Sentenza n. 1180/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della licenza per l'attività di investigazione privata e di rigetto dell'istanza di prosecuzione dell'attività
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il decreto con il quale il Prefetto ha revocato la licenza rilasciata ai sensi dell'art. 134 TULPS e ha respinto l'istanza di prosecuzione dell'attività investigativa privata. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 8, in combinato disposto con l'art. 3, della l. 241/1990, per omessa o insufficiente considerazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di revoca, nonché eccesso di potere per motivazione parziale, illogicità e contraddittorietà. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 11, 134 e 136 TULPS e dell'art. 257-quater del regolamento TULPS, sostenendo che non vi fossero presupposti sufficienti per la revoca: l'amministrazione avrebbe valorizzato genericamente il fatto che il coniuge convivente fosse stato sottoposto agli arresti domiciliari, in relazione a indagini per associazione mafiosa aggravata e reati in materia di armi, e che sia la ricorrente sia il coniuge fossero destinatari di divieti di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. La ricorrente ha sostenuto, in particolare, che la mera relazione coniugale e la pendenza del procedimento penale a carico del coniuge non fossero sufficienti, in assenza di una più puntuale istruttoria e motivazione, a giustificare la perdita dei requisiti e la revoca della licenza.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della revoca e del rigetto dell'istanza di prosecuzione. Il Collegio ha ribadito che l'attività degli istituti di vigilanza e investigazione privata, pur essendo esercitata da soggetti privati in forma imprenditoriale, incide sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. La revoca della relativa autorizzazione può quindi essere disposta sulla base di una nozione ampia di pericolo per tali interessi, non limitata ai presupposti dell'interdittiva antimafia tipica. L'amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nella valutazione della permanenza dei requisiti, dovendo procedere con particolare rigore perché l'attività privata costituisce un'eccezione rispetto alla competenza ordinaria dei corpi di polizia nella protezione di persone e beni. Nel caso concreto, il provvedimento si fondava su controindicazioni non irragionevoli riferite sia alla titolare, destinataria di un divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, sia al coniuge convivente, indagato per associazione mafiosa aggravata, detenzione abusiva e alterazione di armi, già sottoposto agli arresti domiciliari e destinatario di analogo divieto. Il TAR ha ritenuto che le osservazioni procedimentali fossero state valutate, benché non accolte, e che la loro mancata condivisione non integrasse omessa motivazione. Ha inoltre considerato rilevante che l'attività fosse svolta nei locali dell'abitazione condivisa dalla ricorrente e dal coniuge, circostanza idonea a incidere sulla garanzia di sicurezza e incolumità pubblica. Le valutazioni amministrative non sono risultate manifestamente irragionevoli, illogiche o carenti di istruttoria. La precedente ordinanza cautelare di rigetto è stata confermata nella decisione di merito. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è rispettato quando il provvedimento espone adeguatamente le ragioni della revoca; la mancata condivisione delle osservazioni del privato non equivale, di per sé, a omessa motivazione.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Le osservazioni presentate nel procedimento devono essere prese in considerazione, ma non devono necessariamente essere accolte; nel caso concreto il TAR ha ritenuto che fossero state valutate, pur con esito sfavorevole alla ricorrente.
art. 11 TULPS
Rileva nel quadro dei requisiti e delle condizioni per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.
art. 134 TULPS
Costituisce la base normativa della licenza per l'esercizio dell'attività di investigazione privata.
art. 136 TULPS
Consente il diniego o la revoca dell'autorizzazione per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.
art. 257-quater r.d. 635/1940
Concorre a delineare il quadro normativo applicabile alla permanenza dei requisiti e alla revoca delle autorizzazioni per le attività di vigilanza e investigazione privata.
art. 5 d.m. 269/2010
Individua le tipologie di attività investigative private autorizzabili, alle quali si riferiva la licenza revocata.
Massime di principio
- La licenza per l'esercizio dell'attività di investigazione privata può essere revocata quando emergano circostanze concrete idonee a evidenziare un pericolo per la sicurezza o l'ordine pubblico, anche al di fuori dei presupposti propri dell'interdittiva antimafia tipica.
- Nella valutazione della permanenza dei requisiti per l'attività di investigazione privata, l'amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità, giustificata dalla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e dal carattere eccezionale dell'affidamento a privati di compiti incidenti sulla protezione di persone e beni.
- La presenza, nei medesimi locali destinati all'attività investigativa, di un coniuge convivente sottoposto a gravi indagini per reati associativi e in materia di armi, unitamente a elementi pregiudizievoli riferiti al titolare della licenza, può costituire una controindicazione non irragionevole alla prosecuzione dell'attività, ove l'amministrazione motivi il rischio per la sicurezza pubblica.
- La revoca della licenza di investigazione privata è legittima quando la situazione ambientale complessiva non offra la massima garanzia per la sicurezza e l'incolumità pubblica e la valutazione amministrativa non risulti manifestamente illogica o priva di istruttoria.
- La presentazione di osservazioni procedimentali non impone all'amministrazione di conformarsi alle prospettazioni del privato; è sufficiente che esse siano effettivamente valutate e che il provvedimento esponga una motivazione coerente con la decisione adottata.
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