Sentenza n. 438/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del TAR Puglia, I Sez. di Lecce, n. 496 del 6 aprile 2021, resa nel giudizio 340/2021, passata in giudicato; e per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità: - della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Fasano n. 465 del 29 dicembre 2023, con la quale è stato modificato il termine di validità delle concessioni demaniali dal 31 dicembre 2033 al 31 dicembre 2024; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera della Giunta comunale di Fasano che ha ricondotto la scadenza della concessione demaniale dal 31 dicembre 2033 al 31 dicembre 2024, in ragione della normativa sopravvenuta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 496 del 6 aprile 2021, sostenendo che essa avesse definitivamente accertato il suo diritto alla prosecuzione del rapporto concessorio sino al 31 dicembre 2033 ai sensi dell'art. 1, commi 682 e seguenti, della l. n. 145/2018. Ha quindi dedotto la nullità o l'illegittimità della delibera comunale successiva, per violazione ed elusione del giudicato, violazione dell'art. 112 c.p.a., degli artt. 3, 7 e 21-nonies l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost., dell'art. 34 c.p.a., dell'art. 2909 c.c., degli artt. 6 e 13 CEDU, nonché per eccesso di potere sotto i profili del travisamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed errore nei presupposti. Ha inoltre invocato il legittimo affidamento, l'art. 12 della direttiva Bolkestein e, in via subordinata, gli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 118/2022, sostenendo che la concessione avrebbe potuto essere prorogata almeno sino al 31 dicembre 2025. È stata altresì dedotta la violazione delle garanzie partecipative.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la sentenza del 2021 non aveva attribuito in senso costitutivo una posizione definitivamente garantita sino al 31 dicembre 2033, ma aveva accertato gli effetti della legge-provvedimento allora vigente, ossia dell'art. 1, commi 682 e seguenti, della l. n. 145/2018. Le leggi-provvedimento in materia di concessioni demaniali marittime conformano direttamente i rapporti concessori, mentre gli atti comunali hanno natura meramente ricognitiva. Poiché il rapporto concessorio è un rapporto di durata, il giudicato relativo al suo svolgimento futuro non preclude l'operatività di sopravvenienze normative o fattuali che ne modifichino il contenuto o la disciplina. La normativa successiva ha superato la disciplina della proroga prevista dalla l. n. 145/2018; in particolare, l'art. 3, comma 1, l. n. 118/2022, nel testo vigente dopo il d.l. n. 131/2024, convertito dalla l. n. 166/2024, include espressamente le concessioni in essere sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della l. n. 145/2018. La delibera comunale, pertanto, non ha eluso il giudicato e non è nulla. Il motivo subordinato relativo alla possibile scadenza al 31 dicembre 2025 è stato ritenuto superato, poiché il Comune aveva successivamente disposto la proroga delle concessioni in essere sino al 30 settembre 2027. Sono state respinte anche le censure relative alla mancata attivazione dell'autotutela e alla violazione della partecipazione procedimentale, poiché l'atto comunale è stato qualificato come mera ricognizione delle sopravvenienze normative, priva di natura provvedimentale. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha interpretato la portata del giudicato e verificato la compatibilità dell'atto successivo con la sentenza da eseguire.
art. 112 c.p.a.
Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa violazione o elusione del giudicato; la censura è stata respinta perché la sentenza del 2021 non aveva attribuito una proroga costitutiva intangibile sino al 2033.
art. 1, commi 682 e seguenti, l. n. 145/2018
Costituiva la base normativa della proroga rilevata dalla sentenza del 2021, ma i suoi effetti sono stati ritenuti superati dalle successive modifiche legislative.
art. 3, comma 1, l. n. 118/2022
in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Nel testo vigente disciplina anche le concessioni prorogate o rinnovate ai sensi della l. n. 145/2018, confermando l'applicabilità della normativa sopravvenuta ai rapporti oggetto del giudizio.
d.l. n. 131/2024, convertito dalla l. n. 166/2024
Ha modificato la disciplina della durata delle concessioni demaniali marittime e ha precisato l'ambito applicativo dell'art. 3, comma 1, l. n. 118/2022.
artt. 2, 3 e 4 l. n. 118/2022
Richiamati dal ricorrente per sostenere una diversa durata della concessione; la relativa censura è stata ritenuta superata dalla successiva proroga comunale sino al 30 settembre 2027.
artt. 3, 7 e 21-nonies l. n. 241/1990
Le censure fondate su motivazione, partecipazione e autotutela sono state respinte perché la delibera è stata qualificata come atto meramente ricognitivo e non provvedimentale.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
Invocato dal ricorrente, ma non posto a fondamento di una distinta statuizione favorevole.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza abbia riconosciuto gli effetti di una legge-provvedimento direttamente conformativa di un rapporto concessorio, il relativo dictum non può essere interpretato come attribuzione costitutiva di una posizione di vantaggio immutabile per l'intera durata indicata dalla disciplina allora vigente.
- Nei rapporti di durata, il giudicato relativo agli aspetti futuri del rapporto non preclude l'applicazione di sopravvenienze normative o fattuali che modifichino il contenuto materiale del rapporto o il suo regolamento.
- La sopravvenienza di una disciplina legislativa che incida direttamente sulla durata delle concessioni demaniali marittime può essere rilevata dall'amministrazione mediante un atto meramente ricognitivo, senza necessità di esercitare l'autotutela decisoria nei confronti del precedente assetto concessorio.
- Un atto comunale meramente ricognitivo delle sopravvenienze normative non ha natura provvedimentale; di conseguenza, non sono applicabili, in relazione alla sua adozione, le garanzie partecipative e i presupposti propri dell'annullamento d'ufficio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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