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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38743/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado all'esito di giudizio abbreviato e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione che lo ha ritenuto responsabile del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La difesa ha dedotto, con quattro motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento dell'elemento oggettivo, sostenendo che la Corte di appello avrebbe motivato solo per relationem senza confrontarsi con i motivi di appello e con la documentazione difensiva (messaggi, preventivi, fotografie) che, secondo la difesa, proverebbe un reale rapporto commerciale di consulenza e intermediazione in materia edilizia; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, assumendo che il dolo specifico ex art. 8 d.lgs. 74/2000 sarebbe stato erroneamente ricostruito, perché l'imputato avrebbe registrato le fatture e versato le imposte, e perché la finalità evasiva verso terzi non sarebbe stata integrata o sarebbe stata comunque esclusa da una successiva scrittura privata di restituzione rateale; 3) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, lamentando la mancata valorizzazione della collaborazione e dell'incensuratezza; 4) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto, invocando la professionalità dell'imputato, l'asserita assenza di danno per l'erario italiano e la condotta collaborativa successiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità, e che comunque la sentenza di appello avesse fornito una motivazione autonoma, logica e coerente, fondata su plurimi elementi convergenti (tra cui dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato, genericità delle fatture e assenza di documentazione contrattuale). Ha poi affermato che il secondo motivo era parimenti inammissibile perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio secondo cui il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 è integrato anche quando la finalità di consentire l'evasione a terzi concorre con un fine di profitto personale; inoltre la censura mirava, in realtà, a proporre una lettura alternativa delle prove. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in modo sufficiente con riferimento alla proporzione della pena e all'assenza di meriti processuali o extraprocessuali. Il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché il diniego della particolare tenuità del fatto era sorretto da motivazione non illogica, valorizzando la consapevolezza dell'imputato, anche in ragione della sua professione, e l'entità non irrisoria degli importi fatturati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è integrato anche quando la finalità di consentire a terzi l'evasione concorre con un fine di profitto personale dell'emittente; il dolo specifico può essere desunto dalla consapevolezza dell'utilizzo fiscale indebito delle fatture.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando elementi essenziali quali la consapevolezza dell'agente e l'entità non irrisoria degli importi; non è necessaria la disamina di tutti gli indici dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi.

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici; è inammissibile la deduzione generica, promiscua o perplessa dei vizi di motivazione senza indicare puntualmente le parti della decisione censurate.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, non consentendo una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 133 c.p.

    Per il giudizio di tenuità dell'offesa il giudice può richiamare solo gli elementi ritenuti rilevanti, senza doverli esaminare tutti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Consente l'aumento oltre il massimo della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: il controllo di legittimità riguarda la coerenza logico-argomentativa della motivazione, non la preferibilità di una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il vizio di motivazione va dedotto in modo specifico e non promiscuo: chi ricorre deve indicare se lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e riferire ciascun vizio a parti determinate della decisione.
  • La motivazione per relationem non è censurabile quando la sentenza di appello mostri di aver riesaminato autonomamente il compendio probatorio e di aver confutato i motivi di gravame con argomentazione propria.
  • Per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la finalità di agevolare l'evasione di terzi può concorrere con un interesse di profitto personale dell'emittente senza escludere il dolo specifico richiesto dalla norma.
  • La particolare tenuità del fatto può essere negata quando risultino decisivi la piena consapevolezza dell'agente e l'entità non modesta degli importi coinvolti; non occorre una trattazione analitica di tutti i parametri dell'art. 133 c.p., se la motivazione evidenzia i fattori determinanti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione e non può essere ribaltato ove il giudice di merito abbia dato conto, in modo non illogico, della proporzionalità della pena e dell'assenza di elementi positivi significativi.

Come è indicizzato

MaterieEmissione di fatture falseCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati tributariParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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