Cassazione Penale, Sentenza n. 32289/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello che confermava la confisca dell'immobile sito a Venezia, Sestiere Cannaregio 3015. Valente deduceva violazione di legge e mancato adeguamento al principio di diritto fissato nella sentenza di annullamento con rinvio, lamentando altresì omissione dell'obbligo di motivazione rafforzata e motivazione apparente. Fabbriciani contestava l'erronea applicazione degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n.159/2011 in relazione all'art. 627, co.3 c.p.p., e denunciava vizio di motivazione per non aver dato risposta adeguata alle questioni sollevate e per non essersi uniformata ai principi indicati dalla sentenza di annullamento con rinvio.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel procedimento sulle misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e che le censure proposte erano, in realtà, rilievi sulla motivazione o ricostruzione alternativa dei fatti non consentiti in sede di legittimità. Sulla sostanza la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua: la vendita dei negozi di Colleferro è avvenuta il 28.9.2005 mentre l'acquisto dell'attico a Venezia è del 30.3.2005, dunque non era logicamente possibile che i proventi della vendita fossero stati utilizzati per l'acquisto precedente; il pagamento dell'attico risultava effettuato con assegni circolari da conti non riferibili alla società acquirente dei negozi e i redditi dichiarati dalla Fabbriciani (1981-2011) erano insufficienti a giustificare l'esborso di 400.000 euro. Per tali ragioni la motivazione non è stata considerata inesistente o meramente apparente. Conseguentemente entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, fissata in euro 3.000,00 ciascuno.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011 (Codice antimafia)
Gli artt. 20 e 24 sono richiamati dai ricorrenti in relazione ai presupposti e alle modalità di applicazione delle misure di prevenzione; la Corte valuta le censure come rilievi sulla motivazione e non come violazioni di legge tali da rendere ammissibile il ricorso in sede di cassazione nel procedimento di prevenzione
codice di procedura penale
art. 627, co.3 c.p.p.; art. 606 lett. e) c.p.p.; art. 616 c.p.p.
L'art. 627, co.3 è richiamato nella contestazione procedurale; l'art. 606 lett. e) (illogicità manifesta) è escluso come vizio deducibile in materia di misure di prevenzione salvo che si configuri motivazione totalmente inesistente o meramente apparente; l'art. 616 c.p.p. è applicato per la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Stabilisce il limite del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione: ammesso soltanto per violazione di legge; principio richiamato per escludere il sindacato di merito sui fatti e sulla valutazione della motivazione quando non sussista un vizio di motivazione del tutto carente
legge 31 maggio 1965, n. 575
art. 3 ter, secondo comma
Richiamata in combinato con la legge 1423/1956 per delimitare il rimedio in Cassazione nel procedimento di prevenzione, confermando che il sindacato è limitato alle violazioni di legge
Ordinanza/giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)
Sez. U., n. 4880 del 2015 (Spinelli) richiamata nella motivazione
Principio secondo cui la pericolosità sociale ha anche una 'misura temporale': la confiscabilità dei beni va valutata in relazione al periodo in cui si è manifestata la pericolosità; il giudice deve quindi accertare la corrispondenza temporale tra manifestazioni di pericolosità e acquisti patrimoniali, principio che ha guidato l'orientamento richiesto al giudice del rinvio
Massime di principio
- Nel procedimento sulle misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non è possibile ottenere dalla Corte di Cassazione un sindacato libero sulla valutazione dei fatti o una rivalutazione degli elementi di prova a meno che non emergano vizi di legge o una motivazione assente o meramente apparente
- La cosiddetta 'motivazione rafforzata' grava sul giudice d'appello quando riforma in senso sfavorevole una decisione di primo grado che aveva escluso la confisca: il giudice deve dare risposte puntuali e confutare le argomentazioni difensive precedenti, al fine di evitare il vizio di motivazione apparente
- Nelle contestazioni su provenienza di fondi per acquisti immobiliari la verifica temporale è centrale: se l'atto di cessione che avrebbe prodotto le risorse è posteriore all'acquisto dell'immobile, non può logicamente ritenersi che i proventi di tale cessione abbiano finanziato l'acquisto precedente
- Dichiarazioni contrattuali generiche sulla ricezione del prezzo (ad es. clausole che attestano 'di aver ricevuto') senza prova della data e della modalità effettiva del pagamento sono insufficienti a dimostrare la provenienza dei fondi; devono essere valutati documenti bancari e strumenti di pagamento effettivamente utilizzati
- Le considerazioni sulla congruità fra redditi dichiarati e spese di acquisto sono idonee, nel procedimento di prevenzione, a corroborare il sospetto di sproporzione e quindi la soggezione del bene a confisca, se non adeguatamente giustificate
- Memorie o contestazioni presentate personalmente dalla parte in Cassazione, senza il coinvolgimento del difensore, non hanno rilevanza processuale in questa sede
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