Cassazione Penale, Sentenza n. 528/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto il suo riesame avverso il sequestro preventivo del suo cane di razza rottweiler. Denuncia vizi di motivazione e di procedura: la proprietaria afferma di essere estranea al reato; contesta l'assenza di elementi che colleghino l'animale al reato o all'indagato (mancanza di prova della disponibilità effettiva dell'indagato sull'animale, possibilità che la presenza fosse occasionale); contesta la ricostruzione del Tribunale circa i tempi di conoscenza del sequestro (il Tribunale aveva ritenuto che la ricorrente abbia avuto notizia solo dopo sette giorni, mentre ella aveva chiesto il dissequestro il giorno successivo). Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché carente dei requisiti minimi di motivazione. Mancano indicazioni essenziali: non è specificato il titolo di reato in relazione al quale il sequestro è stato disposto (si parla genericamente di "ricerca di stupefacente" ma non si precisa se per detenzione, cessione, coltivazione, ecc.), e non è chiarito a quale delle due fattispecie di sequestro preventivo (impeditivo ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., o funzionale alla confisca, comma 2) la misura debba ricondursi; perciò non risultano esplicitate le esigenze cautelari sottese. Per tali carenze il provvedimento viene annullato e viene disposta la restituzione del cane all'avente diritto; si ordinano gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
La Corte richiama l'art. 321 nella sua distinzione tra sequestro preventivo "impeditivo" (comma 1) e sequestro funzionale alla confisca (comma 2), affermando che il provvedimento impugnato non indica a quale delle due fattispecie si riferisca e non esplicita la relazione di pertinenza tra reato e cosa sequestrata, requisito necessario ai fini della legittimità del sequestro.
art. 626 cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti all'annullamento e alla restituzione del bene; la corte dispone l'inoltro degli atti per le formalità previste da questa disposizione.
Massime di principio
- Un provvedimento di sequestro preventivo deve indicare espressamente il titolo di reato per il quale è adottato; l'assenza di tale indicazione rende la motivazione insufficiente e il provvedimento annullabile.
- Deve essere chiarito a quale tipologia di sequestro preventivo (impeditivo ex art. 321, comma 1, oppure finalizzato alla confisca ex comma 2) la misura è riconducibile, poiché da ciò dipendono le esigenze cautelari e il controllo giurisdizionale.
- Per sequestrare un bene come 'cosa pertinente' al reato è necessario motivare il nesso di pertinenza tra reato e bene; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La titolarità o la proprietà del bene e la effettiva disponibilità dell'indagato devono essere esaminate e motivate; non può basarsi su presunzioni vaghe o su considerazioni temporali non documentate.
- Vizi formali e carenze della motivazione nei provvedimenti restrittivi comportano, se ritenuti essenziali, l'annullamento senza rinvio e la restituzione del bene all'avente diritto.
- In situazione analoga il difensore dovrebbe puntare sull'assenza di specificazione del reato, sulla mancata ricostruzione della disponibilità del bene da parte dell'indagato e sull'insufficienza della motivazione circa le esigenze cautelari per ottenere l'annullamento del sequestro.
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