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Ordinanza

Ordinanza n. 480/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento - del provvedimento di respingimento alla frontiera emesso dalla Polizia di frontiera marittima di Civitavecchia in data 1° ottobre 2025 a bordo della nave “Catania – Grimaldi” con ritiro del titolo di soggiorno; - del decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. 13940667 emesso dalla Questura di Firenze nel gennaio 2025 notificato in data 1° ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202515316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di respingimento alla frontiera marittima con ritiro del titolo di soggiorno e decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il respingimento alla frontiera disposto dalla Polizia di frontiera marittima di Civitavecchia il 1° ottobre 2025, con ritiro del titolo di soggiorno, nonché il decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo adottato dalla Questura di Firenze nel gennaio 2025 e notificato il 1° ottobre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Nel corso del giudizio ha inoltre segnalato un errore materiale nell’indicazione del proprio cognome. Il TAR Lazio, d’ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha esaminato la propria competenza territoriale, rilevando il collegamento di accessorietà tra il respingimento e la revoca del permesso di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha corretto l’errore materiale, precisando che la ricorrente deve essere indicata come “Zina Sabrina”. Ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo che il provvedimento principale lesivo sia il decreto di revoca del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Firenze, mentre il respingimento alla frontiera costituisce provvedimento consequenziale e accessorio. In applicazione dell’art. 13, comma 1, c.p.a., la competenza spetta quindi al TAR nella cui circoscrizione ha sede l’autorità emanante il provvedimento principale, ossia il TAR Toscana - Firenze. Il Collegio ha ritenuto applicabile il criterio di accessorietà di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 31 c.p.c., e ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., relativo agli atti presupposti. Il giudizio può essere riassunto davanti al TAR Toscana - Firenze entro il termine previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede

    La competenza territoriale inderogabile si radica, per la controversia relativa al provvedimento principale, presso il TAR della circoscrizione in cui ha sede l’autorità amministrativa emanante; nel caso concreto, presso il TAR Toscana - Firenze.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La regola che radica la competenza sugli atti presupposti presso il giudice competente per il provvedimento dal quale deriva direttamente la lesione non si applica quando il rapporto tra gli atti è di accessorietà, con un provvedimento principale e uno consequenziale.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Dichiarata l’incompetenza territoriale, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente entro il termine previsto dalla disposizione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile consente l’applicazione della disciplina dell’accessorietà prevista dall’art. 31 c.p.c.

  • art. 31 c.p.c.

    La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo…

    La domanda relativa al provvedimento accessorio può essere trattata dal giudice territorialmente competente per la domanda principale, così da consentire la decisione unitaria delle domande connesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha previamente avvisato le parti della possibile rilevazione d’ufficio dell’incompetenza territoriale.

Massime di principio

  • Quando sono impugnati congiuntamente un provvedimento principale e un provvedimento consequenziale o accessorio, la competenza territoriale si determina con riferimento al giudice competente per il provvedimento principale, secondo il criterio di accessorietà richiamato dall’art. 39, comma 1, c.p.a. e dall’art. 31 c.p.c.
  • Nel caso di impugnazione congiunta della revoca di un titolo di soggiorno adottata dalla questura competente e del successivo respingimento alla frontiera adottato da un diverso ufficio, la revoca costituisce il provvedimento principale da cui deriva la lesione, mentre il respingimento è atto consequenziale; la competenza spetta pertanto al TAR della circoscrizione in cui ha sede la questura che ha disposto la revoca.
  • La regola dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. sugli atti presupposti non si applica quando il rapporto tra gli atti impugnati è qualificato come accessorietà: in tal caso opera il criterio speciale secondo cui la domanda accessoria segue la competenza territoriale della domanda principale.
  • La dichiarazione di incompetenza territoriale del TAR impone l’indicazione del giudice competente e consente la riassunzione del processo davanti a quest’ultimo nei termini stabiliti dall’art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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