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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15488/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (trasgressore)

La controversia

La controversia nasce da nove verbali con cui un Comune aveva contestato a una persona la violazione dell'art. 126-bis, comma 2, cod. strada per non aver comunicato, entro sessanta giorni dalla notifica di precedenti verbali relativi a infrazioni stradali, i dati del conducente al momento della commissione dei fatti. La destinataria dei verbali aveva opposto che i verbali presupposti, relativi alle infrazioni originarie, erano stati dichiarati nulli in un giudizio precedente; di conseguenza, a suo avviso, veniva meno anche l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente e i successivi verbali dovevano essere annullati. In primo grado l'opposizione fu respinta; in appello furono dedotti, tra l'altro, l'omesso esame della nullità dei verbali presupposti, un vizio di notificazione dei verbali impugnati perché eseguita tramite società privata esterna al Comune senza specificazione dei compiti affidati, e la mancata informazione nei verbali sull'obbligo di comunicazione dei dati anche in caso di impugnazione del verbale presupposto e sua sospensione. Il ricorso per cassazione è stato affidato a cinque motivi: il primo per violazione dell'art. 21-septies l. n. 241/1990, sostenendo che un atto nullo non può fondare l'obbligo di comunicazione; gli altri per omesso esame di fatti e questioni relative alla sospensione dell'obbligo e alla regolarità delle notifiche.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Rovigo e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto l'opposizione originaria e annullato i verbali impugnati. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, valorizzando la presenza di precedenti non univoci al momento della decisione impugnata e della proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 126-bis, comma 2, cod. strada

    L'obbligo di comunicare i dati del conducente sorge solo quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi relativi al verbale presupposto; se il verbale presupposto è annullato, viene meno il presupposto della violazione successiva.

  • art. 142 cod. strada

    Richiamato come illecito originario oggetto dei verbali presupposti, ma non è la norma decisiva della soluzione adottata.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    Invocato per sostenere che la nullità dell'atto amministrativo presupposto ne impedisce ogni efficacia e quindi non può far sorgere l'obbligo di comunicazione successivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati dedotti motivi di ricorso ai nn. 3 e 5.

  • art. 384 c.p.c.

    Consentito alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Usato per la compensazione integrale delle spese in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci al momento rilevante.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Richiamata in tema di compensazione delle spese in presenza di orientamenti contrastanti.

Massime di principio

  • La violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente non si perfeziona fino a quando non siano definiti i procedimenti amministrativi o giurisdizionali relativi al verbale presupposto.
  • Se il verbale originario viene annullato, manca il presupposto della successiva contestazione per omessa comunicazione dei dati del conducente.
  • In caso di esito sfavorevole del giudizio sul verbale presupposto, l'amministrazione deve emettere un nuovo invito alla comunicazione; solo da tale nuova richiesta decorre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 126-bis, comma 2, cod. strada.
  • Quando la decisione impugnata è contrariata da un orientamento giurisprudenziale non ancora stabilizzato, è legittima la compensazione delle spese di lite.
  • Se la causa è matura per la decisione e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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