Sentenza del 21/04/2015 n. 738 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Rimborsi e compensazioni - Decorrenza del termine per proporre l'istanza di rimborso della maggiore ritenuta effettuata dal sostituto d'imposta sulla somma erogata sull'incentivo all'esodo - Il termine decorre dal versamento della ritenuta come previsto dall'art. 38, D.p.r. 29.09.1973, n. 602.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la decorrenza del termine di decadenza per presentare l’istanza di rimborso della maggiore ritenuta effettuata sull’incentivo all’esodo. Il contribuente sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla successiva sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che aveva dichiarato l’incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto comunitario, mentre l’Amministrazione riteneva applicabile il termine previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, decorrente dal versamento della ritenuta.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014, hanno stabilito che il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento della ritenuta e non dalla data della successiva pronuncia della Corte di Giustizia che abbia accertato il contrasto della norma nazionale con il diritto comunitario. Il contribuente avrebbe potuto far valere tempestivamente il contrasto normativo e, non avendo agito entro il termine, il rapporto tributario deve considerarsi esaurito per inerzia.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso decorre dalla data del versamento.
La norma si applica anche alla richiesta di rimborso di ritenute successivamente ritenute incompatibili con il diritto comunitario. La successiva pronuncia della Corte di Giustizia non riapre né sposta il termine già decorrente dal versamento.
Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, 16 giugno 2014, n. 13676
Il termine decorre dalla data del versamento e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia sull’incompatibilità della legge nazionale con la normativa comunitaria.
Il contribuente deve contestare tempestivamente l’applicazione della norma che ritiene contraria al diritto dell’Unione, anche chiedendo al giudice di sollevare la questione davanti all’organo competente. L’inerzia determina l’esaurimento del rapporto.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di un’imposta o di una ritenuta, il termine di decadenza normalmente decorre dal versamento, salvo una specifica disposizione che stabilisca diversamente.
- Una successiva sentenza della Corte di Giustizia o di altro organo giurisdizionale che dichiari illegittima o incompatibile una norma tributaria non fa automaticamente decorrere un nuovo termine per i rapporti già esauriti.
- Il contribuente che ritenga una norma interna contraria al diritto dell’Unione deve contestarla tempestivamente nel giudizio o nella procedura applicabile, chiedendo eventualmente il rinvio pregiudiziale.
- L’inerzia del contribuente fino alla scadenza del termine previsto dalla legge può comportare la perdita definitiva del diritto al rimborso, anche se successivamente la disciplina applicata viene dichiarata incompatibile con il diritto europeo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 apr 2015Sentenza del 21/04/2015 n. 80 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 21 apr 2015Sentenza del 21/04/2015 n. 378 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 21 apr 2015Sentenza del 21/04/2015 n. 382 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 21 apr 2015Sentenza del 21/04/2015 n. 726 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 21 apr 2015Sentenza del 21/04/2015 n. 727 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 21 apr 2015Sentenza del 21/04/2015 n. 732 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →