Ordinanza n. 245/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, - dell’Ordinanza Ingiunzione di pagamento n. -OMISSIS- del 13 marzo 2026, notificata in pari data, con la quale la Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari Economici e Finanziari – Ufficio III del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di € 53.703,00, ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639; - di ogni atto presupposto connesso e/o conseguenziale e in particolare, ove occorra: - la nota di avvio del procedimento di recupero prot. n. -OMISSIS- del 23.12.2025; - la relazione della Guardia di Finanza di Taranto, richiamata nell'atto impugnato; - la nota prot. n. -OMISSIS-del 09.12.2025 dell'Ufficio di Coordinamento delle Politiche di Controllo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza-ingiunzione di pagamento di € 53.703,00 emessa ai sensi dell’art. 2 R.D. n. 639/1910, con i relativi atti presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza-ingiunzione notificata il 13 marzo 2026, con la quale l’Ufficio III della Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari Economici e Finanziari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco gli ha ingiunto il pagamento di € 53.703,00. Sono stati contestati anche gli atti presupposti e consequenziali, tra cui la nota di avvio del procedimento di recupero, la relazione della Guardia di Finanza di Taranto e una nota dell’Ufficio di Coordinamento delle Politiche di Controllo. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, l’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione; il TAR ha espressamente riservato l’esame di tale eccezione e di ogni questione concernente il fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR non ha deciso né l’eccezione di difetto di giurisdizione né il fumus boni iuris. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., considerando che il pregiudizio prospettato era di natura meramente economica. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non risultava avere richiesto la rateizzazione della somma ingiunta. È stata quindi fissata la discussione nel merito alla seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 2 R.D. 14 aprile 1910, n. 639
Costituisce la base normativa indicata nell’ordinanza-ingiunzione per l’ingiunzione di pagamento della somma richiesta al ricorrente.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice cautelare, quando le esigenze del ricorrente sono adeguatamente tutelabili mediante una sollecita definizione del giudizio, di fissare la data della discussione del merito senza pronunciarsi sulla sospensione dell’atto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, in sede cautelare, il pregiudizio dedotto è di natura meramente economica e può essere adeguatamente fronteggiato mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. senza esaminare in via cautelare il fumus boni iuris e le eccezioni preliminari, inclusa quella relativa alla giurisdizione.
- La mancata richiesta di rateizzazione della somma oggetto dell’ingiunzione può essere valorizzata dal giudice, nel bilanciamento delle esigenze cautelari, quale elemento rilevante nella valutazione dell’adeguatezza della tutela mediante sollecita definizione del merito.
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