Sentenza n. 387/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento protocollo n. 0114663/U del 28/11/2024, nella parte in cui la Camera di Commercio di Napoli ha ritenuto non accoglibile la richiesta di accesso relativamente alla dichiarazione di cui all’allegato B del D.M. n. 156/201, trattandosi di documentazione contenente dati sensibili e pertanto sottratta all’accesso ai sensi della del D.M. 156/2011 e della successiva circolare Mise n. 39517 del 07/03/2014 e più in generale della legge 241/90; con ordine di esibizione dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso alle dichiarazioni di cui all'allegato B del D.M. n. 156/2011, contenenti gli elenchi delle imprese associate alle organizzazioni concorrenti
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ricorrente, partecipante alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale, ha riassunto il giudizio dopo che il Consiglio di Stato aveva riformato una precedente sentenza favorevole per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle associazioni controinteressate. Ha chiesto l'accesso alle dichiarazioni rese dalle associazioni concorrenti ai sensi dell'allegato B del D.M. n. 156/2011, relative alle imprese associate in regola con il versamento delle quote, al fine di verificare la correttezza della determinazione del rispettivo grado di rappresentatività e della conseguente assegnazione dei seggi nel Consiglio camerale. La Camera di commercio ha sostenuto l'assenza di una specifica esigenza difensiva e del nesso di strumentalità tra documenti e situazione giuridica tutelabile; le associazioni controinteressate si sono opposte all'accesso. Il diniego era motivato dalla presenza di dati sensibili e dal loro asserito assoggettamento ai limiti previsti dalla disciplina sull'accesso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato alla Camera di commercio di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le dichiarazioni di cui all'allegato B rese dalle associazioni concorrenti, mediante visione e rilascio di copia, senza alcun oscuramento e a spese della ricorrente. Il Collegio ha richiamato la motivazione della precedente sentenza, ritenendo che il perfezionamento del contraddittorio non imponesse una diversa decisione. Ha escluso il difetto di interesse e di legittimazione: la partecipazione alla procedura è sufficiente a radicare l'accesso endoprocedimentale e rende evidente l'interesse difensivo, anche quando l'ostensione serva a valutare preliminarmente se intraprendere iniziative giudiziali o stragiudiziali. La sopravvenuta adozione dell'atto regionale di determinazione della rappresentatività e l'eventuale decorso dei termini di impugnazione non consentono all'amministrazione di negare l'accesso, poiché spetta al richiedente valutare i rimedi esperibili. Il nesso di strumentalità è stato ravvisato nella decisiva rilevanza degli elenchi delle imprese associate per il calcolo della rappresentatività e per l'attribuzione dei seggi. La natura sensibile dei dati recede, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, quando la conoscenza sia strettamente indispensabile per curare o difendere interessi giuridici. Il TAR ha inoltre escluso esigenze contrapposte di riservatezza, ritenendo che le dichiarazioni rese nell'ambito della procedura, avente natura lato sensu concorsuale, fuoriescano dalla disponibilità riservata dei partecipanti. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina generale dell'accesso documentale richiede al soggetto estraneo al procedimento la dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante collegato ai documenti; nel caso del partecipante al procedimento, è sufficiente la qualità di parte per legittimare l'accesso agli atti della procedura.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
L'accesso difensivo a dati sensibili è consentito quando la conoscenza dei documenti sia strettamente indispensabile per la tutela di interessi giuridici; tale esigenza prevale sul diniego fondato genericamente sulla sensibilità dei dati.
art. 5, comma 3, D.M. n. 156/2011
La conclusione dell'istruttoria camerale e la trasmissione dei dati alla Regione costituiscono uno snodo procedimentale idoneo a radicare, per il partecipante, un interesse difensivo anche strumentale all'accesso.
art. 9, comma 2, lett. a), D.M. n. 156/2011
La percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale costituisce uno degli elementi rilevanti per determinare il grado di rappresentatività ai fini dell'assegnazione dei seggi.
art. 9, comma 2, lett. d), D.M. n. 156/2011
La percentuale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti all'organizzazione imprenditoriale rileva per la determinazione della rappresentatività e rende strumentale l'accesso agli elenchi delle imprese associate.
art. 2, commi 2 e 3, D.M. n. 156/2011
L'allegato B, contenente l'elenco delle imprese associate in regola con il versamento delle quote, integra e comprova i dati numerici dell'allegato A e consente i controlli sulla rappresentatività dichiarata.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di richiamare, quale parte motivazionale della sentenza, le ragioni già esposte in una precedente pronuncia della medesima controversia.
Massime di principio
- Il partecipante a un procedimento amministrativo è legittimato all'accesso endoprocedimentale agli atti della procedura per il solo fatto di rivestire la qualità di parte, senza dover dimostrare ulteriormente un interesse giuridicamente rilevante specificamente collegato a ciascun documento richiesto.
- L'accesso difensivo può essere esercitato anche per acquisire gli elementi necessari a valutare preliminarmente se proporre un'azione giudiziale o stragiudiziale; l'amministrazione non può negarlo anticipando una propria valutazione sull'eventuale tardività o impraticabilità dei rimedi successivi.
- Quando documenti richiesti incidono direttamente sulla determinazione della rappresentatività dei partecipanti e sull'assegnazione dei seggi in una procedura selettiva o lato sensu concorsuale, il nesso di strumentalità con l'interesse difensivo sussiste se l'ostensione è necessaria per verificare la correttezza della procedura e del suo esito.
- La presenza di dati sensibili non giustifica di per sé il diniego dell'accesso: ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, l'accesso deve essere consentito quando la conoscenza dei dati è strettamente indispensabile per curare o difendere interessi giuridici.
- Nelle procedure selettive o concorsuali, le dichiarazioni e gli atti acquisiti alla procedura non restano nella sfera di riservatezza dei partecipanti quando siano necessari al controllo comparativo della regolarità della selezione; l'accesso può quindi essere disposto anche senza oscuramento dei dati pertinenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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