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Sentenza

Sentenza n. 7998/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202403647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca del beneficio della capitalizzazione con recupero delle somme erogate, disposta dalla Commissione Centrale ex art. 10 della legge n. 82/1991

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, familiari di un ex collaboratore di giustizia, avevano ottenuto nel 2021 la fuoriuscita dal programma speciale di protezione e la capitalizzazione, pari alle misure di assistenza riferite a un periodo quinquennale, per acquistare un immobile in una località diversa da quella d’origine e realizzare il reinserimento sociale e lavorativo. Successivamente il Servizio Centrale di Protezione ha rilevato che gli interessati si erano trasferiti nella località d’origine e non intendevano rientrare nella località protetta in cui si trovava l’immobile acquistato con le somme pubbliche. La Commissione Centrale ha quindi revocato la capitalizzazione e disposto il recupero delle somme, sulla base dei pareri favorevoli della Direzione Distrettuale Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia. I ricorrenti hanno dedotto: violazione dell’art. 13-quater della legge n. 82/1991 e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990; travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e d’istruttoria, nonché violazione del contraddittorio; violazione dei principi di proporzionalità e manifesta ingiustizia, oltre alla violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Hanno sostenuto, in particolare, che la capitalizzazione fosse una misura ormai autonoma rispetto al programma di protezione e che la sua revoca fosse soggetta ai presupposti e ai termini dell’autotutela amministrativa generale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le misure economiche di capitalizzazione, pur erogate al momento della fuoriuscita dal programma, non siano autonome rispetto alle misure speciali di protezione, ma costituiscano strumenti agevolativi diretti al reinserimento sociale, economico e lavorativo in una località diversa da quella d’origine. La loro concessione è discrezionale nell’an e nel quantum, poiché l’amministrazione può riconoscerle entro i limiti e per le finalità stabilite dalla legge e dal regolamento. Di conseguenza, la condotta consistente nel trasferimento non autorizzato nella località d’origine e nel mancato perseguimento del progetto di reinserimento fa venir meno la finalità stessa della capitalizzazione e legittima la revoca con recupero delle somme. Il giudice ha qualificato il provvedimento come revoca sui generis, a carattere sanzionatorio, fondata sulla condotta sopravvenuta degli interessati, e non come annullamento d’ufficio di un atto originariamente illegittimo; pertanto non trovano applicazione gli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Il termine previsto dall’art. 13-quater, comma 3, della legge n. 82/1991 per le verifiche sulla permanenza dei presupposti è stato ritenuto ordinatorio. È stata esclusa anche la violazione del contraddittorio, poiché l’art. 13 della legge n. 241/1990 esclude l’applicazione delle disposizioni sulla partecipazione ai procedimenti disciplinati dal decreto-legge n. 8/1991, convertito nella legge n. 82/1991. Il TAR ha inoltre rilevato che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della Commissione è limitato ai vizi di irragionevolezza, irrazionalità, errore sui presupposti e manifesta ingiustizia, non potendo estendersi al merito della scelta amministrativa. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13-quater legge n. 82/1991

    “costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione”

    La disposizione consente di valutare, ai fini della revoca o modifica, l’inosservanza degli impegni assunti e, tra gli altri fatti, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali le persone sono state trasferite. La disciplina è applicabile anche alla revoca delle misure economiche collegate al programma di protezione.

  • art. 13, comma 5, legge n. 82/1991

    Le misure economiche ultrattive sono funzionali a favorire il reinserimento sociale del collaboratore o dei familiari fuoriusciti dal programma.

  • art. 10, comma 14, legge n. 82/1991

    La capitalizzazione rientra tra le provvidenze nella disponibilità dell’amministrazione, che non ha un obbligo automatico di erogarla e può determinarne la spettanza e l’ammontare nei limiti della finalità normativa.

  • art. 10, comma 15, legge n. 82/1991

    La disposizione è richiamata quale base normativa della capitalizzazione delle misure di assistenza per agevolare il reinserimento.

  • art. 10, commi 14 e 15, d.m. n. 161/2004

    “agevolare il reinserimento sociale degli interessati”

    In sede di modifica o mancata proroga delle misure speciali di protezione può essere prevista la capitalizzazione, totale o parziale, delle misure assistenziali, secondo entità e modalità funzionali al reinserimento sociale.

  • art. 21-nonies legge n. 241/1990

    Disciplina l’annullamento d’ufficio di un provvedimento originariamente illegittimo; non si applica alla revoca sanzionatoria della capitalizzazione determinata da una condotta sopravvenuta degli interessati.

  • art. 21-quinquies legge n. 241/1990

    La disciplina generale della revoca non è pertinente alla revoca sui generis prevista dalla speciale disciplina delle misure di protezione.

  • art. 13 legge n. 241/1990

    Le disposizioni del capo III sulla partecipazione procedimentale non si applicano ai procedimenti previsti dal decreto-legge n. 8/1991, convertito nella legge n. 82/1991.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità delle parti.

Massime di principio

  • La capitalizzazione delle misure di assistenza riconosciuta a chi fuoriesce dal programma speciale di protezione non costituisce un beneficio autonomo e svincolato dal programma, ma uno strumento agevolativo funzionale al reinserimento sociale, economico e lavorativo in una località diversa da quella d’origine.
  • La violazione dell’obbligo di mantenere il progetto di reinserimento nella località protetta, inclusa la situazione in cui il beneficiario ritorni nella località d’origine senza autorizzazione, può legittimare la revoca della capitalizzazione e il recupero delle somme erogate, quando venga meno la finalità per cui il beneficio era stato concesso.
  • La revoca della capitalizzazione fondata su una condotta sopravvenuta del beneficiario ha natura sui generis e sanzionatoria, distinta dall’annullamento d’ufficio di un provvedimento originariamente illegittimo; non è quindi soggetta ai presupposti e ai termini dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 né alla disciplina generale della revoca di cui all’art. 21-quinquies.
  • Le misure di capitalizzazione sono caratterizzate da discrezionalità amministrativa nell’an e nel quantum. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica di irragionevolezza, irrazionalità, errore sui presupposti, carenza istruttoria o manifesta ingiustizia, senza estendersi alla valutazione del merito della scelta amministrativa.
  • Il termine previsto dalla disciplina speciale per le verifiche sulla permanenza dei presupposti delle misure di protezione ha natura ordinatoria, salvo che la legge gli attribuisca espressamente natura diversa.
  • Le disposizioni generali sulla partecipazione procedimentale non si applicano ai procedimenti disciplinati dal decreto-legge n. 8/1991, convertito dalla legge n. 82/1991, in forza dell’espressa esclusione prevista dall’art. 13 della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoAutotutelaDisciplina militare e di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleAutotutela decisoria

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