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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33458/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione di merito che aveva riconosciuto a Perrone un ristoro per danni da infiltrazioni provenienti dall'intercapedine condominiale e, in particolare, contestava: 1) la mancata acquisizione da parte della Corte d'appello di documenti relativi a una presunta incompatibilità ambientale del giudice relatore (coniuge avvocato); 2) la mancata pronuncia sulla nullità del contratto di compravendita dell'immobile ritenuto abusivo e, conseguentemente, l'inammissibilità della domanda di risarcimento; 3) la quantificazione e la ripartizione delle spese di CTU/CTP e la mancata compensazione; 4) il criterio e il momento di decorrenza della rivalutazione e degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Marzo. In sintesi: 1) sul punto dell'incompatibilità ambientale la Corte ha ritenuto irrilevante la documentazione richiesta poiché il CSM, con delibera del 2/12/2015, aveva già escluso l'incompatibilità; inoltre l'eventuale incompatibilità parentale non determina automaticamente la nullità della sentenza salvo che il giudice abbia un interesse proprio e diretto non dedotto nel caso di specie; 2) le questioni relative all'abusività dell'immobile e alla nullità del contratto sono state dichiarate inammissibili perché estranee ai limiti del giudizio di rinvio fissati dalla sentenza di cassazione; 3) le doglianze sulle consulenze tecniche sono in parte inammissibili per novità e, per la parte ammissibile, infondate: le spese di consulenza seguono la regola della soccombenza e la Corte d'appello ha correttamente liquidato il rimborso per due terzi; 4) la Corte ha confermato la modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi nella responsabilità extracontrattuale, con decorrenza dal momento del verificarsi del danno (qui riconducibile al vizio costruttivo originario e quindi dalla data di acquisto del locale), riconoscendo rivalutazione e interessi come determinati in appello e tenendo conto del pagamento parziale già eseguito. Sono state altresì liquidate le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente (e indicato l'ulteriore eventuale contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002).

Norme richiamate

  • R.D. n. 12 del 1941, art. 18

    Riferita alla disciplina dell'incompatibilità parentale del magistrato; la Corte ha ritenuto la dedotta incompatibilità inesistente in fatto e, comunque, non idonea a determinare la nullità della sentenza senza la prova di un interesse proprio e diretto del giudice.

  • Codice di procedura civile, art. 158

    Richiamato per spiegare i limiti della nullità della costituzione del giudice: il vizio rileva solo se atti sono posti in essere da persone estranee all'ufficio o se ricorrono le ipotesi tassative previste dall'articolo.

  • Codice di procedura civile, art. 210

    Invocato nella richiesta di acquisizione di documenti; la Corte d'appello ha ritenuto la richiesta inidonea perché la materia era già stata definita dal CSM.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato nella prospettazione del diritto al giusto processo; la Cassazione ha ritenuto rispettate le garanzie processuali nella procedura svolta.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    Riferimento ai principi di imparzialità del giudice; la Corte ha valutato che non sussistono profili che integrino la violazione invocata.

  • Legge n. 10/1977, art. 15

    Citata nella doglianza sull'abusività dell'immobile ma la questione è stata esclusa essendo estranea al giudizio di rinvio.

  • Legge n. 765/1967, art. 18

    Riferita nella contestazione urbanistica dell'immobile; non è stata ritenuta rilevante nel giudizio di rinvio.

  • Legge n. 1150/1942, art. 41-sexies

    Richiamata come parte della normativa urbanistica contestata dal ricorrente, ma non ritenuta decisiva nel rinvio limitato.

  • Codice civile, artt. 1418, 1346, 1421

    Invocate con riguardo alla nullità del contratto di compravendita; la Cassazione ha escluso l'esame per essere la questione oltre i limiti del giudizio di rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in relazione all'omessa pronuncia sulle eccezioni: la Corte ha ritenuto che le questioni dedotte fossero state o già decise o non pertinenti al giudizio di rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 92

    Invocato nella censura sulle spese; la Corte ha ribadito che le spese per consulenze tecniche seguono la regola della soccombenza.

  • Codice civile, artt. 2043, 2051, 2056, 2697, 1223, 1224

    Richiamati in tema di responsabilità extracontrattuale, onere della prova, e criteri di liquidazione del danno; la Corte ha confermato che la rivalutazione decorre dal momento del verificarsi del danno e che gli interessi sono calcolati sulla somma originaria rivalutata.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    Applicato per il rimborso delle spese di CTU/CTP: la Corte d'appello ha correttamente liquidato il rimborso nella misura stabilita dalla precedente sentenza di appello (due terzi).

  • DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per la determinazione dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis

    Norma che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale e l'uso di memorie scritte.

Massime di principio

  • La presunta incompatibilità 'parentale' del magistrato, se esclusa dall'organo competente (CSM), non comporta automaticamente la nullità del provvedimento; la nullità richiede l'esistenza di un interesse proprio e diretto del giudice o la relativa istanza di ricusazione nei termini processuali.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai limiti fissati dalla sentenza di cassazione: non sono ammesse nuove questioni o la riconsiderazione di fatti e questioni non indicate dalla sentenza rescindente.
  • Nelle responsabilità extracontrattuali la rivalutazione monetaria (e, conseguentemente, il calcolo degli interessi) decorre dal momento in cui si è verificato il danno; il costo delle opere è criterio di quantificazione ma la rivalutazione parte dall'evento dannoso.
  • Le spese per consulenze tecniche (CTU e CTP) seguono la regola della soccombenza; il giudice non è tenuto a compensare o esigere giustificazioni dell'attività del consulente di parte salvo che la questione sia stata dedotta e documentata in precedenza.
  • In sede di cassazione non sono ammissibili censure nuove o non dedotte in precedenti gradi di giudizio: il ricorrente deve indicare dove la questione sia stata sollevata in sede di merito per rendere ammissibile la censura.
  • Il pagamento parziale già effettuato va imputato secondo le regole civili (art. 1194 c.c.) e considerato nella liquidazione degli interessi e della rivalutazione.

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