Cassazione Civile, Ordinanza n. 15734/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
Un soggetto, dopo l'apertura della successione del padre e la formazione di una comunione ereditaria tra la madre e i figli, ha convenuto in giudizio la madre e i fratelli chiedendo di accertare l'acquisto per usucapione ultraventennale di alcuni beni ereditari, in particolare un magazzino e un alloggio al piano terra; in seguito ha esteso la pretesa ad altri beni oggetto di divisione ereditaria. Il tribunale ha accolto solo in parte la domanda, riconoscendo l'usucapione per l'alloggio ma non per il magazzino e per gli altri beni. La corte d'appello, su impugnazione della sorella e appello incidentale della medesima, ha riformato la decisione e ha rigettato integralmente le domande, ritenendo non provato il possesso esclusivo richiesto per l'usucapione di beni comuni. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1158 e ss. c.c., anche in relazione agli artt. 1102 e ss. c.c., lamentando che l'istruttoria avrebbe dimostrato il possesso uti dominus; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., con riguardo alla valutazione delle prove; 3) violazione dell'art. 342 c.p.c. per la mancata ammissione di prove orali richieste in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di violazione di legge perché la corte territoriale aveva applicato correttamente i principi in tema di usucapione di beni in comunione: il godimento esclusivo, l'intestazione delle utenze, il possesso delle chiavi e la manutenzione non bastano da soli a dimostrare un possesso esclusivo idoneo all'usucapione, specie in presenza di rapporti di stretta parentela e di elementi contrari come l'uso comune di parte dei locali e un contratto di comodato stipulato da tutti i coeredi. Ha inoltre dichiarato inammissibile o comunque infondato il secondo motivo, perché per parte dei beni operava la preclusione della doppia conforme e, per l'appartamento, la censura mirava solo a una nuova valutazione del merito. Ha infine rigettato il terzo motivo per difetto di specificità, non avendo il ricorrente trascritto i capitoli di prova né dimostrato la decisività delle prove orali asseritamente non ammesse. È stata confermata la condanna alle spese e applicata la condanna aggravata prevista per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., oltre all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 1158 e ss. c.c.
richiamati per sostenere l'usucapione, ma la Corte ribadisce che, in caso di comunione, serve la prova rigorosa del possesso esclusivo utile all'usucapione
artt. 1102 e ss. c.c.
le condotte di uso del bene sono state ricondotte alle facoltà di uso della cosa comune e non a un possesso esclusivo
art. 360, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta contro la valutazione di fatto del giudice di merito
art. 360, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame non può essere usato per ottenere un riesame del compendio probatorio
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
la doppia conforme impedisce la deduzione del vizio motivazionale per i capi già decisi in modo conforme nei due gradi di merito
art. 342 c.p.c.
la doglianza sulle prove non ammesse richiede specificità e indicazione della decisività dei mezzi istruttori
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione accelerata del ricorso, in ragione della manifesta infondatezza
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna aggravata della parte soccombente, con pagamento di somme alla controparte e alla Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- In tema di usucapione di beni in comunione, il godimento esclusivo del bene da parte di un comproprietario non basta di per sé: occorre un comportamento inequivoco, incompatibile con il compossesso altrui, idoneo a rendere assoluta l'impossibilità per gli altri partecipanti di continuare ad avere un rapporto materiale con il bene.
- L'onere di provare l'interversione o comunque il possesso esclusivo utile all'usucapione grava su chi invoca l'acquisto a titolo originario, e tale prova deve emergere da atti o comportamenti chiari, durevoli e oggettivamente incompatibili con la mera tolleranza o con l'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella selezione e ponderazione delle prove.
- La deduzione di errori sulle prove non ammesse richiede specificità: il ricorrente deve indicare i capitoli di prova, spiegarne la rilevanza e dimostrare in modo puntuale come la loro ammissione avrebbe potuto incidere sull'esito della controversia.
- La preclusione della doppia conforme limita la deducibilità del vizio motivazionale quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sul medesimo capo.
- In presenza di una definizione del ricorso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie aggravate previste per l'impugnazione infondata o inammissibile.
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