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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16083/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) censura per il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, con doglianza sulla presunta interpretazione erronea degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p. e sulla ritenuta necessità di un risarcimento integrale del danno quale condizione di ammissibilità; 2) doglianza sulla ritenuta responsabilità per furto di energia elettrica, con contestata omessa valutazione di circostanze favorevoli (posizionamento del contatore, facilità di accesso) e critica alla valorizzazione del silenzio dell'imputato nell'interrogatorio; 3) censura sulla qualificazione dell'aggravante del mezzo fraudolento (uso di magnete sul contatore) e sull'eccessività del trattamento sanzionatorio nonché sul diniego delle circostanze attenuanti (inclusa quella di cui al n.4 dell'art.62 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione discrezionale del giudice di merito circa l'adeguatezza del programma di messa alla prova e del risarcimento offerto, interpretando l'inciso "ove possibile" dell'art.168-bis c.p. come limite che richiede il massimo sforzo esigibile in relazione alla capacità economica dell'imputato; il giudice può svolgere indagini supplementari in caso di manifesta sproporzione, ma qui ha ritenuto sufficiente la motivazione data (valore dei beni, consumi contestati, offerta transattiva precedente). Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la responsabilità dell'imputato (era l'unico presente e utilizzatore dell'energia; il contatore era facilmente controllabile; l'ipotesi di manomissione da terzi era implausibile) e ha correttamente considerato il silenzio non come prova di colpevolezza ma come mancata produzione di elementi esonerativi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha confermato che l'apposizione di un magnete sul misuratore integra il "mezzo fraudolento" ex giurisprudenza, e che l'entità complessiva dell'energia sottratta esclude l'attenuante invocata. Confermata la condanna per furto pluriaggravato di energia elettrica e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    Il risarcimento del danno nell'ambito della messa alla prova deve corrispondere, "ove possibile", al pregiudizio patrimoniale oppure rappresentare il massimo sforzo esigibile dall'imputato alla luce della sua capacità economica; il giudice valuta l'adeguatezza e può attivare poteri istruttori se sussistono aree indaginose

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova: la concessione è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice circa l'idoneità del programma di trattamento

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    "si asterrà dal commettere ulteriori reati"

    Condizione prevista per la messa alla prova: il giudice deve ritenere, alla luce del programma e dei parametri di valutazione, che l'imputato si asterrà dal commettere nuovi reati

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i parametri per la valutazione della personalità dell'imputato e dell'idoneità del trattamento/rimedio proposto, richiamati ai fini della valutazione della messa alla prova

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Definisce il concetto di dubbio ragionevole: il dubbio utile a prosciogliere deve essere ancorato a risultanze probatorie concrete e non basarsi su ipotesi meramente congetturali

  • art. 625 cod. pen. (n.7)

    L'aggravante per reati commessi su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità è applicabile al furto di energia elettrica; la sua sussistenza rende il reato procedibile d'ufficio

  • art. 62 cod. pen. (n.4)

    Attenuante richiamata dalla difesa ma non riconosciuta dalla Corte in considerazione dell'entità complessiva del danno; la valutazione delle attenuanti è rimessa al giudice di merito, purché motivata

Massime di principio

  • La messa alla prova non è un diritto automatico: il giudice esercita una valutazione discrezionale sull'idoneità del programma e sulla reale capacità dell'imputato di riparare al danno, valutando sia la coerenza con la gravità del fatto sia lo sforzo effettivo offerto.
  • L'inciso "ove possibile" dell'art.168-bis va interpretato come invito a ottenere il massimo risarcimento ragionevolmente esigibile dall'imputato, tenendo conto della sua situazione economica; risarcimenti palesemente sproporzionati possono legittimare il rigetto della richiesta o l'attivazione di indagini integrative.
  • Il giudice può (e talvolta deve) attivare poteri istruttori se permangono questioni indiziarie non chiarite, ma non è obbligato a farlo quando ritenga già sufficiente la valutazione delle risultanze probatorie.
  • Il silenzio dell'imputato non costituisce di per sé elemento di colpevolezza: può essere valorizzato solo nella misura in cui denoti l'assenza di elementi esonerativi che possano concretamente instillare un dubbio ragionevole fondato sulle prove.
  • Azioni tecniche dirette a eludere la misurazione del consumo (es. apposizione di magneti su misuratori) integrano il "mezzo fraudolento" e aggravano il reato di furto, in quanto sono espedienti idonei a superare le protezioni dell'erogatore.
  • La qualificazione del reato come commesso ai danni di un pubblico servizio o pubblica utilità comporta conseguenze procedurali (procedibilità d'ufficio) e aumenti di base ponderati in sede di giudizio.
  • In sede di legittimità le valutazioni discrezionali di merito (coerenza del risarcimento, comparazione di circostanze attenuanti/aggravanti, apprezzamento della prova) sono sindacabili solo se viziate da illogicità o arbitrarietà evidente.
  • Quando vi siano discrepanze tra la dichiarazione reddituale e altri indici (valore dei beni strumentali, consumi stimati, offerte transattive), il giudice può ritenere la dichiarazione recessiva e fondare la valutazione sulla più ampia cornice probatoria.

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