Cassazione Penale, Ordinanza n. 28720/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto non fosse ammissibile in sede di legittimità perché non sviluppava una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza d'appello, limitandosi a riproporre censure già esaminate e respinte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza, deducendo un unico motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla pretesa omessa verifica della corretta funzionalità dell'etilometro utilizzato per l'accertamento. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, ma reiterava in sostanza le stesse doglianze già prospettate in appello e già motivate come infondate dal giudice di secondo grado.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice contestata per la guida in stato di ebbrezza, con applicazione anche della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
art. 581 c.p.p.
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, pena l'inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta inammissibilità dell'impugnazione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già sollevate in appello, senza critica specifica degli argomenti del giudice di merito, determina l'inammissibilità.
- La censura di illogicità o contraddittorietà della motivazione non è ammissibile quando si risolva in una generica reiterazione delle stesse contestazioni già esaminate e respinte, senza indicare concreti profili di errore logico o giuridico della decisione impugnata.
- La funzione dell'impugnazione è quella di critica argomentata del provvedimento: il motivo deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a base del dissenso, altrimenti viene meno il requisito di specificità richiesto dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
- All'inammissibilità del ricorso segue, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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