Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16983/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza di appello che, pur dopo l'assoluzione piena in primo grado per insussistenza del fatto, aveva riconosciuto la responsabilità civile di Claudio Luca in relazione all'adozione di una delibera (rimozione di cartelli "proprietà privata"/"divieto di transito" su strada laterale di via Fiacco) ritenuta lesiva dei proprietari. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge (art. 323 cod. pen. e art. 42-bis d.P.R. 327/2001), sostenendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo e che l'operato fosse volto esclusivamente alla tutela dell'interesse pubblico. Successivamente ha poi eccepito la sopravvenuta abrogazione del reato di abuso d'ufficio (legge n.114/2024), chiedendo la revoca delle statuizioni civili accessorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che per effetto della modifica normativa intervenuta con il d.l. n.76/2020 (convertito con legge n.120/2020) la fattispecie contestata era già in parte depotenziata e, soprattutto, che con la successiva legge n.114/2024 l'art. 323 cod. pen. è stato definitivamente abrogato (abolitio criminis). Avendo l'azione civile in sede penale carattere accessorio rispetto al reato originario, l'abrogazione ha valenza preclusiva rispetto all'accertamento demandato alla giurisdizione penale: la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la revoca delle statuizioni civili. È rimarcato il principio che le parti civili possono comunque riproporre l'azione in sede civile ordinaria se lo ritengono.

Norme richiamate

  • art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)

    La Corte rileva che la fattispecie è stata via via modificata (d.l. n.76/2020) restringendo l'ambito di punibilità e infine è stata abrogata dalla legge n.114/2024; perciò la condotta contestata non è più penalmente rilevante e l'azione civile accessoria non può proseguire in sede penale.

  • d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. legge 11/09/2020, n.120)

    La modifica ha ridefinito la fattispecie di abuso d'ufficio incentrandola su violazioni di regole di condotta specifiche ed espresse, escludendo il rilievo penale di violazioni basate su parametri discrezionali (es. valutazione dell'interesse pubblico). Ciò ha già prodotto una parziale abolitio criminis rispetto alla contestazione nel caso concreto.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha definitivamente abrogato l'art. 323 cod. pen.; la Corte considera tale abrogazione dirimente, imponendo l'annullamento della sentenza impugnata e la revoca delle statuizioni civili accessorie.

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    Norma amministrativa relativa alle procedure ablative/espropriative e alle servitù di pubblico passaggio; la contestazione penale faceva riferimento a un improprio utilizzo di tale norma per giustificare la rimozione dei cartelli, ma la Corte sottolinea che l'accertamento dei presupposti per procedure espropriative è sostanzialmente valutativo e non richiede necessariamente regole di condotta penalmente specifiche.

  • art. 185 cod. pen. (azione civile in sede penale)

    Ribadito il carattere accessorio dell'azione civile in sede penale: la sua ammissibilità è strutturalmente correlata all'esistenza astratta della fattispecie penale originaria; l'abolitio criminis ne preclude la prosecuzione in ambito penale.

  • art. 6 § 2 CEDU (presunzione di innocenza)

    La Corte richiama la giurisprudenza CEDU per affermare che la presunzione di innocenza impone cautela quando un procedimento successivo richiede di valutare l'esito di un processo penale: il nesso tra procedimento penale concluso e azione successiva deve essere provato dal ricorrente e l'uso del giudicato penale in sede civile è circoscritto.

  • art. 97 Cost.

    Citato nella contestazione originaria in relazione ai canoni di imparzialità e buon andamento; la Corte osserva però che principi costituzionali generali non bastano, dopo la riformulazione del reato, a integrare l'abuso d'ufficio senza regole di condotta specifiche.

  • Sezioni Unite, sent. n. 46688 del 29/09/2016 (Schirru)

    Richiamata per il principio che la sopravvenuta abolitio criminis impone al giudice penale di prendere atto dell'impossibilità di accertare il fatto come reato e che, in caso di abrogazione, le statuizioni civili accessorie devono essere revocate; tuttavia resta salvo il diritto delle parti di agire ex novo in sede civile.

Massime di principio

  • L'azione civile esperita in sede penale è accessoria: se la fattispecie penale che ne giustifica la cognizione viene abrogata (abolitio criminis), il giudice penale non può più pronunciare accertamenti civili in quella sede e le statuizioni civili accessorie devono essere revocate.
  • La modifica normativa che restringe la fattispecie penale (es. richiedendo violazione di regole di condotta specifiche) può già rendere penalmente irrilevante una condotta prima punita; in tali casi l'accertamento di responsabilità civile in sede penale rischia di essere precluso.
  • La parte civile, se ritiene sussistente il danno, conserva comunque la possibilità di agire 'ex novo' davanti al giudice civile ordinario per ottenere il risarcimento, anche quando l'azione penale accessoria viene meno per abrogazione del reato.
  • Quando la vicenda riguarda atti amministrativi fondati su valutazioni di interesse pubblico o discrezionali, è più difficile fondare un abuso d'ufficio salvo che non sussistano regole comportamentali specifiche violate in modo chiaro e non discrezionale.
  • La presunzione di innocenza (art. 6 CEDU) limita l'uso delle pronunce penali in procedimenti successivi: chi intende fondare un'azione su esiti penali deve dimostrare il nesso tra il procedimento penale concluso e l'azione successiva e non contraddire il giudicato di proscioglimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.