Sentenza del 21/11/2018 n. 30016 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non richiedesse la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, dello stesso decreto. Il contribuente sosteneva invece che l'ipoteca fosse illegittima perché non era stato previamente informato dell'intenzione di procedere all'iscrizione, così da poter pagare o presentare osservazioni; deduceva inoltre vizi nella notifica delle cartelle e la mancata indicazione del responsabile del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale di Equitalia, confermando l'illegittimità e quindi la nullità dell'iscrizione ipotecaria. La Corte ha precisato che l'intimazione ex art. 50, comma 2, non è necessariamente richiesta prima dell'iscrizione ipotecaria in quanto tale iscrizione non costituisce un atto di espropriazione forzata; tuttavia, l'agente della riscossione deve previamente comunicare al contribuente l'intenzione di iscrivere l'ipoteca e concedergli un termine per pagare o formulare osservazioni, in ossequio al contraddittorio endoprocedimentale. I restanti motivi di Equitalia e il ricorso incidentale del contribuente sono stati dichiarati assorbiti, poiché la nullità dell'ipoteca rendeva superfluo esaminare gli ulteriori vizi. Le spese del giudizio di Cassazione sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
L'iscrizione ipotecaria sui beni immobili del debitore può essere effettuata a tutela del credito erariale.
L'iscrizione ipotecaria è una misura cautelare o alternativa all'esecuzione forzata e non richiede, in quanto tale, la preventiva intimazione prevista dall'art. 50, comma 2. Tuttavia, prima dell'iscrizione deve essere garantito il contraddittorio con il contribuente mediante una comunicazione preventiva.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2
Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un'intimazione ad adempiere.
La disposizione riguarda l'avvio dell'espropriazione forzata e non si applica automaticamente all'iscrizione ipotecaria. La mancata intimazione ex art. 50 non determina quindi di per sé la nullità dell'ipoteca; è invece decisiva la mancata comunicazione preventiva finalizzata a consentire la partecipazione del contribuente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 2-bis
In mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca.
La norma impone una comunicazione preventiva al proprietario dell'immobile e conferma, con valenza anche interpretativa, l'obbligo di informare il contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria, concedendogli un termine per pagare o presentare osservazioni.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
La disposizione è stata invocata in relazione all'obbligo di indicare il responsabile del procedimento nell'atto. La questione non è stata esaminata nel merito perché dichiarata assorbita dopo la conferma della nullità dell'ipoteca per mancata instaurazione del contraddittorio.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 4, comma 2
Equitalia sosteneva che la mancata indicazione del responsabile del procedimento costituisse una mera irregolarità. Anche questa questione è stata dichiarata assorbita.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 41, 47 e 48
Le disposizioni sono richiamate quale fondamento del diritto del contribuente alla partecipazione al procedimento e al contraddittorio prima dell'adozione di una misura pregiudizievole come l'iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- Prima di iscrivere un'ipoteca esattoriale, l'agente della riscossione deve comunicare preventivamente al contribuente l'intenzione di procedere, concedendo un termine adeguato, normalmente trenta giorni, per pagare o presentare osservazioni.
- La semplice assenza dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 non rende automaticamente nulla l'iscrizione ipotecaria, perché tale intimazione è collegata all'espropriazione forzata.
- La mancata attivazione del contraddittorio preventivo, invece, può comportare la nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche quando il contribuente abbia formalmente richiamato l'art. 50, comma 2, purché dalla domanda emerga sostanzialmente la doglianza per l'assenza della comunicazione preventiva.
- Quando un vizio preliminare è sufficiente a rendere illegittimo l'atto, il giudice può dichiarare assorbiti gli ulteriori motivi, come quelli relativi alla notifica delle cartelle o all'indicazione del responsabile del procedimento.
- L'ipoteca, pur essendo iscritta senza valido contraddittorio, mantiene la propria efficacia fino a quando un giudice ne dichiari l'illegittimità; il contribuente deve quindi impugnarla tempestivamente.
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