Cassazione Penale, Ordinanza n. 00599/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta perché il motivo era una mera reiterazione delle doglianze di appello, già rigettate, e non conteneva una confutazione autonoma e specifica della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 19/05/2025. L'unico motivo di entrambi i ricorsi riguardava la mancata sostituzione della pena disposta in appello. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era inammissibile perché meramente riproduttiva delle censure già formulate in appello e già disattese in modo puntuale dal giudice di merito. In particolare, la corte territoriale aveva escluso la sostituzione della pena valorizzando la particolare capacità criminosa dei ricorrenti. I ricorsi sono stati quindi considerati non specifici e solo apparenti, perché privi di una critica argomentata alla decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
Il ricorso privo di specificità o meramente riproduttivo di censure già disattese è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata; la mera reiterazione delle doglianze già prospettate in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- Le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito sono apparenti e non consentono il sindacato di legittimità.
- La mancata sostituzione della pena può essere censurata in cassazione solo attraverso motivi realmente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; se il giudice di merito ha escluso il beneficio per la particolare capacità criminosa, la doglianza deve misurarsi con tale ratio decidendi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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