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Sentenza

Sentenza n. 22/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento della scheda valutativa numero d'ordine 18 del 16.07.2015, notificata in data 23.08.2015, relativa al periodo 3.11.2014 - 30.06.2015; di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto; nonché di ogni altro atto in rapporto di conseguenza o pregiudizialità.

Giustizia amministrativa201500726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: scheda valutativa relativa al periodo 3 novembre 2014 - 30 giugno 2015, con giudizio finale "eccellente" e peggioramento in sei voci analitiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, militare con stato di servizio impeccabile, privo di sanzioni disciplinari e destinatario dal 1998 di giudizi finali "eccellenti", ha impugnato la scheda valutativa notificata il 23 agosto 2015. Ha dedotto l'incompetenza funzionale del compilatore, individuato nel Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Camerino, sostenendo che tale soggetto non fosse il suo diretto superiore, poiché egli aveva prestato servizio prevalentemente presso l'Aliquota Radiomobile. Ha inoltre dedotto travisamento dei fatti, motivazione insufficiente, apparente e contraddittoria, illogicità del peggioramento in sei voci analitiche — forza di carattere, propensione all'aggiornamento culturale, preparazione professionale, motivazione al lavoro, affidabilità e iniziativa — a fronte di un periodo di servizio effettivo di circa cinque mesi e dell'assenza di nuovi elementi negativi. Il ricorrente ha richiamato specifici episodi operativi, tra cui arresti eseguiti durante e fuori dal servizio, e ha sostenuto che la valutazione avrebbe potuto incidere sulle future procedure di avanzamento. L'Amministrazione ha contestato tutte le censure, affermando la legittimità della scheda.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso l'incompetenza del compilatore, rilevando che il militare, pur essendo stato impiegato operativamente per gran parte del periodo presso l'Aliquota Radiomobile, era amministrativamente inquadrato presso il Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Camerino. In base alla disciplina sui documenti caratteristici, la competenza spettava quindi al superiore gerarchico del reparto di appartenenza amministrativa. Il compilatore aveva inoltre acquisito e ponderato le informazioni del Comandante dell'Aliquota Radiomobile, realizzando un procedimento valutativo integrato conforme alle istruzioni ministeriali. Il TAR ha poi escluso l'illogicità e la contraddittorietà delle valutazioni, richiamando l'autonomia di ciascuna scheda rispetto ai giudizi precedenti e la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione. La flessione in alcune voci analitiche non rendeva illegittima la scheda, poiché il giudizio finale era rimasto "eccellente", i giudizi parziali erano comunque positivi e risultava coerente il rapporto tra valutazioni analitiche e giudizio sintetico. La motivazione della scheda valutativa non deve consistere in una disamina discorsiva delle singole variazioni rispetto al passato, ma deve risultare dalla coerenza logica complessiva dell'atto. Gli episodi valorizzati dal ricorrente non erano idonei a imporre una diversa valutazione, anche perché il periodo considerato era caratterizzato da un cambio di reparto e di funzioni e da un iniziale disagio nella nuova collocazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 66/2010

    Le valutazioni periodiche contenute nei documenti caratteristici sono autonome e riferite esclusivamente al periodo considerato; non sono vincolate dai giudizi precedenti.

  • d.P.R. 90/2010

    Concorre a disciplinare l'autonomia delle valutazioni periodiche del personale militare.

  • circolare ministeriale del 2008 sui documenti caratteristici

    La competenza alla redazione della scheda spetta al superiore gerarchico del reparto di appartenenza amministrativa; il valutatore può acquisire e ponderare gli elementi informativi del comandante del reparto presso cui il militare è stato operativamente impiegato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa.

Massime di principio

  • Nella redazione dei documenti caratteristici del personale militare, la competenza valutativa spetta al superiore gerarchico del reparto di appartenenza amministrativa, anche quando il militare sia stato impiegato operativamente presso un'articolazione diversa, purché il valutatore acquisisca e consideri le informazioni provenienti dal comandante dell'articolazione operativa.
  • Ogni scheda valutativa militare costituisce un giudizio autonomo, riferito esclusivamente al periodo considerato, e non è vincolata dai giudizi contenuti nelle schede precedenti. Il peggioramento di singole voci analitiche non è quindi, di per sé, illegittimo per contrasto con le precedenti valutazioni.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni caratteristiche del personale militare non può sostituire l'apprezzamento tecnico dell'Amministrazione, salvo che emergano errori di fatto, manifesta illogicità, contraddittorietà o carenze istruttorie rilevanti.
  • La motivazione di una scheda valutativa non richiede una spiegazione discorsiva e particolareggiata di ogni variazione rispetto alle precedenti schede, purché sussista coerenza logica tra i giudizi analitici e il giudizio sintetico finale.
  • La permanenza del giudizio sintetico finale al livello di "eccellente", nonostante una flessione in alcune voci analitiche, è compatibile con la legittimità della valutazione quando il complessivo apprezzamento risulti coerente e riferito alle concrete caratteristiche del periodo di servizio esaminato.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereIncompetenza

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