Sentenza del 19/09/2016 n. 651 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IVA - Visto di conformità - Soggetto non abilitato - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Ufficio è stata ritenuta illegittima. La sola apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto non abilitato non consente di recuperare un credito IVA realmente esistente e correttamente compensato, né di irrogare sanzioni, se non viene dimostrato che la società contribuente fosse consapevole dell’irregolarità o che si trattasse di compensazioni fittizie o di detrazioni illegittime.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità delle compensazioni di un credito IVA effettivamente esistente, risultante dalla dichiarazione, sulla quale era stato apposto un visto di conformità da un professionista privo di abilitazione. L’Ufficio riteneva che tale irregolarità formale legittimasse il recupero dei crediti compensati e l’applicazione di sanzioni. La contribuente sosteneva invece che la mancanza di abilitazione del professionista non incidesse sull’esistenza del credito né rendesse indebite le compensazioni, in assenza di prova della propria consapevolezza dell’irregolarità, di false compensazioni o di detrazioni illegittime.
Norme richiamate
Disciplina IVA sul visto di conformità e sulla compensazione dei crediti
Il visto di conformità costituisce un adempimento di controllo e, nei casi previsti, una condizione per l’utilizzo del credito secondo determinate modalità; la sua irregolare apposizione da parte di un soggetto non abilitato non trasforma automaticamente un credito IVA effettivo in un credito inesistente o indebito.
Principi in materia di sanzioni tributarie
L’irrogazione della sanzione richiede la riferibilità della violazione al contribuente e, in particolare, la prova dell’elemento soggettivo quando l’irregolarità formale è imputabile al professionista. Non è sufficiente la mera irregolarità del visto se non sono provate consapevolezza, colpa rilevante o condotte sostanzialmente fraudolente.
Massime di principio
- L’irregolarità formale del visto di conformità non comporta automaticamente l’inesistenza o l’indebita utilizzazione del credito IVA: occorre distinguere tra credito effettivo e credito fittizio o non spettante.
- Il recupero del credito compensato richiede la prova che la compensazione fosse realmente indebita; la sola mancata abilitazione del professionista che ha apposto il visto non è, di per sé, sufficiente.
- Le sanzioni non possono essere applicate automaticamente per un errore del professionista: l’Amministrazione deve dimostrare il coinvolgimento, la consapevolezza o almeno una condotta colpevole del contribuente, salvo ipotesi di false compensazioni o detrazioni illegittime.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare l’esistenza sostanziale del credito IVA, la correttezza delle detrazioni e delle compensazioni e l’eventuale conoscenza, da parte del contribuente, dell’irregolarità commessa dal professionista.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 set 2016Sentenza del 19/09/2016 n. 835 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 19 set 2016Sentenza del 19/09/2016 n. 1496 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 set 2016Sentenza del 19/09/2016 n. 1504 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 set 2016Sentenza del 19/09/2016 n. 1515 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 set 2016Sentenza del 19/09/2016 n. 1523 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 set 2016Sentenza del 19/09/2016 n. 1524 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →