Sentenza del 07/03/2016 n. 339 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IVA - Art.60 bis d.P.R: 633/72 - comunicazione di debito solidale - natura - atto diaccertamento - non è tale - cartella di pagamento - motivazione puntuale - ènecessaria - omessa indicazione - nullità - consegue. Nel caso diapplicazione dell'art. 60 bis d.P.R. 633/72 (solidarietà del cessionario dibeni nei confronti del cedente che abbia omesso il versamento dell'IVAall'Erario) non può essere considerato atto impositivo la "Comunicazione didebito solidale" con la quale l'Amministrazione avverte il cessionariodell'omesso adempimento IVA del cedente, e dunque avanza pretesa tributaria neisuoi confronti in base alla norma in questione. Ne consegue che la successivacartella di pagamento notificata a contribuente deve recare, a pena di nullità,in modo puntuale le ragioni della pretesa tributaria ed essere supportata daadeguata motivazione, per permettere al contribuente il pieno esercizio del suodiritto di difesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972, che prevede la responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente. L'Amministrazione aveva inviato al cessionario una "Comunicazione di debito solidale" e, successivamente, aveva notificato una cartella di pagamento. Il contribuente contestava la pretesa, sostenendo che la cartella non illustrasse in modo puntuale i presupposti e le ragioni del debito tributario, impedendogli di esercitare pienamente il diritto di difesa.
La decisione
La sentenza ha stabilito che la "Comunicazione di debito solidale" non costituisce un vero e proprio atto impositivo o di accertamento, ma un atto informativo con cui l'Amministrazione comunica al cessionario l'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente e prospetta la responsabilità solidale. Proprio per questo, la successiva cartella di pagamento deve contenere una motivazione puntuale e adeguata, indicando chiaramente i presupposti della pretesa, il debito del cedente e le ragioni della responsabilità del cessionario. L'omessa o insufficiente motivazione della cartella determina la nullità dell'atto, in quanto compromette il diritto di difesa del contribuente.
Norme richiamate
Art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972
Solidarietà del cessionario di beni nei confronti del cedente che abbia omesso il versamento dell'IVA all'Erario.
La norma consente all'Amministrazione di richiedere al cessionario il pagamento dell'IVA non versata dal cedente, ma la pretesa deve essere formalizzata e motivata in modo tale da consentire al contribuente di comprendere i presupposti della responsabilità solidale e di difendersi.
Obbligo di motivazione degli atti tributari e diritto di difesa
La cartella di pagamento, quando costituisce il primo atto con cui viene concretamente richiesta la somma al contribuente, deve spiegare puntualmente la ragione della pretesa. Una motivazione generica o meramente apparente comporta la nullità dell'atto perché impedisce una difesa effettiva.
Massime di principio
- Una comunicazione amministrativa che informa il contribuente della possibile responsabilità solidale non sostituisce necessariamente un atto di accertamento e non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare adeguatamente la successiva cartella.
- Quando la cartella di pagamento è il primo atto effettivamente lesivo e impositivo notificato al contribuente, deve contenere autonomamente tutti gli elementi essenziali della pretesa, senza limitarsi a richiamare genericamente comunicazioni precedenti.
- In materia di responsabilità solidale tributaria, l'Amministrazione deve indicare il debito principale, il comportamento omissivo del debitore originario, la norma applicata e il collegamento giuridico che giustifica la responsabilità del soggetto chiamato a pagare.
- L'insufficiente motivazione non è un semplice vizio formale quando impedisce al contribuente di comprendere perché gli venga richiesto il pagamento: in tale situazione può derivare la nullità della cartella.
- La possibilità di contestare la pretesa dipende dalla chiarezza dell'atto notificato; il contribuente non deve essere costretto a ricostruire autonomamente, mediante documenti esterni o presunzioni, i presupposti del debito.
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