Cassazione Civile, Sentenza n. 33458/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione di merito che aveva riconosciuto a Perrone un ristoro per danni da infiltrazioni provenienti dall'intercapedine condominiale e, in particolare, contestava: 1) la mancata acquisizione da parte della Corte d'appello di documenti relativi a una presunta incompatibilità ambientale del giudice relatore (coniuge avvocato); 2) la mancata pronuncia sulla nullità del contratto di compravendita dell'immobile ritenuto abusivo e, conseguentemente, l'inammissibilità della domanda di risarcimento; 3) la quantificazione e la ripartizione delle spese di CTU/CTP e la mancata compensazione; 4) il criterio e il momento di decorrenza della rivalutazione e degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Marzo. In sintesi: 1) sul punto dell'incompatibilità ambientale la Corte ha ritenuto irrilevante la documentazione richiesta poiché il CSM, con delibera del 2/12/2015, aveva già escluso l'incompatibilità; inoltre l'eventuale incompatibilità parentale non determina automaticamente la nullità della sentenza salvo che il giudice abbia un interesse proprio e diretto non dedotto nel caso di specie; 2) le questioni relative all'abusività dell'immobile e alla nullità del contratto sono state dichiarate inammissibili perché estranee ai limiti del giudizio di rinvio fissati dalla sentenza di cassazione; 3) le doglianze sulle consulenze tecniche sono in parte inammissibili per novità e, per la parte ammissibile, infondate: le spese di consulenza seguono la regola della soccombenza e la Corte d'appello ha correttamente liquidato il rimborso per due terzi; 4) la Corte ha confermato la modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi nella responsabilità extracontrattuale, con decorrenza dal momento del verificarsi del danno (qui riconducibile al vizio costruttivo originario e quindi dalla data di acquisto del locale), riconoscendo rivalutazione e interessi come determinati in appello e tenendo conto del pagamento parziale già eseguito. Sono state altresì liquidate le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente (e indicato l'ulteriore eventuale contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002).
Norme richiamate
R.D. n. 12 del 1941, art. 18
Riferita alla disciplina dell'incompatibilità parentale del magistrato; la Corte ha ritenuto la dedotta incompatibilità inesistente in fatto e, comunque, non idonea a determinare la nullità della sentenza senza la prova di un interesse proprio e diretto del giudice.
Codice di procedura civile, art. 158
Richiamato per spiegare i limiti della nullità della costituzione del giudice: il vizio rileva solo se atti sono posti in essere da persone estranee all'ufficio o se ricorrono le ipotesi tassative previste dall'articolo.
Codice di procedura civile, art. 210
Invocato nella richiesta di acquisizione di documenti; la Corte d'appello ha ritenuto la richiesta inidonea perché la materia era già stata definita dal CSM.
Costituzione, art. 111
Richiamato nella prospettazione del diritto al giusto processo; la Cassazione ha ritenuto rispettate le garanzie processuali nella procedura svolta.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
Riferimento ai principi di imparzialità del giudice; la Corte ha valutato che non sussistono profili che integrino la violazione invocata.
Legge n. 10/1977, art. 15
Citata nella doglianza sull'abusività dell'immobile ma la questione è stata esclusa essendo estranea al giudizio di rinvio.
Legge n. 765/1967, art. 18
Riferita nella contestazione urbanistica dell'immobile; non è stata ritenuta rilevante nel giudizio di rinvio.
Legge n. 1150/1942, art. 41-sexies
Richiamata come parte della normativa urbanistica contestata dal ricorrente, ma non ritenuta decisiva nel rinvio limitato.
Codice civile, artt. 1418, 1346, 1421
Invocate con riguardo alla nullità del contratto di compravendita; la Cassazione ha escluso l'esame per essere la questione oltre i limiti del giudizio di rinvio.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato in relazione all'omessa pronuncia sulle eccezioni: la Corte ha ritenuto che le questioni dedotte fossero state o già decise o non pertinenti al giudizio di rinvio.
Codice di procedura civile, art. 92
Invocato nella censura sulle spese; la Corte ha ribadito che le spese per consulenze tecniche seguono la regola della soccombenza.
Codice civile, artt. 2043, 2051, 2056, 2697, 1223, 1224
Richiamati in tema di responsabilità extracontrattuale, onere della prova, e criteri di liquidazione del danno; la Corte ha confermato che la rivalutazione decorre dal momento del verificarsi del danno e che gli interessi sono calcolati sulla somma originaria rivalutata.
Codice di procedura civile, art. 91
Applicato per il rimborso delle spese di CTU/CTP: la Corte d'appello ha correttamente liquidato il rimborso nella misura stabilita dalla precedente sentenza di appello (due terzi).
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per la determinazione dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis
Norma che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale e l'uso di memorie scritte.
Massime di principio
- La presunta incompatibilità 'parentale' del magistrato, se esclusa dall'organo competente (CSM), non comporta automaticamente la nullità del provvedimento; la nullità richiede l'esistenza di un interesse proprio e diretto del giudice o la relativa istanza di ricusazione nei termini processuali.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai limiti fissati dalla sentenza di cassazione: non sono ammesse nuove questioni o la riconsiderazione di fatti e questioni non indicate dalla sentenza rescindente.
- Nelle responsabilità extracontrattuali la rivalutazione monetaria (e, conseguentemente, il calcolo degli interessi) decorre dal momento in cui si è verificato il danno; il costo delle opere è criterio di quantificazione ma la rivalutazione parte dall'evento dannoso.
- Le spese per consulenze tecniche (CTU e CTP) seguono la regola della soccombenza; il giudice non è tenuto a compensare o esigere giustificazioni dell'attività del consulente di parte salvo che la questione sia stata dedotta e documentata in precedenza.
- In sede di cassazione non sono ammissibili censure nuove o non dedotte in precedenti gradi di giudizio: il ricorrente deve indicare dove la questione sia stata sollevata in sede di merito per rendere ammissibile la censura.
- Il pagamento parziale già effettuato va imputato secondo le regole civili (art. 1194 c.c.) e considerato nella liquidazione degli interessi e della rivalutazione.
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