Cassazione Penale, Sentenza n. 24550/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Aversano: deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione; contestava inoltre l'applicazione della recidiva ex art. 99 (comma quarto), sostenendo che la recidiva è facoltativa e che la Corte avrebbe potuto escluderla. Tucci: deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo alla sua partecipazione al sodalizio camorristico (art. 416-bis) e, con altro motivo, censurava la mancata diminuzione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Aversano il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche valorizzando gravità dei fatti, ruolo apicale, durata della condotta e precedenti; il secondo motivo è stato dichiarato generico e quindi inammissibile. Per Tucci i motivi sono stati ritenuti non consentiti o generici: la Corte ha escluso la possibilità di una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità e ha ritenuto congrua e coerente la motivazione di merito (doppia conforme tra primo e secondo grado) anche in relazione alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Regolano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) vizi di motivazione e mancato riconoscimento di circostanze; lett. e) riguarda la mancanza/contraddittorietà della motivazione. La Corte ha interpretato che tali motivi devono essere specifici e non consentono una mera rivalutazione dei fatti; il diniego delle attenuanti generiche va motivato ma non richiede il riferimento a ogni elemento favorevole se sono indicati gli elementi decisivi.
art. 99 cod. pen. (recidiva), comma quarto
La recidiva è fattispecie valutabile dal giudice di merito anche in termini discrezionali; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della recidiva era giustificata dalla gravità della condotta e dalla negativa personalità, e che l'eccezione era generica e inammissibile.
art. 8 legge n. 203/1991
Norma citata nel contesto del riconoscimento di circostanze attenuanti speciali (confessione/collaborazione). La Corte ha osservato che elementi già valutati ai fini di attenuanti speciali non implicano automaticamente riconoscimento delle attenuanti generiche se prevalgono elementi contrari.
art. 416-bis cod. pen., commi quarto e sesto
Riguarda l'associazione di tipo mafioso e le aggravazioni/sanzioni specifiche. La Corte ha ritenuto congrua la qualificazione della partecipazione di Tucci e la conseguente dosimetria, avendo il giudice di merito fornito motivazione coerente e dettagliata.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha confermato che l'assenza di elementi idonei in atti a fondare l'applicazione delle attenuanti giustifica il diniego, ove emerga gravità della condotta e negativa personalità.
legge n. 46 del 2006 (modifica art. 606 c.p.p.)
La modifica ha ristretto il sindacato della Cassazione sul tema del travisamento dei fatti; la Corte ha ribadito che non è consentito al giudice di legittimità sostituirsi al merito nella valutazione probatoria.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le sanzioni per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, comprese le spese e l'eventuale pagamento alla Cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e a euro 3.000 ciascuno.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato di legittimità e non può rivedere i fatti o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove; i motivi che chiedono una rivalutazione probatoria sono inammissibili.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e argomentati: la genericità o l'indeterminatezza porta all'inammissibilità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere motivato ma non richiede che il giudice esamini e confuti punto per punto ogni elemento favorevole; è sufficiente che indichi gli elementi decisivi che giustificano il rifiuto.
- L'applicazione della recidiva o di aggravanti è valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo quando emerga manifesta illogicità o carenza motivazionale rilevabile in diritto.
- Chi impugna per cassazione deve mostrare vizi di diritto o macroscopiche illogicità nella motivazione; diffide basate su una diversa lettura del materiale probatorio verranno rigettate.
- Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare non solo le spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende; è quindi importante calibrare la doglianza e la fondatezza del ricorso prima di proporla.
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