizio di motivazione o su questioni di diritto, la sopravvenuta rimozione della misura cautelare può vanificare l'impugnazione: valutare se chiedere comunque una decisione sul merito o rivolgersi ad altro rimedio procedurale prima che l'interesse venga meno.

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