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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19891/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitori)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina effettuato dalla de cuius degli attori tramite l'intermediario bancario. In primo grado era stata dichiarata la nullità dell'acquisto per difetto di forma scritta del contratto quadro, perché mancava in atti la parte recante la sottoscrizione dell'investitore, con condanna della banca alla restituzione del capitale investito. La Corte d'appello ha invece accolto l'appello dell'intermediario, ritenendo che il contratto quadro fosse stato prodotto integralmente in appello e, comunque, che la porzione mancante in primo grado riguardasse clausole estranee all'operazione. Ha inoltre respinto la doglianza degli eredi relativa alla violazione degli obblighi informativi, affermando che al tempo dell'acquisto non vi fossero segnali di default dell'emittente. In cassazione gli eredi hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. per l'ammissibilità della produzione del documento contrattuale integrale in appello; con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 21 TUF e degli artt. 39 e 40 del regolamento Consob n. 11522/1998, oltre a omessa motivazione sulla presunta adeguatezza dell'operazione, sostenendo che la banca non avesse assolto gli obblighi informativi attivi e passivi e che la valutazione di adeguatezza fosse stata erroneamente ancorata alla sola assenza di specifici segnali di rischio del default.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome e il ricorso non le aggrediva entrambe; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che gli obblighi informativi dell'intermediario sorgono indipendentemente dalla particolare rischiosità dell'investimento e che la valutazione di adeguatezza presuppone la preventiva raccolta delle informazioni sull'investitore e sul prodotto. È stato quindi dichiarato assorbito il ricorso incidentale della banca, che riguardava il capo sulle spese, e la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    la censura sulla produzione documentale in appello non è esaminabile se la sentenza impugnata si fonda anche su un'altra ratio autonoma e non impugnata

  • art. 21, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    impone all'intermediario obblighi di comportamento e informazione sia prima sia dopo la stipulazione del contratto quadro

  • art. 23, sesto comma, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta e di avere informato correttamente il cliente

  • art. 28, secondo comma, reg. CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522

    "informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio"

    richiede un'informazione specifica e preventiva sulla singola operazione, necessaria per scelte consapevoli di investimento o disinvestimento

  • art. 28, primo comma, lett. a), reg. CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522

    l'obbligo di acquisire informazioni sull'investitore serve alla profilatura e alla valutazione di adeguatezza delle operazioni

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il deposito delle memorie

Massime di principio

  • Quando una decisione d'appello si regge su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte, altrimenti il motivo è inammissibile per mancata incidenza sulla complessiva motivazione.
  • In materia di servizi di investimento, gli obblighi informativi dell'intermediario non dipendono dal fatto che l'operazione presenti o meno un rischio già percepibile ex ante come elevato: essi sussistono comunque e devono essere adempiuti prima della conclusione o dell'esecuzione dell'operazione.
  • L'obbligo di informazione attiva richiede una comunicazione adeguata e specifica su natura, rischi e implicazioni della singola operazione, mentre l'intermediario deve anche acquisire preventivamente le informazioni sull'esperienza, situazione finanziaria, obiettivi e propensione al rischio del cliente.
  • La valutazione di adeguatezza dell'investimento è logicamente e giuridicamente subordinata alla corretta profilatura del cliente e alla completa informazione sul prodotto; se manca tale base informativa, la valutazione stessa risulta viziata.
  • In caso di azione di responsabilità per inadempimento degli obblighi informativi nei servizi di investimento, grava sull'intermediario l'onere di provare di avere correttamente assolto tali obblighi secondo la diligenza richiesta dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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