Sentenza del 17/05/2016 n. 1250 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
PREU - natura - imposta sostitutiva sulle vincite - è tale - soggetto passivo - giocatore - è tale - detraibilità dall'imposta sul reddito dovuta dal concessionario - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la natura del Prelievo Erariale Unico (PREU), previsto dall’art. 39, comma 13, del d.l. n. 269/2003 e applicato agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TULPS. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il PREU potesse essere considerato un costo o un’imposta riferibile ai proventi del concessionario e quindi detratto dall’imposta sul reddito dovuta. La decisione ha invece qualificato il PREU come prelievo sostitutivo applicato alla fonte sulle vincite conseguite dal giocatore, non come imposta gravante sui ricavi del concessionario.
La decisione
La tesi del concessionario è stata respinta. Il PREU non può essere detratto dall’imposta sul reddito dovuta dal concessionario, poiché non incide sui suoi proventi né costituisce un’imposta a suo carico. Le vincite sono inoltre esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 6, del d.P.R. n. 633/1972; il PREU può essere considerato sostitutivo anche dell’IVA e dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI), che non è dovuta. Esito favorevole all’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 39, comma 13, d.l. n. 269/2003
Prevede il PREU sugli apparecchi da gioco individuati dalla normativa; il tributo è stato interpretato come prelievo sostitutivo sulle vincite dei giocatori.
Art. 110, comma 6, TULPS
Individua gli apparecchi da gioco soggetti al regime del PREU e ai controlli dell’amministrazione competente.
Art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. n. 633/1972
Qualifica come esenti da IVA le operazioni relative all’esercizio del gioco e alle vincite nei limiti previsti dalla norma.
Massime di principio
- Quando un prelievo è strutturalmente applicato alle vincite del giocatore e riscosso alla fonte, non può essere automaticamente trattato come costo deducibile o imposta detraibile dal concessionario.
- Per stabilire se un tributo incida sul reddito del concessionario occorre verificare chi sia il soggetto passivo effettivo e quale sia la base imponibile: il semplice versamento materiale del tributo non dimostra che esso gravi sui ricavi dell’impresa.
- Un prelievo qualificato come sostitutivo di altre imposte non può essere cumulato con i tributi sostituiti, se la normativa e l’interpretazione giudiziale escludono espressamente tale duplicazione.
- L’esenzione IVA delle vincite non implica necessariamente la detraibilità del PREU ai fini delle imposte sui redditi: IVA e imposte dirette operano su presupposti e soggetti diversi.
- In casi analoghi, la qualificazione economica e giuridica del tributo deve essere verificata considerando la norma istitutiva, il soggetto passivo, la base imponibile e la funzione sostitutiva, senza basarsi soltanto sul fatto che il concessionario effettui il pagamento.
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