Sentenza n. 1506/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 2206, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.06.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il docente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 2206/2023, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per complessivi euro 1.500,00, oltre alle spese di lite. Nonostante la notifica della sentenza all'Amministrazione e il suo passaggio in giudicato, il Ministero non aveva eseguito la decisione. Il ricorrente ha quindi domandato l'erogazione della Carta docente, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l'applicazione di una penalità di mora. Il Collegio ha tuttavia rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e del difensore, e allegata in copia informatica alla PEC di notificazione. Essa non indicava il TAR adito, gli estremi identificativi della sentenza da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio, limitandosi a conferire il mandato per un generico giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice del lavoro sul cosiddetto Bonus docente. Il ricorrente non era comparso alla camera di consiglio. Il Collegio ha esaminato anche la questione dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibilità di considerare la procura come apposta in calce al ricorso, della sanabilità del vizio e dell'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura deve individuare specificamente l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura separata e generica non soddisfaceva tali requisiti. La disciplina telematica che considera apposta in calce al ricorso la procura rilasciata su foglio separato, di cui sia depositata copia informatica insieme all'atto, non esonera dall'indicazione nella procura degli elementi identificativi della controversia e non dimostra, da sola, né la consapevolezza della parte circa il contenuto dell'atto né la anteriorità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha escluso che la procura potesse essere assimilata a una procura materialmente apposta in calce o a margine del ricorso cartaceo, ipotesi nella quale la specialità può desumersi dal contesto documentale unitario. Ha inoltre ritenuto non sanabile il vizio mediante il combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la concessione dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la scelta della soluzione meno prudente non integrava un errore obiettivamente scusabile. Il rilievo d'ufficio non imponeva l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva implicitamente rinunciato alla possibilità di interloquire. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza al quale il ricorrente ha fatto ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale, idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili all'identificazione del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto applicabile nel caso concreto, anche perché il difensore del ricorrente era assente alla camera di consiglio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile, senza consentire nel caso concreto la sanatoria della procura generica.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione dei vizi della rappresentanza processuale non è stata ritenuta applicabile quando la procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, mancava al momento della proposizione.
art. 37 c.p.a.
Consente la rimessione in termini solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; tali presupposti non ricorrevano perché esistevano indirizzi interpretativi ai quali attenersi prudenzialmente.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica disciplina l'equiparazione telematica della procura separata alla procura apposta in calce, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a identificare specificamente la controversia e non prova, da sola, la sua anteriorità rispetto alla redazione del ricorso.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Sono richiamati per sottolineare l'obbligatorietà, in via generale, del patrocinio tecnico nel processo amministrativo e la conseguente esigenza di una procura correttamente formata.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto nella sentenza del giudice ordinario oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficiente l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia; una procura separata, redatta su supporto analogico e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, è inammissibilmente generica se non contiene tali elementi identificativi.
- La previsione tecnica secondo cui la procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente insieme all'atto si considera apposta in calce non trasforma automaticamente una procura generica in procura speciale e non sostituisce l'esigenza che la parte abbia conferito il potere rappresentativo con riferimento alla specifica controversia.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito, né la mera allegazione telematica di una copia informatica della procura analogica dimostra necessariamente tale anteriorità.
- La mancanza o genericità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante il richiamo agli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., perché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando, pur in presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti, esistano parametri interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e la parte abbia scelto la soluzione meno prudente invece di quella maggiormente cautelativa.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulle questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando il difensore, pur ritualmente convocato, non partecipi all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire sulla questione.
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